Sentenza del 23/12/2024 n. 5285 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso contestava, in sintesi: 1) la nullità dell'avviso per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio (art. 6-bis L. 212/2000 e art. 5-ter dlgs 218/1997 come modificato); 2) violazioni formali degli artt. 42 DPR 600/73 e 56 DPR 633/72; 3) insufficiente prova delle contestazioni e infondatezza delle ricostruzioni dell'Ufficio; 4) vizi nell'accertamento del reddito d'impresa; 5) illegittimità delle sanzioni irrogate; 6) illegittima l'affidamento all'Agente della riscossione di tutte le somme contestate (richiamando art. 29, comma 1, lett. c) D.L. 78/2010). In particolare la Società ha evidenziato che l'Ufficio non ha motivato adeguatamente un fondato pericolo per la riscossione che giustificasse la mancata attivazione del contraddittorio, limitandosi a un richiamo generico alla riscossione anticipata, mentre la giurisprudenza richiede parametri oggettivi (es. occultamento di cespiti, procedimenti concorsuali, sequestro, pluralità di debiti ingenti). La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto e la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo l'avviso nullo/annullabile per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dalle norme vigenti. Ha ritenuto la motivazione dell'Ufficio (richiamo generico al 'fondato pericolo per la riscossione' e alla riscossione anticipata) inidonea a giustificare l'omissione del contraddittorio, richiamando anche le indicazioni della Circolare n. 17/2020 e la giurisprudenza che impone parametri oggettivi. Conseguentemente l'avviso è stato annullato e le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)
La violazione dell'iter procedimentale del contraddittorio comporta l'annullabilita' dell'atto e solleva il contribuente dall'obbligo di dimostrare in giudizio gli elementi che avrebbe potuto esibire nel contraddittorio (c.d. prova di resistenza).
introdotto dall'art. 4-octies, comma 1, lett. b) del dl 34/2019; applicabile agli avvisi emessi dal 1° luglio 2020
Prevede l'obbligo, in ipotesi determinate, di notificare al contribuente un invito al contraddittorio prima di emettere l'avviso di accertamento; la mancata attivazione rende invalido l'atto impositivo salvo giustificato, adeguatamente motivato fondato pericolo per la riscossione.
Norma richiamata nell'avviso (iscrizione a ruolo straordinaria e affidamento all'Agente della riscossione); il Tribunale ha ritenuto che il mero richiamo a riscossione anticipata ex art. 15-bis non giustifica da solo l'omessa attivazione del contraddittorio se non adeguatamente motivato.
Norma invocata dalla ricorrente per contestare vizi procedurali/formali nella notifica/controllo; nel provvedimento analizzato la decisione si e' comunque fondamentalmente sul mancato contraddittorio.
Richiamata dalla ricorrente per profili procedurali in materia di IVA; la pronuncia si e' risolta sull'omessa previsione del contraddittorio e sulla insufficiente motivazione del pericolo di riscossione.
D.L. 78/2010 art. 29, comma 1, lett. c)
Norma citata quanto all'affidamento delle somme all'Agente della riscossione; l'impugnazione ha censurato anche questa parte, ma l'annullamento dell'avviso per omesso contraddittorio ha reso irrilevante o conseguente tale profilo.
Circolare Agenzia delle Entrate 22/06/2020 n.17 (Divisione Contribuenti)
Indica che, nei casi di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio dovrebbe fornire una motivazione rafforzata per giustificare la mancata comunicazione preventiva; la Corte ha richiamato tale indicazione per valutare l'insufficienza della motivazione dell'avviso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Secondo la giurisprudenza richiamata, per giustificare il fondato pericolo della riscossione occorrono parametri oggettivi e circostanze concrete (es. occultamento di cespiti, provvedimenti di sequestro, pluralita' di debiti ingenti, istanze di fallimento); affermazioni generiche non sono idonee.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento emessi dopo il 1° luglio 2020 l'Ufficio, nelle ipotesi previste, e' tenuto a promuovere il contraddittorio endoprocedimentale prima di notificare l'atto, salvo che sia adeguatamente motivato un fondato pericolo per la riscossione.
- La motivazione che giustifica la mancata attivazione del contraddittorio deve contenere elementi oggettivi e circostanze concrete (es. occultamento di beni, procedure concorsuali, sequestro, pluralita' di debiti rilevanti); formulazioni generiche sul rischio di perdita della garanzia del credito sono insufficienti.
- La violazione dell'obbligo del contraddittorio comporta l'annullabilita' dell'atto e solleva il contribuente dall'onere di provare in giudizio cio' che avrebbe potuto dimostrare nel contraddittorio (c.d. prova di resistenza).
- Se l'Ufficio intende procedere con la riscossione anticipata o con l'affidamento a ruolo straordinario deve esplicitare e motivare i presupposti fattuali e giuridici che giustificano tale scelta, altrimenti il provvedimento e' vulnerabile in sede giurisdizionale.
- In una situazione analoga il contribuente ha solide possibilità di ottenere l'annullamento dell'avviso se dimostra l'omessa attivazione del contraddittorio o la carenza motivazionale del 'fondato pericolo', e potrebbe ottenersi anche la compensazione delle spese processuali.
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