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Sentenza

Sentenza del 23/12/2024 n. 5285 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso contestava, in sintesi: 1) la nullità dell'avviso per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio (art. 6-bis L. 212/2000 e art. 5-ter dlgs 218/1997 come modificato); 2) violazioni formali degli artt. 42 DPR 600/73 e 56 DPR 633/72; 3) insufficiente prova delle contestazioni e infondatezza delle ricostruzioni dell'Ufficio; 4) vizi nell'accertamento del reddito d'impresa; 5) illegittimità delle sanzioni irrogate; 6) illegittima l'affidamento all'Agente della riscossione di tutte le somme contestate (richiamando art. 29, comma 1, lett. c) D.L. 78/2010). In particolare la Società ha evidenziato che l'Ufficio non ha motivato adeguatamente un fondato pericolo per la riscossione che giustificasse la mancata attivazione del contraddittorio, limitandosi a un richiamo generico alla riscossione anticipata, mentre la giurisprudenza richiede parametri oggettivi (es. occultamento di cespiti, procedimenti concorsuali, sequestro, pluralità di debiti ingenti). La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto e la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo l'avviso nullo/annullabile per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dalle norme vigenti. Ha ritenuto la motivazione dell'Ufficio (richiamo generico al 'fondato pericolo per la riscossione' e alla riscossione anticipata) inidonea a giustificare l'omissione del contraddittorio, richiamando anche le indicazioni della Circolare n. 17/2020 e la giurisprudenza che impone parametri oggettivi. Conseguentemente l'avviso è stato annullato e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)

    La violazione dell'iter procedimentale del contraddittorio comporta l'annullabilita' dell'atto e solleva il contribuente dall'obbligo di dimostrare in giudizio gli elementi che avrebbe potuto esibire nel contraddittorio (c.d. prova di resistenza).

  • art. 5-ter dlgs n. 218/1997

    introdotto dall'art. 4-octies, comma 1, lett. b) del dl 34/2019; applicabile agli avvisi emessi dal 1° luglio 2020

    Prevede l'obbligo, in ipotesi determinate, di notificare al contribuente un invito al contraddittorio prima di emettere l'avviso di accertamento; la mancata attivazione rende invalido l'atto impositivo salvo giustificato, adeguatamente motivato fondato pericolo per la riscossione.

  • DPR 602/1973 art. 15-bis

    Norma richiamata nell'avviso (iscrizione a ruolo straordinaria e affidamento all'Agente della riscossione); il Tribunale ha ritenuto che il mero richiamo a riscossione anticipata ex art. 15-bis non giustifica da solo l'omessa attivazione del contraddittorio se non adeguatamente motivato.

  • DPR 600/1973 art. 42

    Norma invocata dalla ricorrente per contestare vizi procedurali/formali nella notifica/controllo; nel provvedimento analizzato la decisione si e' comunque fondamentalmente sul mancato contraddittorio.

  • DPR 633/1972 art. 56

    Richiamata dalla ricorrente per profili procedurali in materia di IVA; la pronuncia si e' risolta sull'omessa previsione del contraddittorio e sulla insufficiente motivazione del pericolo di riscossione.

  • D.L. 78/2010 art. 29, comma 1, lett. c)

    Norma citata quanto all'affidamento delle somme all'Agente della riscossione; l'impugnazione ha censurato anche questa parte, ma l'annullamento dell'avviso per omesso contraddittorio ha reso irrilevante o conseguente tale profilo.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 22/06/2020 n.17 (Divisione Contribuenti)

    Indica che, nei casi di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio dovrebbe fornire una motivazione rafforzata per giustificare la mancata comunicazione preventiva; la Corte ha richiamato tale indicazione per valutare l'insufficienza della motivazione dell'avviso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Secondo la giurisprudenza richiamata, per giustificare il fondato pericolo della riscossione occorrono parametri oggettivi e circostanze concrete (es. occultamento di cespiti, provvedimenti di sequestro, pluralita' di debiti ingenti, istanze di fallimento); affermazioni generiche non sono idonee.

Massime di principio

  • Per gli avvisi di accertamento emessi dopo il 1° luglio 2020 l'Ufficio, nelle ipotesi previste, e' tenuto a promuovere il contraddittorio endoprocedimentale prima di notificare l'atto, salvo che sia adeguatamente motivato un fondato pericolo per la riscossione.
  • La motivazione che giustifica la mancata attivazione del contraddittorio deve contenere elementi oggettivi e circostanze concrete (es. occultamento di beni, procedure concorsuali, sequestro, pluralita' di debiti rilevanti); formulazioni generiche sul rischio di perdita della garanzia del credito sono insufficienti.
  • La violazione dell'obbligo del contraddittorio comporta l'annullabilita' dell'atto e solleva il contribuente dall'onere di provare in giudizio cio' che avrebbe potuto dimostrare nel contraddittorio (c.d. prova di resistenza).
  • Se l'Ufficio intende procedere con la riscossione anticipata o con l'affidamento a ruolo straordinario deve esplicitare e motivare i presupposti fattuali e giuridici che giustificano tale scelta, altrimenti il provvedimento e' vulnerabile in sede giurisdizionale.
  • In una situazione analoga il contribuente ha solide possibilità di ottenere l'annullamento dell'avviso se dimostra l'omessa attivazione del contraddittorio o la carenza motivazionale del 'fondato pericolo', e potrebbe ottenersi anche la compensazione delle spese processuali.

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