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Sentenza

Sentenza del 23/12/2024 n. 33964 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 488/01/2020, depositata il 3 febbraio 2020, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e limitato l’estinzione dei crediti tributari conseguente alla confisca del patrimonio sociale. Sosteneva, in un unico motivo, la violazione degli artt. 50 e 51 del D.Lgs. n. 159/2011: l’estinzione per confusione avrebbe dovuto applicarsi anche all’IVA relativa al 2010 e senza limiti temporali; inoltre, la CTR avrebbe contraddittoriamente riconosciuto l’estinzione dei crediti maturati nell’anno precedente al sequestro, senza estinguere quelli relativi al 2009. La controversia riguardava cartelle per IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni del 2009 e cartelle per addizionali, interessi e sanzioni del 2010. La Cassazione ha rilevato che le censure investivano la legittimità delle cartelle, non quella dell’intimazione di pagamento successiva, e che non era stata dedotta la mancata notificazione delle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le cartelle notificate e non tempestivamente impugnate fossero ormai intangibili: l’intimazione di pagamento successiva poteva essere contestata soltanto per vizi propri, non per vizi delle cartelle né per questioni che avrebbero dovuto essere sollevate impugnandole. La mancata notificazione di un atto presupposto avrebbe invece consentito di contestare tale omissione insieme all’atto successivo, ma nel caso non era stata sollevata alcuna questione sulla notifica. Spese processuali compensate; dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. La sentenza impugnata della CTR, favorevole all’Ufficio, è dunque rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 19, ultimo comma, del D.Lgs. n. 546/1992

    ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, ma la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

    Gli atti autonomamente impugnabili devono essere contestati tempestivamente e ciascuno per i propri vizi. Se un atto presupposto non è stato notificato, la sua omissione può essere fatta valere impugnando l’atto successivo.

  • Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973

    l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta

    L’intimazione di pagamento successiva a una cartella regolarmente notificata non riapre i termini per contestare la cartella: può essere impugnata, secondo il principio applicato dalla Corte, soltanto per i propri vizi.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata nei termini diventa intangibile; non è possibile recuperare in occasione dell’impugnazione di un successivo atto le contestazioni che andavano rivolte contro la cartella.
  • L’intimazione di pagamento fondata su una cartella già notificata può essere contestata per i suoi vizi propri, non per ragioni sostanziali o formali riferibili alla cartella presupposta.
  • Se il contribuente deduce che un atto presupposto non gli è stato notificato, può contestare tale omissione insieme all’atto successivo, nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
  • Prima di proporre ricorso contro un atto della riscossione occorre identificare quale atto sia effettivamente impugnato, verificare la sequenza delle notificazioni e distinguere i vizi propri dell’atto successivo da quelli degli atti precedenti.

Testo integrale

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