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Sentenza

Sentenza del 23/12/2024 n. 33967 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento IRPEF per il 2013. L’avviso, notificato nel 2017, recuperava a tassazione proventi illeciti, includendo 141.035 euro dei 750.000 euro confiscati dal GIP del Tribunale di Venezia il 16 ottobre 2014, nell’ambito di una sentenza di patteggiamento relativa a reati commessi tra il 2008 e il 2013. Con due motivi, trattati congiuntamente, l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 14 della legge n. 537/1993 e dell’art. 444 c.p.p.: sosteneva che la confisca non fosse opponibile all’Ufficio e che non escludesse la tassazione, richiamando anche il rischio di un diritto al rimborso per imposte eventualmente già versate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondati entrambi i motivi, pur correggendo la motivazione della CTR: non si trattava di decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo. La confisca era stata effettivamente eseguita nel 2014, prima dell’avviso notificato nel 2017; lo spossessamento aveva fatto venir meno il possesso del reddito, presupposto dell’imposizione personale, e rendeva quindi illegittima la successiva pretesa tributaria per quelle somme. La Corte ha distinto questo caso da quelli in cui la confisca interviene dopo l’accertamento o dopo il sorgere dell’obbligo tributario, nei quali può porsi, invece, una questione di rimborso. L’Agenzia è stata condannata a rifondere ad A.A. le spese: 5.800 euro, oltre 200 euro per esborsi, spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537

    l’obiettivo dell'art. 14, comma 4 surrichiamato consiste nell'evitare che, ove sequestro e confisca non abbiano possibilità di operare per le più diverse ragioni (ben avendo il legislatore presenti le difficoltà concrete nell'individuare, localizzare e sottoporre a sequestro il provento in oggetto), si realizzi la paradossale situazione per cui redditi normalmente assoggettati a imposizione, in quanto provenienti da attività espressive di capacità contributiva, ne vadano esenti perché quelle stesse attività sono state connotate da illiceità, in palese violazione del principio di eguaglianza rispetto alla medesima capacità contributiva.

    La norma assoggetta a imposizione i proventi illeciti per evitare che l’illiceità della fonte produca un’esenzione ingiustificata, ma esclude la tassazione quando il provento sia stato effettivamente sequestrato o confiscato. La confisca concretamente eseguita, con conseguente perdita del possesso, fa venir meno il presupposto dell’imposizione.

  • Art. 1 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    l'imposta non è dovuta perché all'atto della sua richiesta da parte dell'Ufficio è venuto meno il presupposto del reddito sul quale tale imposta viene determinata, consistente nel possesso della novella ricchezza che nella fattispecie è entrata certamente nel patrimonio del contribuente, ma non vi è rimasta perché sottrattagli dall'ablazione confiscatoria.

    Il presupposto dell’imposizione sui redditi è il possesso della ricchezza. Se, prima dell’accertamento, il provento è stato realmente confiscato e il contribuente ne è stato spossessato, tale presupposto manca al momento in cui viene richiesta l’imposta.

  • Art. 53 della Costituzione

    l' art. 14 , comma 4, della L. n. 537 del 1993 , nella formulazione in vigore ratione temporis, ha la funzione di evitare che, ove sequestro e confisca non abbiano possibilità di operare per le più diverse ragioni, si realizzi la situazione - non voluta dall'ordinamento - per cui redditi normalmente assoggettati a tassazione, in quanto provenienti da attività espressive di capacità contributiva, ne vadano esenti perché quelle stesse attività sono state connotate da illiceità, in palese violazione del principio di eguaglianza rispetto alla medesima capacità contributiva ex art. 53 Cost.

    La capacità contributiva giustifica la tassazione dei redditi illeciti quando il contribuente ne conserva il possesso; non giustifica invece il prelievo quando la ricchezza è stata effettivamente sottratta mediante confisca.

  • Art. 444 c.p.p.

    In tale situazione di fatto, la Corte puntualizza come ".risulta tuttavia acclarata un'ipotesi di successiva ablazione dei proventi, tale dovendosi intendere il risultato sostanziale (alla stregua di causa concreta) conseguito dal complesso meccanismo restitutorio..."

    La definizione del procedimento penale con applicazione della pena su richiesta può accompagnarsi a provvedimenti ablatori; ai fini tributari rileva l’effettiva confisca o restituzione dei proventi, non la sola circostanza che il procedimento sia stato definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

Massime di principio

  • I proventi di fonte illecita sono in linea generale imponibili: l’illiceità dell’origine, da sola, non elimina il presupposto fiscale.
  • Se il provento illecito è effettivamente confiscato o restituito prima dell’accertamento, con perdita concreta del possesso da parte del contribuente, l’imposta su quel provento non è dovuta e l’avviso successivo è illegittimo.
  • Se la confisca o la restituzione interviene dopo che l’imposizione si è già realizzata, non ne consegue automaticamente l’annullamento dell’accertamento: può invece sorgere il diritto al rimborso dell’imposta già versata, da valutare secondo le circostanze.
  • È determinante l’effettiva ablazione o restituzione del provento, non la sua sola previsione o il mero avvio di un procedimento penale; il contribuente che invoca la perdita del provento deve poterla provare.

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