Sentenza del 23/12/2024 n. 33975 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
BETON C Srl aveva impugnato la cartella di pagamento di € 107.160,89, relativa all’IVA non versata per il II, III e IV trimestre 2018. Sosteneva che i crediti erariali si fossero estinti per confusione ai sensi dell’art. 50, comma 2, D.Lgs. 159/2011, poiché le quote societarie erano state sequestrate nel 2008 e confiscate in via definitiva nel 2014, con gestione affidata ad amministratori giudiziari. La confisca era stata però revocata dalla Corte d’appello di Napoli il 25 marzo 2021; il decreto è divenuto irrevocabile il 14 maggio 2021. L’Amministrazione ha proposto due motivi, esaminati congiuntamente: il primo denunciava l’errata individuazione del momento di estinzione della società e dei debiti per confusione; il secondo, in via subordinata, sosteneva che la revoca retroattiva facesse venir meno anche l’estinzione per confusione.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione d’appello aveva confermato l’annullamento della cartella disposto dalla CTP di Caserta con sentenza n. 1665/8/2022, depositata il 24 maggio 2022, reputando estinti i debiti in ragione della confisca definitiva. La Cassazione ha chiarito che, quando la confisca viene revocata con provvedimento irrevocabile, il contribuente è reintegrato nei rapporti attivi e passivi e tornano dovuti anche i tributi maturati durante la gestione giudiziaria. Ha inoltre precisato che la confusione prevista dall’art. 50, comma 2, riguarda i crediti erariali nei limiti del patrimonio confiscato, ma non estingue IVA, IRAP e ritenute, per le quali permane la dualità dei soggetti. Il giudice del rinvio dovrà applicare tali principi e riesaminare la pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, D.Lgs. 159/2011
Restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.
La confusione prevista dalla norma non opera per IVA, IRAP e ritenute, poiché per questi tributi resta distinto il creditore pubblico dal debitore. Per gli altri crediti erariali, l’estinzione può operare nei limiti in cui il credito trovi capienza nel patrimonio confiscato.
La confusione prevista dall’art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 determina l’estinzione dei debiti tributari erariali quando, con la confisca definitiva, il patrimonio è acquisito dallo Stato.
La confusione estingue l’obbligazione quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona. Se la confisca viene poi revocata con effetti retroattivi, viene meno il presupposto della confusione e i rapporti tributari sono ripristinati.
Uguali effetti restitutori produce la revocazione della confisca ex art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011 i cui effetti sono paragonabili a quelli della revisione ex art. 630 c.p.p.
La revocazione della confisca comporta la restituzione del bene e il ripristino dei rapporti del contribuente, compresi quelli passivi e tributari, secondo gli effetti retroattivi riconosciuti nel caso deciso.
Art. 51, comma 2, D.Lgs. 159/2011
Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta.
Durante la gestione giudiziaria l’amministratore deve curare gli adempimenti fiscali e, nei limiti previsti, versare le imposte relative ai periodi interessati. La successiva revoca non rende irrilevanti tali obblighi, poiché i rapporti tributari vengono ricostituiti in capo al soggetto cui i beni sono restituiti.
Art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 159/2011
Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
La revoca comporta la liquidazione dei tributi relativi al periodo di amministrazione giudiziaria in capo al soggetto che riottiene i beni; ciò conferma la reviviscenza dei debiti tributari non assolti durante la gestione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale in base alla quale l’Amministrazione ha denunciato in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali indicate nel primo motivo.
Massime di principio
- La confisca non definitiva non equivale ancora a un’acquisizione stabile del patrimonio da parte dello Stato: fino alla decisione irrevocabile la gestione giudiziaria si svolge in una situazione provvisoria e per conto di chi risulterà titolare dei beni.
- Se la confisca diviene definitiva, la confusione può estinguere i debiti erariali nei limiti del valore del patrimonio acquisito; l’effetto non si estende automaticamente a IVA, IRAP e ritenute, per le quali permane la distinzione tra debitore e creditore.
- Se la confisca è annullata o revocata con effetti retroattivi, il contribuente è reintegrato nei rapporti attivi e passivi connessi ai beni, inclusi i debiti tributari maturati durante l’amministrazione giudiziaria e non pagati.
- Durante il sequestro e fino alla definizione irrevocabile della procedura, l’amministratore giudiziario deve occuparsi degli adempimenti fiscali e della liquidazione delle imposte secondo le norme applicabili; l’eventuale revoca comporta la liquidazione dei tributi in capo al soggetto cui i beni sono restituiti.
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