Sentenza del 23/12/2024 n. 33969 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per il recupero dell’IVA 2009, oltre a sanzioni e interessi, relativa al credito IVA 2008 della Orlando Marconi Trasporti Srl (OMT), trasferito alla liquidazione IVA di gruppo della quale Central Frigo Marconi Srl era capogruppo dal 1° gennaio 2009. L’Ufficio contestava l’utilizzo del credito perché, essendo OMT costituita il 9 novembre 2007, non sarebbe stato rispettato il requisito del possesso ininterrotto delle partecipazioni dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello di adesione al regime; invocava inoltre la disciplina che esclude dal regime le eccedenze detraibili anteriori alla prima adesione. La CTP di Ascoli Piceno aveva accolto il ricorso della società e il giudice d’appello aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo efficace il ravvedimento operoso e legittima la liquidazione di gruppo, anche in considerazione della continuità dell’attività aziendale. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi; la società ha resistito e ha presentato ricorso incidentale con un motivo articolato in due profili.
La decisione
La Cassazione non ha deciso nel merito i motivi del ricorso principale né quelli del ricorso incidentale. Preso atto dell’istanza della società, depositata il 25 novembre 2024 con documentazione, e della dichiarazione dell’Agenzia, depositata il 22 novembre 2024, circa la regolarità della definizione agevolata, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi della L. 197/2022. Le spese di lite sono state compensate; la motivazione precisa inoltre che le spese processuali restano a carico degli anticipatari.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata prevista dalla legge, una volta perfezionata e riconosciuta regolare dalle parti, ha determinato l’estinzione del giudizio senza una decisione della Cassazione sulle questioni tributarie di merito.
Massime di principio
- Quando il giudizio viene definito mediante una procedura agevolata e la relativa regolarità è documentata e riconosciuta, il giudice può dichiarare estinto il processo senza esaminare i motivi di ricorso: l’estinzione non equivale a una pronuncia di merito sulla correttezza della pretesa fiscale.
- L’esito processuale favorevole al contribuente in caso di estinzione per definizione agevolata non va interpretato come accoglimento delle sue tesi sostanziali; occorre distinguere la chiusura del contenzioso dalla decisione sulla legittimità del recupero d’imposta.
- La statuizione sulle spese va letta secondo quanto disposto dal provvedimento: in questo caso le spese di lite sono compensate, senza attribuzione delle spese all’una o all’altra parte.
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