Sentenza del 23/12/2024 n. 33973 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato il 31 maggio 2019 un interpello ordinario per sapere se taluni servizi resi in ambito portuale fossero imponibili o non imponibili IVA. L’Agenzia, con risposta del 25 luglio 2019, aveva dichiarato l’istanza inammissibile perché la società era a conoscenza di una verifica svolta nei confronti di Silomar S.p.A., società del gruppo e sua controllante, relativa a servizi analoghi. Dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della CTP e la conferma in appello, la contribuente ha proposto un unico motivo in Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 5, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 156/2015: la conoscenza dell’attività di controllo svolta verso un’altra società, anche se controllante e con il medesimo legale rappresentante, non equivale alla formale conoscenza richiesta dalla norma.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia perché depositato il 31 ottobre 2023, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 15 settembre 2023. Ha accolto l’unico motivo della contribuente: la causa di inammissibilità dell’interpello richiede che il richiedente abbia conoscenza diretta di un’attività di controllo svolta nei suoi confronti, derivante da un atto o da un’attività procedimentale che lo coinvolga; la conoscenza indiretta di una verifica riguardante una società giuridicamente distinta non basta. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società contro l’inammissibilità dell’interpello. Ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.600 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 156/2015
nondimeno resta però pur sempre necessario (per addivenire alla inammissibilità dell'istanza di interpello, che qui interessa) che la conoscenza - sia pure sostanziale - rivesta l'esistenza di attività di controllo diretta posta in essere in capo all'interessato, proponente l'istanza di interpello, non in capo ad altri soggetti.
L’interpello è precluso quando il contribuente richiedente abbia conoscenza, anche senza notifica formale, di un’attività di controllo che lo riguarda direttamente. Non è sufficiente sapere che l’Amministrazione sta controllando un’altra società, anche se appartenente allo stesso gruppo o legata da rapporti di controllo.
la risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente
La risposta all’interpello vincola l’Amministrazione soltanto nei confronti del contribuente che lo ha presentato e in relazione alla questione sottoposta. Perciò l’esame dell’interpello di una società non determina, di per sé, una revisione o un pregiudizio dell’attività di controllo svolta nei confronti di un soggetto giuridico distinto.
Art. 370 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
in applicazione del testo vigente ratione temporis dell' art. 370 c.p.c., lo stesso andava depositato entro 40 giorni dalla notifica del ricorso
Il controricorso deve essere depositato entro il termine processuale di 40 giorni previsto dalla disposizione applicabile al caso; il deposito successivo comporta l’inammissibilità.
Massime di principio
- Per l’inammissibilità dell’interpello dovuta a un controllo già avviato, la conoscenza può essere sostanziale e non necessariamente derivare dalla notificazione di un atto, ma deve risultare da un atto procedimentale che coinvolga direttamente il contribuente richiedente.
- La conoscenza di una verifica svolta nei confronti di una società distinta non diventa conoscenza diretta del contribuente per il solo fatto che le società appartengano allo stesso gruppo, che una controlli l’altra, che abbiano il medesimo legale rappresentante o che il richiedente menzioni la verifica nell’interpello.
- La finalità della preclusione è evitare che l’interpello interferisca con un controllo già rivolto al richiedente e consenta di rivederne gli esiti. Se gli esiti non sono ancora formalizzati e la risposta all’interpello vincola l’Amministrazione solo nei confronti del richiedente, l’interpello relativo a un soggetto distinto non comporta automaticamente tale interferenza.
- Nel verificare la tempestività del controricorso occorre applicare il termine processuale vigente ratione temporis e calcolarlo dalla data di notificazione del ricorso; il deposito tardivo rende l’atto inammissibile.
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