Cassazione Civile, Ordinanza n. 23864/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di un lavoratore addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, dipendente di un ente pubblico non economico regionale, volta a ottenere il pagamento di una maggiore indennità chilometrica rispetto a quella spontaneamente corrisposta dalla datrice di lavoro per il tragitto verso il luogo di lavoro effettuato con mezzo proprio. Nei gradi di merito è stata affrontata anche la nozione di "centro di raccolta" prevista dalla contrattazione collettiva applicabile, ma tale profilo non è stato più censurato in cassazione. Il ricorso dell'agenzia si concentra invece su quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ritenuto applicabile la contrattazione collettiva privatistica senza adeguata base giuridica; (2) falsa applicazione del CCNL 7.12.2010 e del CIRL Puglia 10.6.2014, nonché degli artt. 117 Cost. e 1, 2, 3 d.lgs. 165/2001, perché il rapporto sarebbe pubblico e soggetto alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; (3) violazione degli artt. 2, 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001, perché l'indennità di percorrenza chilometrica deriverebbe da contrattazione di secondo livello privatistica incompatibile con il modello del pubblico impiego; (4) violazione dell'art. 6 d.lgs. 78/2010, dell'art. 1, comma 3, l. 196/2009 e dell'art. 14 preleggi, assumendo l'inefficacia della clausola contrattuale che prevede il rimborso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha osservato che la Corte territoriale aveva individuato nella legge regionale pugliese n. 3/2010 la fonte dell'applicabilità della contrattazione collettiva privatistica agli operai dell'ARIF; ha ribadito che, per i lavoratori assunti dall'agenzia per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori forestali e idraulico-agrari, la legge regionale prevede l'applicazione del CCNL di settore e del relativo trattamento economico, anche quanto all'indennità chilometrica; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ammette l'utilizzo di tale contrattazione di diritto privato senza che venga meno la natura di lavoro pubblico del rapporto; ha precisato che l'eventuale abrogazione di una disposizione regionale non esclude, nel periodo intermedio, la perdurante applicazione dei contratti collettivi richiamati; infine ha escluso che il richiamo all'art. 6 d.lgs. 78/2010 fosse sufficiente a dimostrare l'inefficacia della clausola invocata, soprattutto perché la norma non si applica direttamente alle regioni ma opera come principio di coordinamento della finanza pubblica. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'agenzia regionale. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al maggior importo dell'indennità chilometrica secondo la contrattazione collettiva di settore. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione, agli operai assunti dall'ente per lavori forestali e idraulico-agrari, del CCNL privatistico richiamato dalla legge regionale, precisando che tale applicazione non è incompatibile con la natura pubblica del rapporto. Ha inoltre respinto la censura fondata sull'art. 6 d.lgs. 78/2010, rilevando che la disposizione non opera direttamente per le regioni e non basta, da sola, a escludere la clausola collettiva sul rimborso chilometrico. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto"
Il giudice deve decidere applicando le norme di diritto; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse rispettato tale principio individuando la fonte normativa regionale dell'applicabilità del CCNL.
La censura di motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché la sentenza impugnata conteneva l'indicazione della fonte normativa e degli elementi fattuali essenziali della decisione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure erano proposte come vizi di nullità della sentenza e violazione di legge, ma sono state ritenute infondate nel merito.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile; la Corte ha escluso che ciò impedisse l'applicazione della disciplina speciale regionale richiamata dalla legge.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001
La Corte ha escluso che la disciplina generale del pubblico impiego contrattualizzato impedisse l'applicazione del CCNL privatistico prevista dalla normativa speciale per gli operai forestali.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come norma del pubblico impiego contrattualizzato, ma non ostativo alla speciale disciplina regionale richiamata in sentenza.
artt. 40 e 40-bis d.lgs. n. 165/2001
La Corte ha respinto la tesi secondo cui la contrattazione collettiva di diritto privato sarebbe incompatibile con la disciplina del pubblico impiego in presenza della previsione legislativa speciale.
art. 54 CCNL 7.12.2010
Richiamato per la disciplina dell'indennità chilometrica, applicabile in forza del rinvio legislativo regionale agli operai dell'agenzia.
art. 23 CIRL Puglia 10.6.2014
Richiamato quale fonte collettiva regionale che disciplina il rimborso chilometrico, ritenuta applicabile al rapporto in esame.
art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3/2010
"Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale"
Costituisce la base normativa dell'applicazione del CCNL privatistico agli operai assunti dall'ARIF, con estensione al trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.
art. 1, comma 14, d.l. n. 510/1996 conv. in l. n. 608/1996
Richiamato nella legge regionale come riferimento per il trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale del personale operaio dell'agenzia.
art. 7-bis d.l. n. 120/2021 conv. in l. n. 155/2021
"per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165... si applicano... i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali"
La disposizione conferma a livello nazionale la possibilità di applicare la contrattazione collettiva privatistica agli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche.
Richiamato come regola generale prevalente per escludere l'acquisto del diritto all'inquadramento per effetto di mansioni superiori svolte di fatto.
art. 32 l.r. Puglia n. 45/2012
Ha abrogato l'espresso riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, ma la Corte ha valorizzato la previsione della successiva procedura di consultazione sindacale per inferirne la perdurante applicazione dei contratti collettivi già vigenti.
art. 23 l.r. Puglia n. 36/2017
Ha reinserito nell'art. 12 della l.r. n. 3/2010 un comma che ribadisce l'applicazione del CCNL idraulico-forestale e idraulico-agrario al personale forestale/agricolo dell'agenzia.
art. 6, comma 12, d.lgs. n. 78/2010
"gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive"
La Corte ha ritenuto la sola invocazione di questa norma insufficiente a dimostrare l'inefficacia della clausola collettiva sul rimborso; per le regioni la disposizione non opera direttamente ma solo come principio di coordinamento della finanza pubblica.
art. 6, comma 20, d.lgs. n. 78/2010
Stabilisce che le disposizioni del medesimo articolo non si applicano direttamente alle regioni e agli altri enti indicati, ma valgono come principi di coordinamento della finanza pubblica.
art. 1, comma 3, l. n. 196/2009
Richiamato dalla ricorrente, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini della censura proposta.
art. 14 preleggi
Richiamato come parametro interpretativo, ma la censura è stata respinta per difetto di fondamento sulla pretesa inefficacia della clausola contrattuale.
Norma sul procedimento camerale in Cassazione, indicata nel contesto processuale della trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una legge speciale regionale prevede per determinate categorie di personale di un ente pubblico non economico l'applicazione di un CCNL privatistico e del relativo trattamento economico, tale rinvio può legittimare l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato senza che venga meno la natura pubblica del rapporto di lavoro.
- La censura di motivazione apparente non è fondata se la sentenza impugnata indica la fonte normativa applicata e gli elementi fattuali essenziali della decisione, anche quando valorizza la continuità di prassi applicative della stessa disciplina contrattuale.
- Nel lavoro pubblico speciale degli operai forestali e idraulico-agrari, il richiamo al CCNL privatistico deve essere inteso come riferito alle qualifiche, alle mansioni e al trattamento economico previsti, non potendo automaticamente trasporre istituti incompatibili con le regole generali del pubblico impiego se la disciplina speciale non li consente.
- L'eventuale abrogazione di una disposizione regionale che richiama la contrattazione collettiva privatistica non esclude, di per sé, la perdurante applicabilità della disciplina contrattuale se la normativa successiva o le modalità di transizione normative indicano la volontà di mantenerla.
- Una disposizione statale in materia di contenimento della spesa pubblica non può essere invocata in modo astratto per paralizzare una clausola collettiva regionale sul rimborso chilometrico, specie quando la norma opera per gli enti territoriali come principio di coordinamento della finanza pubblica e non come divieto diretto.
- Le regole del pubblico impiego contrattualizzato, incluse quelle sulla contrattazione collettiva, non escludono automaticamente discipline speciali settoriali previste da leggi regionali o statali per particolari categorie di lavoratori assunti con contratto di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche.
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