Cassazione Civile, Ordinanza n. 20129/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
Due soci di una società a responsabilità limitata hanno impugnato avvisi di accertamento IRPEF emessi nei loro confronti per gli anni d'imposta 2012 e 2013, con i quali veniva loro attribuita una quota di maggiori redditi di capitale, ritenuti corrispondenti a utili extracontabili presuntivamente distribuiti dalla società, a seguito di accertamenti societari divenuti definitivi per mancata impugnazione. In primo e secondo grado i ricorsi sono stati respinti. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica degli avvisi presupposti alla società fosse solo tentata e quindi inesistente, con conseguente invalidità degli atti loro notificati; 2) violazione delle norme sulla motivazione per relationem (art. 7 L. 212/2000, art. 42 d.P.R. 600/1973, art. 3 L. 241/1990), perché gli avvisi ai soci richiamavano quelli emessi verso la società; 3) vizio di motivazione apparente/omessa motivazione, per avere la CTR affermato l'infondatezza di una censura relativa alla diversa destinazione di euro 165.000,00 senza spiegazioni adeguate.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, infondato il secondo, e fondato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini il punto relativo alla destinazione della somma di euro 165.000,00 con adeguata motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina della notificazione degli avvisi al contribuente residente all'estero va letta come speciale rispetto all'art. 142 c.p.c.; per i soggetti residenti all'estero o per società con sede legale estera la notifica può avvenire mediante raccomandata all'indirizzo estero comunicato o risultante dai registri, con applicazione delle forme di irreperibilità solo in caso di esito negativo.
art. 44, comma 1, lett. e), TUIR
La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili deriva dal regime fiscale dei redditi di capitale e viene richiamata per giustificare la pretesa impositiva verso i soci della società.
"se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"
L'obbligo di allegazione è soddisfatto anche quando l'atto richiamato sia agevolmente conoscibile dal contribuente; non occorre l'allegazione se la motivazione per relationem consente comunque un'effettiva difesa.
"Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"
La nullità dell'accertamento per difetto di motivazione non ricorre quando l'atto richiamato sia conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente; la motivazione per relationem è legittima se bilancia economia dell'azione amministrativa e diritto di difesa.
È richiamato in combinazione con le norme tributarie sulla motivazione degli atti amministrativi, a sostegno della legittimità della motivazione per relationem.
È il parametro processuale della censura per vizio di motivazione apparente/omessa motivazione dedotta in cassazione.
art. 97 Cost.
Viene richiamato per giustificare l'esigenza di economia e buon andamento dell'azione amministrativa che consente la motivazione per relationem.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati a tutela del diritto di difesa del contribuente e della necessità che l'atto esterno richiamato sia agevolmente conoscibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- In tema di notificazione di atti fiscali a soggetti residenti all'estero o a società trasferite all'estero, la notifica è valida se eseguita secondo la disciplina speciale applicabile all'indirizzo estero comunicato o risultante dai registri, essendo la procedura semplificata alternativa a quella generale dell'art. 142 c.p.c.; l'esito negativo della consegna attiva, solo allora, le forme ulteriori previste dalla norma.
- In materia di accertamento dei redditi del socio di società a ristretta base partecipativa, l'avviso emesso nei confronti del socio può essere motivato per relationem mediante rinvio all'accertamento societario, purché quest'ultimo sia conosciuto o agevolmente conoscibile dal destinatario.
- La mancata allegazione dell'atto richiamato non determina nullità quando il contenuto essenziale sia riprodotto o comunque l'atto sia agevolmente reperibile dal contribuente; la regola va letta in chiave di bilanciamento tra buon andamento dell'amministrazione e diritto di difesa.
- Sussiste vizio di motivazione apparente quando la sentenza omette di spiegare le ragioni della decisione su uno specifico motivo di appello, impedendo ogni controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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