Cassazione Civile, Ordinanza n. 32549/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, difensore di fiducia di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale. Il Presidente del Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo corretto il compenso liquidato sulla base di un protocollo d’intesa tra Tribunale e Consiglio dell’Ordine, che per l’ipotesi esaminata prevedeva solo alcune fasi e consentiva una riduzione rispetto ai parametri ordinari. Il ricorrente in cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione dei parametri legali di liquidazione, sostenendo che un protocollo locale non può escludere compensi dovuti per attività difensive effettivamente svolte; 2) violazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, poiché la liquidazione avrebbe inciso indebitamente sui minimi tariffari, oltre che essere irrisoria rispetto agli artt. 36 Cost. e 2233 c.c.; 3) difetto di motivazione e violazione delle norme sui compensi per fase, perché l’ordinanza non aveva riconosciuto le fasi introduttiva e istruttoria/dibattimentale, pur risultando svolte, e aveva richiamato un protocollo non pertinente ai fatti di causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i tre motivi. Ha affermato che il D.M. 55/2014 prevede la liquidazione del compenso per fasi anche nel penale, incluse la fase introduttiva e quella istruttoria/dibattimentale, e che il mancato riconoscimento di tali fasi integra violazione della tariffa professionale. Inoltre, ha escluso che un protocollo d’intesa locale possa avere efficacia vincolante nei confronti del difensore e possa giustificare la compressione dei compensi dovuti. Ha anche richiamato il principio, affermato per il testo applicabile dopo il D.M. 37/2018, secondo cui non è consentita la deroga ai minimi tariffari. Perciò l’ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione, perché ridetermini il compenso riconoscendo le fasi omesse e provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
indica la legittimazione dell’avvocato a stare in giudizio personalmente per la controversia sul proprio compenso
norma posta a base dell’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato
richiamato quale base del procedimento di opposizione avverso la liquidazione
richiamato dal giudice di merito per la riduzione del compenso di un terzo
e allegata tabella II / tabella 15
prevede la liquidazione del compenso dell’avvocato per fasi; nel processo penale comprende fase introduttiva e fase istruttoria/dibattimentale
applicabile ratione temporis; ha comportato, secondo la Corte, l’esclusione della derogabilità dei minimi tariffari
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente in via subordinata come parametro di proporzionalità della retribuzione, ma non decisivo nella ratio dell’accoglimento
richiamato dal ricorrente in subordine come limite alla determinazione del compenso professionale
strumento di deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione/nullità della decisione impugnata
richiamato dal protocollo per l’ipotesi di sentenza di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p.
indica la trattazione camerale del ricorso per cassazione
fondamento della statuizione sulle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso va determinato secondo i parametri normativi applicabili alle attività effettivamente svolte, con riferimento alle singole fasi previste dal decreto ministeriale.
- La fase introduttiva e la fase istruttoria/dibattimentale, quando effettivamente svolte nel processo penale, non possono essere espunte dalla liquidazione senza violare la disciplina tariffaria.
- Un protocollo d’intesa locale tra ufficio giudiziario e consiglio dell’ordine non ha valore normativo né efficacia vincolante nei confronti del difensore e non può, da solo, fondare la compressione del compenso spettante.
- Dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, la liquidazione del compenso professionale non può essere effettuata al di sotto dei minimi tariffari in base a una generica affermazione di riducibilità, dovendo rispettare il limite massimo di diminuzione previsto dalla disciplina applicabile.
- La motivazione del provvedimento di liquidazione deve confrontarsi con le attività concretamente svolte e con le fasi processuali maturate; il richiamo a criteri astratti o a protocolli non pertinenti non basta quando ometta la remunerazione di fasi dovute.
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