Cassazione Civile, Ordinanza n. 36917/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso a seguito di verifica presso un complesso industriale, con cui l'Ufficio contestava alla società contribuente di avere fruito indebitamente dell'esenzione dall'imposta erariale sul consumo di energia elettrica e dell'addizionale provinciale, cumulando i consumi di più società insediate nel medesimo plesso come se si trattasse di un'unica utenza. La CTR aveva accolto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo legittima la pretesa erariale. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia su eccezioni processuali già riproposte in appello; nullità dell'avviso per difetto di motivazione, anche quanto al calcolo degli interessi; apparenza o assenza di motivazione della sentenza di merito; omesso esame di fatti decisivi relativi all'unicità dell'opificio, del processo produttivo e alla natura dei contratti di service; violazione delle norme sull'esenzione dall'imposta e sull'addizionale provinciale, contestando in particolare la soggettività passiva dell'imposta e la possibilità di imputare alla ricorrente i consumi delle altre società insediate nel compendio. La Corte ha ritenuto preliminare e assorbente il quinto motivo, affrontando il tema della legittimazione passiva e della soggettività tributaria nell'imposta sul consumo di energia elettrica.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo che la società fosse priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa fiscale, perché le cessioni intermedie di energia elettrica che non realizzano la condizione di esigibilità hanno rilevanza soltanto privatistica e restano estranee al rapporto con l'Amministrazione finanziaria. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente per la novità della questione e la sua recente soluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
richiamato quale parametro della censura di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
indicato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
invocato per contestare l'introduzione di nuovi motivi difensivi da parte dell'Ufficio
richiamato nella censura di nullità dell'avviso per difetto di indicazione delle modalità di calcolo degli interessi
richiamato insieme all'art. 3 L. 241/1990 per il difetto di motivazione dell'atto impositivo
invocato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per la motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza priva di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione
interpretati nel senso che la soggettività passiva e l'esigibilità dell'imposta sull'energia elettrica spettano al soggetto che realizza il fatto generatore o al soggetto a esso assimilato, mentre le cessioni intermedie non generano obbligazione verso l'Erario
art. 6 d.l. 511/1988 conv. in L. 20/1989
richiamato in relazione all'addizionale provinciale sull'energia elettrica
art. 52, comma 2, lett. o-bis), d.lgs. 504/1995
richiamato come norma sull'esenzione per gli opifici industriali con determinati consumi
art. 52, comma 3, lett. f), d.lgs. 504/1995
richiamato come disciplina applicabile dal 1 giugno 2007 per l'esenzione sugli opifici industriali
art. 52, comma 1, d.lgs. 504/1995
richiamato come corrispondente disciplina successiva alla novella del 2007
richiamato per la decisione della causa nel merito senza rinvio
art. 53 Cost.
evocato per collegare l'imposizione alla capacità contributiva espressa dall'immissione in consumo
Massime di principio
- In materia di accise e imposte sul consumo di energia elettrica, la soggettività passiva va individuata nel soggetto che realizza il fatto generatore dell'imposta o nel soggetto a esso assimilato nel rapporto con l'Amministrazione finanziaria; le successive cessioni interne o intermedie che non integrano la condizione di esigibilità non assumono rilevanza tributaria verso l'Erario.
- L'esigibilità del tributo è ancorata all'immissione in consumo o alla fatturazione al consumatore finale, non già al mero dato economico della disponibilità o circolazione interna dell'energia nel compendio aziendale.
- Se il giudice di legittimità accerta che la parte che ha ricevuto l'avviso non è il soggetto passivo del rapporto d'imposta, i motivi ulteriori risultano assorbiti e la causa può essere decisa nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Le questioni relative alla ripetizione dell'indebito o alla compatibilità euro-unitaria dell'addizionale provinciale non incidono, in un giudizio avente ad oggetto un avviso di pagamento, sulla preliminare verifica della legittimazione passiva del destinatario della pretesa fiscale.
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