Cassazione Civile, Ordinanza n. 12482/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente pubblico transitato per mobilità volontaria presso l'ente previdenziale, percependo un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello di provenienza, aveva un assegno ad personam riassorbibile. In base a un verbale di intesa del 11 ottobre 2007, la procedura di riassorbimento fu sospesa per un anno in attesa di un accordo sindacale nazionale sui criteri della mobilità; decorso tale termine senza accordo, l'ente avrebbe dovuto recuperare le somme non riassorbite. Il lavoratore ha agito sostenendo che l'ente, rimasto inattivo per oltre dieci anni e avendo poi disposto il recupero solo dal marzo 2019, aveva perso il diritto alla restituzione per prescrizione e, comunque, la trattenuta in busta paga era illegittima. Il Tribunale aveva accolto integralmente; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha dichiarato prescritto il diritto dell'ente al recupero delle somme non riassorbite, salvo il recupero dell'incremento relativo al mese di febbraio 2009. In cassazione l'ente ha denunciato violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., del verbale di intesa, degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 e di varie norme codicistiche e costituzionali, sostenendo che: il termine annuale era solo ordinatorio; vi era stata una proroga di fatto della sospensione fino a febbraio 2009 desumibile dalle buste paga e dal comportamento concludente delle parti; la prescrizione doveva quindi decorrere dal 1 marzo 2009, rendendo tempestivo il recupero comunicato nel febbraio 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e dei canoni ermeneutici, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e una diversa interpretazione dell'accordo sindacale e del comportamento delle parti, attività riservate al giudice di merito. È stato confermato l'assetto della decisione d'appello, con conseguente soccombenza del ricorrente e condanna alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal lavoratore quale base dell'assegno ad personam riassorbibile in caso di mobilità tra amministrazioni; la Corte non ne offre una lettura autonoma decisiva nel dispositivo.
art. 38 CCNL 2006-2009
evocato come fonte del rinvio alla disciplina della mobilità e dell'accordo nazionale sui criteri applicativi; la Corte considera la censura volta a sovvertire l'interpretazione di merito.
art. 39 CCNL 2006-2009
come per l'art. 38 CCNL, richiamato nel verbale d'intesa quale parametro dell'accordo risolutivo; la Corte non rilegge il testo, ma reputa non sindacabile in cassazione l'interpretazione del giudice di merito.
la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è accertamento di merito e che in cassazione non è possibile ottenere una diversa lettura dell'atto negoziale sotto la veste della violazione dei canoni ermeneutici.
richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate; la Corte non affronta nel merito la ripetizione dell'indebito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
richiamato con riferimento al momento di decorrenza della prescrizione; la Corte non compie una nuova ricostruzione del dies a quo, reputando la censura inammissibile.
richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; la Corte non entra nel merito della dedotta interruzione perché la doglianza implica rivalutazione dei fatti.
richiamato dal ricorrente per il termine di prescrizione ordinaria; la Corte non modifica l'apprezzamento del giudice di merito sulla decorrenza.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in combinazione con l'art. 6 CEDU; la Corte non ne trae specifici principi autonomi ai fini della decisione.
art. 6 CEDU
citato dal ricorrente in relazione al giusto processo; non assume rilievo decisivo nella motivazione di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo sindacale o di un atto negoziale, quando dipende dall'accertamento della comune volontà delle parti, è riservata al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica, non la richiesta di una diversa lettura del testo.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- Quando di una clausola sono plausibili più interpretazioni, la scelta del giudice di merito tra opzioni ugualmente possibili non è censurabile in cassazione solo perché un'altra lettura sarebbe astrattamente migliore o più favorevole alla parte ricorrente.
- La deduzione di un comportamento concludente delle parti o della proroga di fatto di un termine contrattuale richiede un accertamento di merito e non può essere trasformata in questione di legittimità se la censura tende a sovvertire gli accertamenti già svolti.
- In tema di prescrizione, la contestazione sul dies a quo o sugli atti interruttivi è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui non comporti una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
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