Cassazione Civile, Sentenza n. 14794/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società contestava l'applicazione delle sanzioni con riferimento al superamento del plafond annuale di compensazione dei crediti IVA previsto dall'art.25 comma 2 del d.lgs. n.241/1997, sostenendo che si trattasse di una violazione meramente formale che non aveva arrecato pregiudizio all'attività di controllo né danno alle casse erariali; chiedeva quindi che si applicassero le disposizioni (richiamate dalla ricorrente) che prevedono trattamenti più favorevoli per le violazioni formali
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i motivi principali: ha confermato che il superamento del plafond non è automaticamente una violazione meramente formale (occorre che non sia arrecato pregiudizio al controllo e che non incida sulla determinazione della base imponibile o sul versamento). Ha dichiarato tuttavia applicabile lo ius superveniens favorevole (innalzamento della soglia da €516.546,90 a €700.000,00 e successivo innalzamento a €2.000.000,00 per il 2021) e ha osservato che, nella fattispecie, la compensazione effettuata (€673.024,44) rientra nel limite più favorevole sopravvenuto. In esito la Corte ha rigettato il ricorso nei termini formulati ma, pronunciando sullo stesso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Liguria in diversa composizione perché riesamini la questione alla luce dello ius superveniens e provveda sulle spese; il rimando dovrebbe portare a una decisione favorevole al contribuente essendo la compensazione entro la soglia sopravvenuta
Norme richiamate
Richiamata dalla società come fonte di disciplina sulle violazioni formali; la Corte valuta la rilevanza ma richiede che ricorrano i requisiti sostanziali per considerare la violazione meramente formale
d.lgs. n.472 del 1997, art.6 comma 5-bis
Norma richiamata in tema di sanzioni per violazioni formali; la Corte rammenta che l'applicabilità di trattamenti più miti richiede che la violazione non abbia inciso sul controllo o sulla determinazione dell'imposta
d.lgs. n.241 del 1997, art.25 comma 2
Stabilisce il plafond annuale di compensazione dei crediti IVA; la Corte interpreta il suo superamento come fattispecie che può essere sanzionabile se non ricorrono le condizioni per considerarla meramente formale
Norma sulle sanzioni per omesso versamento; la Corte indica che l'area sanzionatoria si riduce in relazione all'innalzamento della soglia di compensazione (favor rei)
Principio del favor rei richiamato: in presenza di norme sopravvenute più favorevoli va applicato il regime sanzionatorio più favorevole al contribuente
d.l. n.35 del 2013, conv. in L. n.64 del 2013, art.9 comma 2
«2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 Euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro.»
La Corte applica tale disposizione come ius superveniens più favorevole, riducendo la condotta rilevante ai fini delle sanzioni fino al nuovo tetto di €700.000
d.l. 25 maggio 2021 n.73, art.22
Ha ulteriormente elevato il limite a €2.000.000 per l'anno 2021; la Corte lo considera nella valutazione del regime più favorevole per il contribuente
d.P.R. n.115 del 2002, art.13 commi 1-quater e 1-bis
Richiamato in tema di contributo unificato: la cassazione con rinvio esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo per il contributo unificato nelle fattispecie previste
Massime di principio
- Il semplice superamento del plafond di compensazione IVA non è automaticamente una violazione meramente formale: per qualificare la violazione come formale devono concorrere entrambi i requisiti (nessun pregiudizio all'attività di controllo e nessuna incidenza sulla determinazione della base imponibile o sul versamento).
- Se successivamente sopravvengono norme che innalzano il limite di compensazione, va applicato il regime più favorevole (principio del favor rei), anche ai procedimenti in corso.
- Quando la compensazione effettuata rientra nel nuovo limite più elevato stabilito dalla legge sopravvenuta, la condotta può risultare non sanzionabile.
- La Corte di appello deve motivare in modo coerente e non contraddittorio; tuttavia è sufficiente che la motivazione rispetti il minimo costituzionale e spieghi l'adesione a un orientamento giurisprudenziale prevalente.
- In presenza di oggettiva opinabilità della materia, il giudice può compensare le spese di lite; rimessione per riesame è opportuna se la sentenza impugnata non ha valutato correttamente l'effetto di norme sopravvenute.
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