Cassazione Civile, Ordinanza n. 25673/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
I contribuenti avevano presentato nel gennaio 2015 una dichiarazione Docfa relativa a un complesso immobiliare destinato ad agriturismo nel comune di Este, proponendo un valore di 107.700 euro e una rendita catastale di 2.154 euro. Con avviso notificato il 20 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate confermò il classamento in categoria D/10, ma rideterminò il valore in 416.480 euro e la rendita in 8.320 euro. La CTP di Padova aveva accolto il ricorso contro l’avviso; la CTR del Veneto, con sentenza depositata il 9 ottobre 2019, accolse l’appello dell’Agenzia, ritenendo legittima la motivazione e congrua la stima. I contribuenti proposero ricorso per cassazione con tre motivi. Primo: violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000, oltre a vizi motivazionali e omesso esame, sostenendo che l’avviso non spiegasse adeguatamente la diversa estensione dell’area considerata e l’accorpamento estimativo di quattro ambienti, né indicasse gli immobili utilizzati per i confronti; lamentavano inoltre una motivazione postuma in giudizio. Secondo: violazione degli artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142/1949 e vizi motivazionali, perché l’Ufficio avrebbe determinato la rendita senza sopralluogo e senza considerare adeguatamente le caratteristiche specifiche dell’immobile e dei suoi ambienti. Terzo: violazione dell’art. 3, n. 3, della legge n. 96/2006 e vizi motivazionali, contestando la valutazione della riduzione proposta dai contribuenti dopo il crollo o la demolizione di una tettoia di 30 mq, l’aumento del valore operato dall’Ufficio, l’impiego di parametri estimativi non pertinenti e la stima del terreno e dei locali. La Corte ha rilevato, per i profili di omessa o contraddittoria motivazione, che non erano stati indicati in modo specifico i vizi della sentenza né un fatto storico decisivo omesso; ha inoltre ritenuto nuova e quindi inammissibile la censura fondata sull’assimilazione degli agriturismi alle abitazioni rurali, non risultando provata la sua deduzione nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato nella parte relativa alla motivazione dell’avviso: l’atto indicava i dati catastali, i classamenti e le rendite proposte e precedenti, i nuovi dati accertati, il criterio di stima e i valori unitari e complessivi utilizzati. La considerazione dell’intero lotto, inclusa l’area di sedime, era coerente con il criterio del costo di ricostruzione; l’accorpamento dei quattro ambienti, a parità di superficie complessiva, riguardava la scelta estimativa e non una rettifica dei vani catastali. Le censure motivazionali non individuavano inoltre un fatto storico decisivo omesso. Il secondo motivo è infondato: la stima diretta non richiede necessariamente un sopralluogo e può basarsi sugli elementi specifici del bene disponibili all’Ufficio, comprese le dichiarazioni Docfa presentate dai contribuenti; le contestazioni sulla rilevanza di finiture e dotazioni investivano il merito della valutazione. Anche per questo motivo i vizi motivazionali erano prospettati senza la necessaria specificità. Del terzo motivo, la censura relativa alla legge n. 96/2006 e all’uso del prezziario per gli agriturismi è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava trattata dalla CTR e i ricorrenti non avevano indicato dove l’avessero dedotta nel giudizio di merito. Le ulteriori doglianze sulla congruità dei valori del fabbricato e del terreno e sui parametri comparativi sono state ritenute dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione; la motivazione della CTR non presentava un’anomalia rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, liquidate in 4.305 euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
interpretazione della norma non autonomamente sviluppata dalla Corte
La norma è richiamata quale fondamento della censura dei contribuenti sulla motivazione dell’avviso, ma la Corte decide la questione applicando i principi specifici sulla motivazione degli avvisi di classamento.
L’obbligo motivazionale deve reputarsi assolto, dunque, quando il contribuente sia stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di permettergli una contestazione, come appunto accaduto nel caso in esame, giacché il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
La motivazione dell’atto impositivo è sufficiente se permette al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e delimita le ragioni che l’ente potrà far valere; la verifica dell’effettiva sussistenza e idoneità dei fatti giustificativi appartiene al giudizio sull’atto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
lo specifico vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d. l. n. 83/2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 134/2012, presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo.
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non basta contestare la valutazione delle prove o la motivazione ritenuta insufficiente.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
laddove, come nel caso di specie, viene in rilievo la stima diretta dell’unità immobiliare (ex art. 10, r.d.l. n. 652/1939; artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142/1949), quale presupposto e fondamento motivazionale dell’avviso di classamento, essa esplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità dell’atto ma della attendibilità concreta del giudizio cen(n)ato e della verifica, in sede contenziosa, della bontà delle ragioni oggetto della pretesa.
Nella stima diretta, il giudizio estimativo tecnico attiene alla concreta attendibilità della valutazione da verificare in giudizio; la sua adeguatezza non coincide, di per sé, con la validità formale della motivazione dell’atto.
artt. 8 e 30 d.P.R. n. 1142/1949
In questo quadro, l’art. 1, comma 244, della legge 190/2014 prevede che Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla Circolare dell’Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».
Per le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare la rendita è determinata con stima diretta, applicando il quadro tecnico-estimativo richiamato dalla legge; tale stima deve riguardare specificamente il singolo immobile, ma non implica necessariamente un sopralluogo.
art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949
L’utilizzo di tale dato, come chiarito dalla sentenza, trova effettivamente la necessaria implicita giustificazione, sotto il profilo motivazionale, nel tipo di criterio di stima utilizzato, ossia il criterio del costo di ricostruzione deprezzato, previsto dal procedimento indiretto di cui all’art. 28, comma 2, del d.p.r. n. 1142/1949, con le specificazioni di cui alla circolare n. 6/T del 30.11.2012 (e dal relativo Allegato Tecnico II), elevata a rango normativo in virtù del richiamo operato dall’art. 1, comma 244, della l. 190/2014.
Nel procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione deprezzato, la valutazione del lotto comprende l’area coperta e le aree scoperte, accessorie e pertinenziali; l’impiego dell’intera estensione del lotto discende dal criterio estimativo adottato e non necessita, nel caso concreto, di un’ulteriore motivazione specifica.
art. 1, comma 244, legge n. 190/2014
L’utilizzo di tale dato, come chiarito dalla sentenza, trova effettivamente la necessaria implicita giustificazione, sotto il profilo motivazionale, nel tipo di criterio di stima utilizzato, ossia il criterio del costo di ricostruzione deprezzato, previsto dal procedimento indiretto di cui all’art. 28, comma 2, del d.p.r. n. 1142/1949, con le specificazioni di cui alla circolare n. 6/T del 30.11.2012 (e dal relativo Allegato Tecnico II), elevata a rango normativo in virtù del richiamo operato dall’art. 1, comma 244, della l. 190/2014.
Il richiamo legislativo alle istruzioni della circolare n. 6/T del 2012 integra il quadro applicabile alla stima catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, compreso il criterio del costo di ricostruzione deprezzato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il giudice del merito, pertanto, non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, sufficiente, in base all'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione.
La sentenza soddisfa l’obbligo di motivazione quando espone gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non deve confutare espressamente ogni argomento difensivo, potendo disattendere implicitamente quelli incompatibili con le ragioni accolte.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di classamento catastale conseguente a dichiarazione Docfa, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi e la differenza tra rendita proposta e attribuita dipende da una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi, l’avviso può essere motivato indicando i dati oggettivi, la classe attribuita e gli elementi essenziali del procedimento estimativo. Se invece l’Ufficio contesta gli elementi fattuali dichiarati, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate.
- La motivazione dell’atto impositivo è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla; la prova dell’effettiva sussistenza dei fatti giustificativi e la loro idoneità a sorreggere la pretesa sono questioni da valutare nel giudizio sull’atto, distinte dalla sua motivazione.
- Per le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, la stima diretta deve riferirsi puntualmente al singolo immobile e alle sue caratteristiche specifiche, ma non richiede necessariamente un sopralluogo quando l’Ufficio dispone di elementi idonei, anche provenienti dalle dichiarazioni Docfa del contribuente.
- Quando la rendita è determinata con il procedimento indiretto del costo di ricostruzione deprezzato, il valore del lotto comprende l’area coperta, inclusa quella di sedime, e le aree scoperte, accessorie e pertinenziali. La considerazione dell’intero lotto è conseguenza del criterio estimativo e non richiede, nel caso esaminato, una motivazione autonoma ulteriore.
- La contestazione della scelta estimativa di valorizzare unitariamente ambienti di superficie complessiva invariata, così come la critica dell’affidabilità o della concludenza dei parametri probatori, riguarda normalmente il merito della valutazione e non integra, da sola, un vizio di legittimità censurabile in cassazione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se viene individuato uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e dotato di carattere decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di denunciare una mera insufficienza argomentativa.
- Una questione di diritto non trattata nella sentenza impugnata può essere dedotta in cassazione solo indicando che era stata sollevata nel giudizio di merito e specificando l’atto processuale in cui la deduzione era contenuta; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
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