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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25670/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da 24 avvisi di accertamento catastale con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato le denunce Docfa di Acquevenete S.p.a., riclassificando dal gruppo D al gruppo E immobili costituiti da impianti e manufatti idraulici destinati alla captazione, potabilizzazione, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile, nonché alla raccolta e depurazione delle acque reflue. La società, che gestisce il servizio idrico integrato in house per 110 comuni, aveva impugnato gli avvisi; la CTP di Padova aveva accolto i ricorsi e la CTR del Veneto, con sentenza n. 767/2020 depositata il 22 dicembre 2020, aveva rigettato gli appelli riuniti dell’Agenzia, ritenendo gli immobili censibili in categoria E/9 in ragione della loro destinazione a un servizio pubblico indispensabile e di interesse collettivo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, entrambi per violazione o falsa applicazione della normativa catastale. Con il primo ha contestato che la natura pubblica del proprietario, la finalità di interesse generale e l’assoggettamento dell’attività a programmazione e controllo pubblici possano rilevare per il classamento, sostenendo che occorre considerare le caratteristiche oggettive degli immobili e che gli impianti, per la loro natura produttiva, rientrano nel gruppo D. Con il secondo ha censurato l’automatica riconduzione alla categoria E fondata sulle speciali esigenze pubbliche, deducendo l’incompatibilità di tale categoria con immobili destinati a uso commerciale o industriale dotati di autonomia funzionale e reddituale e richiamando la natura economica del servizio, remunerato mediante tariffa. Ha inoltre contestato la lettura della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla CTR. La società ha eccepito l’inammissibilità dei motivi e ha sostenuto la correttezza del classamento in categoria E.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità della controricorrente e ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, i due motivi, trattati congiuntamente. Ha affermato che gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue, quando destinati alla gestione del servizio idrico svolta secondo criteri economici e imprenditoriali, non sono censibili in categoria E, ma nel gruppo D e, per i depuratori, in categoria D/7. La destinazione a servizio pubblico e la natura pubblica o in house del gestore non escludono la natura imprenditoriale dell’attività. Nel caso concreto, la gestione è stata ritenuta idonea a produrre lucro oggettivo; rilevano, tra gli elementi considerati, l’utile di esercizio di euro 2.144.821 dichiarato dalla società per il periodo d’imposta 2015 e la previsione statutaria relativa alla destinazione degli utili netti. La Corte ha tuttavia escluso dalla cassazione l’avviso relativo alla centrale di sollevamento sita nel comune di Due Carrare: il suo classamento in categoria E/9 era coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza della CTP n. 244/2015, divenuta definitiva e non riformata sul punto in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 40, d.l. 262/2006, convertito dalla l. 286/2006

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale

    La categoria E è incompatibile con la destinazione commerciale o industriale dell’immobile quando questo presenti autonomia funzionale e reddituale; tale autonomia va valutata come utilità o attitudine del bene a produrre un reddito proprio, anche se il bene è integrato in una struttura produttiva più ampia.

  • art. 141, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie

    La gestione del servizio idrico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità concorre a dimostrare la natura economica e imprenditoriale dell’attività, rilevante ai fini del classamento catastale degli impianti.

  • art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006

    La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

    La tariffa quale corrispettivo e la previsione della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio confermano l’orientamento economico della gestione del servizio idrico; ciò è compatibile con una natura imprenditoriale anche quando il servizio persegua finalità di interesse pubblico.

  • art. 2050 c.c.

    la tariffa del servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., n. 12763/14; Cass., n. 12769/14), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 cod. civ.).

    La Corte richiama la disposizione in relazione al requisito teleologico minimo della qualifica imprenditoriale e ritiene che la gestione del servizio idrico, improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e remunerata mediante tariffa, presenti natura economica rilevante per il classamento.

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale degli impianti, la categoria va determinata considerando le caratteristiche oggettive e la destinazione funzionale ed economica del bene; la natura pubblica del proprietario o del gestore e la finalità di interesse generale del servizio non sono, da sole, ragioni sufficienti per attribuire la categoria E.
  • Gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue impiegati nella gestione del servizio idrico, quando l’attività è svolta secondo criteri economici e imprenditoriali, sono classificabili nel gruppo D e, per i depuratori, nella categoria D/7, anche se il servizio è pubblico o gestito da una società a partecipazione pubblica o in house.
  • La natura imprenditoriale dell’attività può sussistere in presenza di un lucro oggettivo, inteso come proporzionalità tra costi e ricavi e tendenza dei ricavi a coprire i costi remunerando i fattori produttivi; non è necessario che il gestore persegua o distribuisca utili soggettivi.
  • L’integrazione di un manufatto in un complesso produttivo unitario non esclude automaticamente la sua autonomia funzionale e reddituale ai fini catastali: rileva la sua utilità o attitudine a produrre un reddito proprio, anche quando sia destinato alle finalità istituzionali dell’ente o funzionale ad altre parti della struttura.
  • Il giudicato formatosi su una precedente decisione definitiva sul classamento di uno specifico immobile impedisce di rimettere in discussione la relativa categoria catastale nella controversia successiva, in assenza di impugnazione della statuizione che ha riconosciuto tale giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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