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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25681/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due avvisi di pagamento relativi al contributo per «opere irrigue» degli anni 2019 e 2020. La Commissione tributaria provinciale di Enna aveva accolto il ricorso per vizio di motivazione. Il Consorzio aveva appellato, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il Consorzio fosse un soggetto giuridico non più esistente. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il contribuente ha resistito eccependo, in via preliminare, la tardività dell’appello: la sentenza di primo grado era stata notificata a mani al Consorzio il 18 ottobre 2022, mentre l’appello era stato notificato via PEC il 27 febbraio 2023, oltre il termine breve di sessanta giorni. Il testo non espone il contenuto specifico dei cinque motivi di ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente accolto la questione di tardività dell’appello, rilevabile d’ufficio perché attinente alla formazione del giudicato formale sulla sentenza di primo grado. Ha precisato che la questione poteva essere dedotta con il controricorso e che, ai fini del decorso del termine breve, è sufficiente la rituale notificazione della sentenza: l’omesso deposito presso la segreteria degli atti e delle ricevute previsti dall’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992 non è assistito da sanzione e non impedisce la decorrenza del termine. L’appello notificato il 27 febbraio 2023 era quindi tardivo rispetto alla notificazione della sentenza del 18 ottobre 2022. Benché la motivazione della sentenza impugnata fosse giuridicamente non corretta nella parte in cui aveva dichiarato l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, il dispositivo era corretto per la tardività dell’appello; la Corte ha pertanto corretto la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., senza cassare la decisione. Il Consorzio è stato condannato a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.410,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    Il controricorrente ha prodotto, unitamente al controricorso, la sentenza di primo grado con la relativa relata di notificazione, effettuata a mani in data 18 ottobre 2022, nonché l’atto di appello, con la relativa notifica a mezzo PEC, eseguita, come da prodotta documentazione, in data 27 febbraio 2023, ben oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, come previsto dall’art. 51 d.lgs. n. 546/1992.

    La notificazione della sentenza di primo grado fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre appello; nella fattispecie l’impugnazione proposta oltre tale termine era tardiva.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nella tradizionale ermeneutica di legittimità, l’omissione delle formalità in parola è considerata irrilevante; così, ad esempio, nell’ordinanza 30 novembre 2012 n. 21389 questa Corte ha affermato che, a fronte della prova della notificazione della sentenza, l’omesso deposito dell’originale notificato, nei successivi trenta giorni, presso la segreteria della Commissione, è unanimemente considerato privo di sanzione; analogamente, nella sentenza 2 marzo 2015 n. 4222 è stato osservato che, agli effetti del decorso del termine breve di impugnazione, è ininfluente il mancato rispetto degli incombenti di cui al ridetto art. 38, comma 2, non risultando dalla lettera della legge alcuna sanzione correlata all’inadempimento di siffatto onere - per come evidenziato dalla dottrina unanime - né potendo l’omesso deposito produrre effetti ai fini della conoscenza della sentenza una volta che la notificazione sia stata ritualmente eseguita.

    L’omesso deposito in segreteria della sentenza notificata e delle relative ricevute, pur richiesto dalla disposizione, non è sanzionato e non impedisce che la notificazione rituale faccia decorrere il termine breve d’impugnazione.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    Da tali considerazioni discende che la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi giuridicamente corretta nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello per altra ragione, insita nel difetto di legittimazione attiva del Consorzio in quanto soggetto giuridico non più esistente, e non già per tardività, ma ciò non può portare all’accoglimento del ricorso, risultando comunque il dispositivo corretto in diritto e dovendosi solo provvedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c..

    Quando il dispositivo della decisione impugnata è corretto in diritto, ma la motivazione deve essere sostituita o corretta, la Cassazione può correggerla senza accogliere il ricorso né cassare la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • La tardività dell’impugnazione, in quanto questione di rito rilevabile d’ufficio e potenzialmente idonea a determinare il giudicato formale sulla decisione di primo grado, può essere rilevata dalla Corte di cassazione anche sulla base degli atti ritualmente acquisiti, senza necessità di ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa.
  • Nel processo tributario, la notificazione rituale della sentenza fa decorrere il termine breve d’impugnazione anche se non sono stati compiuti gli ulteriori adempimenti di deposito previsti dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, poiché la legge non collega a tali omissioni una sanzione e l’omesso deposito non incide sulla conoscenza della sentenza acquisita con la notificazione.
  • Se il dispositivo della decisione impugnata è corretto in diritto, la Cassazione può correggerne la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., rigettando il ricorso senza cassare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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