Cassazione Civile, Ordinanza n. 25682/2026 del 22/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di pagamento, n. 120190000549640 e n. 120200000518330, con i quali l’ente consortile chiedeva alla contribuente rispettivamente euro 675,00 ed euro 375,47 per il «tributo 0648-contributo opere irrigue», relativo agli anni 2019 e 2020. La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, con sentenza n. 600/22, aveva accolto il ricorso della contribuente per vizio di motivazione degli avvisi. L’ente aveva appellato; la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, con sentenza n. 4983/24 pubblicata il 1° luglio 2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello ritenendo che l’accorpamento dell’ente nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, disposto ai sensi dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 3 del 2014, avesse comportato il difetto di legittimazione ad agire. L’ente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; la contribuente ha resistito e ha eccepito la tardività dell’appello. La Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata a mani dell’impiegato addetto alla ricezione degli atti il 18 ottobre 2022, mentre l’appello era stato notificato soltanto il 17 febbraio 2023, oltre il termine breve di impugnazione. Ha inoltre esaminato la contestazione del ricorrente secondo cui la contribuente non aveva proposto ricorso incidentale sulla tardività, e la questione dell’incidenza dell’omesso deposito in segreteria della sentenza notificata ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, confermando il dispositivo della sentenza impugnata ma correggendone la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. Ha escluso che l’accorpamento dei consorzi avesse estinto gli enti consortili accorpati o privato il ricorrente della legittimazione: tali enti continuano a svolgere le proprie funzioni fino al completamento della riorganizzazione e gli atti rivolti ai contribuenti restano legittimi. Ha tuttavia ritenuto inammissibile l’appello perché tardivo: la notificazione della sentenza di primo grado, eseguita a mani dell’impiegato addetto alla ricezione il 18 ottobre 2022, aveva fatto decorrere il termine breve, senza che il deposito in segreteria previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 costituisse condizione per tale decorrenza; l’appello notificato il 17 febbraio 2023 era quindi intempestivo. La tardività e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado costituivano una questione fondante, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, e non richiedevano un ricorso incidentale della contribuente. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente euro 500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento, ancorché, essendo conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, se ne debba correggere, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., la motivazione.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, pur rigettando il ricorso.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
E’ d’uopo rammentare -come è possibile evincere dalla chiara formulazione dell’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992- che, nel processo tributario, rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado da eseguirsi nel domicilio eletto dalla parte (ovvero, in mancanza di elezione di domicilio, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte stessa), prevale la facoltà -alternativa- di eseguire la notificazione con “consegna in mani proprie”, quale modalità del tutto idonea a far decorrere il termine “breve” per impugnare.
Nel processo tributario la notificazione della sentenza può essere eseguita, in alternativa alla notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato, mediante consegna in mani proprie; questa modalità è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
L’omissione delle suddette formalità, infatti, è stata considerata anche recentemente irrilevante, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di omesso deposito ed, in ogni caso, non producendo alcun effetto ai fini della conoscenza della sentenza laddove la notificazione sia stata ritualmente eseguita.
Il deposito in segreteria della sentenza notificata, previsto dalla norma, non è condizione per la decorrenza del termine breve quando la notificazione sia stata ritualmente eseguita; l’omissione del deposito non è sanzionata e non incide sulla conoscenza della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il suo peculiare ambito di riferimento, correlato alla formazione del giudicato formale, per sua natura improntato a certezza e tassatività, impone l’applicazione delle regole generali dettate dal codice di rito, che subordinano la decorrenza di tale minor termine (cfr. art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 dl 1992) alla sola esecuzione di una notificazione suscettibile di portare la sentenza nella effettiva e piena conoscenza della controparte.
Per quanto non diversamente disciplinato dal processo tributario, si applicano le regole generali del codice di rito; la decorrenza del termine breve dipende dalla notificazione idonea a portare la sentenza alla piena ed effettiva conoscenza della controparte.
art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
La norma, sul piano della collocazione sistematica, non è inserita tra quelle inerenti ai termini di impugnazione, che sono compiutamente disciplinati dall’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992, né è rinvenibile un sostrato testuale che avvalori un collegamento tra adempimento del deposito in segreteria e decorso del termine breve per impugnare (nel senso che il primo sia condizione necessaria del secondo).
I termini per impugnare nel processo tributario sono disciplinati dall’art. 51; non vi è base testuale per subordinare la decorrenza del termine breve al deposito in segreteria previsto dall’art. 38, comma 2.
art. 13, legge regionale Sicilia n. 3 del 2014
il prefato accorpamento non ha determinato l’estinzione degli enti consortili accorpati; -questi ultimi continuano a svolgere le proprie funzioni fino al definitivo completamento del processo di riunificazione e di riorganizzazione delle funzioni e dei compiti del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale; -le attività eventualmente svolte dal Consorzio di Bonifica 6 Enna quale mandatario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale non sono destinate ad avere alcuna incidenza -né effetto pregiudizievole- sul rapporto con i contribuenti; -gli atti svolti nei confronti di questi ultimi, quindi, devono considerarsi pienamente legittimi.
L’accorpamento previsto dalla legge regionale non estingue gli enti consortili interessati, che continuano a svolgere le proprie funzioni fino al completamento della riorganizzazione; l’operatività dell’ente accorpato, anche quale mandatario, non pregiudica il rapporto con i contribuenti e non rende illegittimi gli atti loro rivolti.
la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame, ai sensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c., rimanendo precluso -tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità- il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio, sottraendosi a tale regola, però, i vizi processuali rilevabili in ogni stato e grado del processo -in base ad una espressa previsione legale- e quelli relativi a “questioni fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), oltre ai casi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a disvelare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
In via generale, un vizio processuale d’ufficio sul quale il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi deve essere fatto valere con impugnazione nel grado successivo, altrimenti si forma il giudicato interno per conversione del vizio in motivo di gravame. La regola non impedisce il rilievo officioso dei vizi rilevabili in ogni stato e grado per espressa previsione e delle questioni fondanti, né opera quando la decisione sia resa sulla base della ragione più liquida.
l’importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale che attengono al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate: il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizione dell’impugnazione, né dell’omessa riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Le questioni processuali fondanti, rilevabili d’ufficio nei gradi successivi, non sono precluse dalla mancata impugnazione o dalla mancata riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
La disposizione integra la disciplina del contributo unificato applicabile al rigetto del ricorso, comportando l’attestazione dei presupposti per il pagamento dell’importo aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado mediante consegna in mani proprie è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, in alternativa alla notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato.
- Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione ritualmente eseguita e idonea a portare la sentenza alla piena conoscenza della controparte; il deposito in segreteria previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non è una condizione della decorrenza e la sua omissione non la impedisce.
- L’inammissibilità dell’impugnazione per tardività e il conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado costituiscono questioni fondanti, rilevabili d’ufficio anche nei gradi successivi e in sede di legittimità, senza necessità di impugnazione incidentale o di riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
- L’accorpamento degli enti consortili previsto dalla normativa regionale siciliana non ne determina l’estinzione: gli enti accorpati continuano a esercitare le proprie funzioni fino al completamento della riunificazione e riorganizzazione, e gli atti rivolti ai contribuenti non sono per ciò solo illegittimi.
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