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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25674/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia originava dall’avviso con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna, dichiarandosi mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, chiedeva al contribuente € 462,67 per contributi consortili relativi agli anni 2019 e 2020. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva ritenuto illegittima la delega alla riscossione conferita al precedente consorzio locale, in quanto quest’ultimo era stato accorpato e non esisteva più. Il consorzio ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque censure contro tale decisione. Il contribuente resistente ha eccepito preliminarmente la tardività dell’appello del consorzio; la Corte ha esaminato prioritariamente questa eccezione, ritenendola fondata, e non ha quindi esaminato le cinque censure.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione perché l’appello del consorzio era tardivo: la sentenza di primo grado era stata notificata brevi manu al Consorzio di bonifica 6 Enna il 18 ottobre 2022, mentre l’appello era stato notificato via PEC il 17 febbraio 2023, dopo la scadenza del termine breve. La tardività è stata qualificata come questione processuale fondante, rilevabile d’ufficio anche nei gradi successivi. La Corte ha inoltre chiarito che il deposito previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 non è necessario ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione. Le cinque censure del ricorso sono rimaste assorbite, senza esame nel merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 500,00 oltre € 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

    La regola della conversione del vizio processuale in motivo d’impugnazione e della conseguente formazione del giudicato interno non impedisce la rilevazione d’ufficio nei gradi successivi dei vizi processuali fondanti, tra cui la decadenza derivante dalla scadenza di un termine perentorio per impugnare.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Questa Corte infatti ha chiarito, e ribadito, che tale formalità non è necessaria ai fini del decorso del termine breve per impugnare (Cass. n. 21389/2012; da ultimo Cass. n. 19132/2026 che ha superato il precedente indirizzo di cui a Cass. n. 27758/2025). Va, invero, osservato che il citato art. 38, rubricato «richiesta di copie e notificazione della sentenza», non è inserito tra le norme sui termini di impugnazione, i quali sono compiutamente disciplinati dall’art. 51 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.

    Il deposito in segreteria della copia autentica della sentenza notificata e della documentazione relativa alla notificazione non è condizione per la decorrenza del termine breve d’impugnazione; i termini d’impugnazione sono disciplinati dall’art. 51 del medesimo decreto.

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    Va, invero, osservato che il citato art. 38, rubricato «richiesta di copie e notificazione della sentenza», non è inserito tra le norme sui termini di impugnazione, i quali sono compiutamente disciplinati dall’art. 51 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.

    La disciplina dei termini per impugnare nel processo tributario è contenuta nell’art. 51; la formalità di deposito prevista dall’art. 38, comma 2, non condiziona la decorrenza del termine breve.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per porre a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La tardività dell’impugnazione per scadenza del termine perentorio è una questione processuale fondante e può essere rilevata d’ufficio nei gradi successivi, anche se non è stata previamente dedotta o rilevata dal giudice di primo grado.
  • La notificazione della sentenza alla parte fa decorrere il termine breve per impugnare anche quando la parte abbia eletto domicilio presso il difensore, secondo quanto affermato dalla Corte nel caso esaminato.
  • Nel processo tributario, il deposito in segreteria della copia autentica della sentenza notificata e della documentazione della notificazione, previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, non è necessario per la decorrenza del termine breve d’impugnazione, disciplinato dall’art. 51 dello stesso decreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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