Cassazione Civile, Ordinanza n. 25671/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un impianto di depurazione sito nel Comune di Venezia, censito al foglio 194, particella 319, subalterno 2, utilizzato dalla società ricorrente nell’ambito della gestione del servizio idrico integrato. L’Agenzia delle Entrate aveva modificato il classamento da E9 a D7. La CTP di Venezia, riuniti i ricorsi proposti contro gli atti, aveva accolto l’impugnazione della contribuente; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza n. 458/2024 depositata il 24 maggio 2024, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo adeguatamente motivati gli avvisi e corretta l’attribuzione della categoria D7 agli impianti industriali destinati al trattamento delle acque reflue. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Primo: violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità dell’appello, che la contribuente collegava a un successivo avviso del 2024, notificato il 9 aprile 2024, relativo alla particella sub 3 derivata dalla soppressione della sub 2 e recante la categoria proposta E09; secondo la società, tale atto attestava il riconoscimento dell’idoneità del classamento E9. Secondo: violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, dell’art. 7 della L. 212/2000, degli artt. 24 e 97 Cost., deducendo difetto di motivazione e di prova dell’avviso, nonché mancato sopralluogo; la ricorrente contestava che il richiamo della CGT d’appello alla giurisprudenza di legittimità bastasse a giustificare la motivazione dell’atto e richiamava le valutazioni del giudice di primo grado sulla mancanza di specifici elementi a sostegno dell’assimilazione alla categoria D7. Terzo: violazione di disposizioni in materia di classamento catastale e censura di omesso esame della sentenza di Cassazione n. 3358/2015, relativa a un’altra porzione del medesimo impianto, censita su una particella distinta e classificata in categoria E9; la ricorrente invocava l’identità della questione e l’ingiustificata diversità di trattamento catastale. Nel merito sosteneva inoltre che il servizio idrico, svolto per finalità pubbliche, privo di redditività privatistica e relativo a beni demaniali inalienabili, non fosse assimilabile a un’attività imprenditoriale e che gli impianti non avessero autonomia funzionale e reddituale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla denunciata omessa pronuncia: decidendo nel merito, il giudice d’appello aveva implicitamente respinto l’eccezione, incompatibile con la prosecuzione della decisione. È stato inoltre dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito l’eccezione fosse stata proposta, come richiesto per una questione non trattata nella sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità: il ricorso non riproduceva né sintetizzava la motivazione dell’avviso catastale, impedendo di verificarne la congruità rispetto alle doglianze; il dedotto difetto di prova era solo menzionato nell’intestazione e non argomentato. La censura relativa al mancato sopralluogo è stata comunque respinta: per il classamento dei fabbricati a destinazione speciale o particolare mediante stima diretta non è necessario un previo sopralluogo, potendo l’Ufficio basarsi su una valutazione mirata e specifica della documentazione disponibile. Il terzo motivo è stato respinto. La sentenza n. 3358/2015 non costituiva giudicato esterno, poiché riguardava un’unità immobiliare diversa, identificata catastalmente con altra particella: la comunanza delle parti e della questione giuridica non elimina la diversità dei beni e dei rapporti controversi. La mancata valutazione di quella pronuncia non integrava inoltre l’omesso esame di un fatto storico decisivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Nel merito, la Corte ha confermato l’indirizzo secondo cui gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue gestiti nell’ambito del servizio idrico integrato, data la natura economica dell’attività e la sua idoneità a perseguire un lucro oggettivo, sono classificabili nel gruppo D e, per i depuratori, nella categoria D7; la finalità pubblica, la partecipazione pubblica del gestore, l’inalienabilità dei beni e la destinazione della tariffa alla copertura dei costi non conducono alla categoria E né escludono, di per sé, l’autonomia funzionale e reddituale. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.405,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia che presupponga, quale necessario antecedente logico-giuridico, la irrilevanza o infondatezza dell’eccezione o della domanda
La decisione di merito può implicare il rigetto di un’eccezione non esaminata espressamente quando la sua impostazione logico-giuridica sia incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
nel caso di specie, il ricorso non trascrive, né sintetizza il contenuto dell’avviso di accertamento di cui si discute, non consentendone la chiara ricostruzione dell’impianto motivazionale, propedeutico al riscontro della censura di inadeguatezza motivazionale spiegata sia in relazione alla sentenza impugnata che all’atto
Se si contesta la motivazione di un avviso e la valutazione che ne ha dato il giudice di merito, il ricorso per cassazione deve riportare o sintetizzare in modo sufficiente il contenuto dell’atto, così da consentire il controllo della censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il quale consente di far valere solo l’omessa valutazione di un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, ossia un dato materiale la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e non la omessa valutazione di deduzioni difensive o di questioni o argomentazioni o di documentazione prodotta dalle parti
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico-naturalistico decisivo, non la mancata considerazione di argomentazioni giuridiche, deduzioni difensive o documenti in quanto tali.
art. 2, comma 40, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
Nello specifico, premessa l’incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, derivante dal disposto dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 (a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»)
La categoria E non può comprendere immobili o porzioni destinati a uso commerciale o industriale, o ad altri usi indicati dalla norma, quando presentino autonomia funzionale e reddituale.
In tal senso depone la normativa di settore, segnatamente l’art. 141 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui «Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie»
La gestione del servizio idrico integrato deve rispettare criteri di efficienza, efficacia ed economicità; tali criteri concorrono a fondare la qualificazione economica dell’attività svolta.
art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
e l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativo disposto con d.P.R. 23 marzo 2011, dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 2011 n. 116, secondo cui «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio
La tariffa è il corrispettivo del servizio idrico integrato e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi; la Corte valorizza tale assetto quale elemento coerente con la natura economica della gestione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta, secondo la sua necessaria impostazione logico-giuridica, il rigetto implicito di una domanda o eccezione incompatibile con la statuizione resa.
- Chi deduce in cassazione una questione non esaminata nella sentenza impugnata deve allegare che essa è stata proposta nel giudizio di merito e indicare specificamente l’atto processuale nel quale l’ha formulata.
- La censura di insufficiente o errata motivazione di un avviso di accertamento richiede che il ricorso per cassazione riporti o sintetizzi i passaggi essenziali della motivazione dell’atto, in modo da permettere il controllo della corrispondenza tra il suo contenuto e le doglianze.
- Il sopralluogo preventivo non è necessario, per il classamento catastale di immobili a destinazione speciale o particolare da effettuare mediante stima diretta, quando l’Amministrazione possa svolgere una valutazione mirata e specifica delle risultanze documentali disponibili.
- Il giudicato esterno presuppone l’identità del rapporto giuridico deciso: una pronuncia relativa a un’unità immobiliare diversa non vincola un successivo giudizio sul classamento di un altro bene, anche se le unità appartengono al medesimo impianto, le parti coincidono e la questione giuridica è analoga.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico-naturalistico decisivo e non la mancata valutazione di una pronuncia giudiziaria, di deduzioni difensive o di argomentazioni giuridiche.
- Gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue destinati al servizio idrico integrato sono classificabili nel gruppo catastale D e, per i depuratori, nella categoria D/7, quando l’attività di gestione presenta natura economica e attitudine a perseguire un lucro oggettivo.
- La finalità pubblica del servizio, la partecipazione pubblica del gestore, l’inalienabilità dei beni e la destinazione della tariffa alla copertura dei costi non escludono di per sé la natura imprenditoriale dell’attività né determinano l’inquadramento catastale in categoria E.
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