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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25672/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (Contribuente)

La controversia

Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, contro la sentenza del 29 luglio 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Enna aveva accolto per vizio di motivazione il ricorso della contribuente contro gli avvisi di pagamento n. 120190000618360 e n. 120200000587050, relativi al contributo «opere irrigue» per gli anni 2019 e 2020. La contribuente ha eccepito preliminarmente che l’appello del Consorzio era tardivo: la sentenza di primo grado era stata notificata direttamente al Consorzio il 18 ottobre 2022, mentre l’appello era stato notificato via PEC il 27 febbraio 2023, oltre il termine breve di sessanta giorni. Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva del Consorzio, assumendo che fosse cessato in seguito all’accorpamento previsto dalla legge regionale siciliana n. 5 del 2014. Il Consorzio ha contestato che la tardività potesse essere rilevata in mancanza di ricorso incidentale della contribuente, sostenendo che la questione dovesse essere proposta con tale mezzo. La Corte ha esaminato in via preliminare la tardività dell’appello, questione assorbente rispetto ai cinque motivi di cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il rilievo di tardività dell’appello, sulla base delle date, non contestate, della notificazione della sentenza di primo grado (18 ottobre 2022) e della notificazione dell’appello (27 febbraio 2023). Ha stabilito che la questione, essendo rilevabile d’ufficio e potendo determinare il giudicato formale sulla sentenza di primo grado, poteva essere sollevata con il controricorso e non richiedeva ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre escluso che l’onere di deposito previsto dall’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992 ostasse alla decorrenza del termine breve, non prevedendo la legge una sanzione per l’omesso deposito né potendo tale omissione incidere sulla conoscenza della sentenza dopo una notificazione ritualmente eseguita. Accertata l’inammissibilità dell’appello, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c., dichiarando inammissibile l’appello. I cinque motivi di ricorso per cassazione non sono stati esaminati, perché assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità processuale e dell’esistenza di un’interpretazione giurisprudenziale non univoca.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Non risulta infatti dalla lettera della legge alcuna sanzione correlata all’inadempimentodi siffatto onere né potendo l’omesso deposito produrre effetti ai fini della conoscenza della sentenza una volta che la notificazione sia stata ritualmente eseguita.

    L’omesso deposito della copia della sentenza notificata, previsto dalla disposizione, non impedisce la decorrenza del termine breve quando la sentenza sia stata ritualmente notificata: la legge non collega a tale omissione una sanzione e l’omissione non elimina la conoscenza acquisita con la notificazione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Alla fondatezza della eccezione preliminare consegue la cassazione senza rinvio - ai sensi dell’art. 382, c. 3, secondo periodo, c.p.c. - della sentenza gravata, stante la accertata inammissibilità dell’appello.

    Accertata l’inammissibilità dell’appello, la Corte di cassazione cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La tardività dell’impugnazione, quando comporta la formazione del giudicato formale sulla decisione di primo grado, è questione di rito rilevabile d’ufficio in cassazione e può essere prospettata con il controricorso; non è necessario proporre ricorso incidentale condizionato.
  • Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione ritualmente eseguita della sentenza. L’omesso deposito della copia della sentenza notificata, previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, non impedisce tale decorrenza, non essendo prevista una sanzione per l’omissione e non venendo meno la conoscenza acquisita con la notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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