Cassazione Civile, Ordinanza n. 34307/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in accomandita semplice aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per l'anno 2003. L'atto recuperava a tassazione l'IVA detratta sui canoni di locazione dell'immobile in cui si svolgeva l'attività, assumendo che la società non gestisse in proprio una palestra ma svolgesse soltanto attività di noleggio delle attrezzature; da ciò l'Ufficio desumeva la mancanza del requisito della strumentalità dell'immobile. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR Lazio aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 111 Cost., degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 75 del vecchio TUIR, dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto strumentale la palestra e quindi detraibile l'IVA, nonostante le contestazioni dell'Ufficio sulla reale attività svolta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente: la CTR aveva formulato affermazioni apodittiche senza esporre le ragioni logico-giuridiche del proprio convincimento in ordine alla strumentalità dell'immobile e alla correttezza della sentenza di primo grado. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione è stata dedotta in relazione alla motivazione apparente.
richiamato per censurare la carenza di motivazione della sentenza tributaria.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della decisione tributaria.
richiamato quale norma che impone l'indicazione della motivazione della sentenza.
indicato come vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e del procedimento.
art. 75 vecchio TUIR n. 917/1986
richiamato nel secondo motivo, in relazione al regime fiscale del bene e alla dedotta strumentalità dell'immobile.
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla detrazione dell'IVA.
richiamato nel secondo motivo per il riparto dell'onere della prova in tema di detraibilità e strumentalità.
indicato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo.
art. 40, comma 2, secondo periodo, d.P.R. n. 917/86
menzionato nella motivazione della CTR come base per qualificare la palestra come bene/immobile strumentale; la Cassazione non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, avendo cassato per difetto di motivazione.
Massime di principio
- La sentenza di merito è nulla quando la motivazione si risolve in affermazioni apodittiche o meramente assertive, prive dell'esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione.
- Nel processo tributario la decisione deve rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice; non è sufficiente un richiamo generico alla correttezza della pronuncia di primo grado o alla qualificazione del bene senza spiegare perché.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per vizio di motivazione apparente, i motivi ulteriori che investono il merito restano assorbiti.
- L'accertamento della strumentalità di un immobile ai fini fiscali e della conseguente detraibilità dell'IVA presuppone una motivazione effettiva e verificabile sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività e sulla destinazione del bene.
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