Sentenza del 17/04/2015 n. 7862 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato per il 2003, ritenendo che la società avesse occultato maggiori ricavi dalla vendita di due appartamenti. Il prezzo indicato negli atti risultava inferiore agli importi dei mutui richiesti dagli acquirenti. La società sosteneva che la differenza fosse giustificata dalla necessità di finanziare ulteriori spese relative alla nuova abitazione e produceva estratti conto bancari attestanti il pagamento dei saldi dichiarati. La CTR ha inoltre valorizzato il margine di guadagno dichiarato, pari al 7%, ritenendolo anormalmente basso rispetto a un ricarico del 25% rilevato in un'altra impresa del settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il quarto motivo e dichiarato inammissibili gli altri tre motivi. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente fondato l'accertamento su una presunzione semplice: l'erogazione di mutui superiori ai prezzi dichiarati costituiva fatto noto idoneo a sostenere l'esistenza di ricavi non contabilizzati. Non è stata ravvisata una doppia presunzione, né era pertinente la censura relativa alla disciplina del valore normale, poiché la decisione non si fondava su tale normativa. La CTR poteva inoltre utilizzare, come argomentazione aggiuntiva, il diverso ricarico riscontrato in un'altra società, trattandosi di circostanza acquisita al processo e dedotta in appello. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.250 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente la rettifica del reddito d'impresa sulla base di presunzioni qualificate, purché gli elementi indiziari siano idonei a sostenere l'esistenza di ricavi non dichiarati. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto rilevante la differenza tra importo del mutuo e prezzo dichiarato.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Disciplinano le presunzioni semplici. La Corte ha chiarito che non vi era una presunzione costruita su un'altra presunzione, ma un'inferenza diretta da un fatto noto, ossia il mutuo superiore al prezzo dichiarato, al fatto ignoto dei maggiori ricavi.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Il vizio di motivazione richiede che l'elemento probatorio non esaminato sia decisivo, cioè tale da invalidare con certezza la motivazione della sentenza. La mera mancata valorizzazione degli estratti conto non è stata ritenuta sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non è violato quando il giudice, restando nei limiti della domanda e della causa petendi, utilizza ulteriori argomentazioni fondate su fatti acquisiti al processo.
Codice di procedura civile, art. 345
Il giudice d'appello non può introdurre domande o eccezioni nuove, ma può valorizzare circostanze di fatto già acquisite al processo e dedotte nell'atto di appello.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 2
La censura relativa a questa disposizione è stata ritenuta non pertinente, perché la decisione non si fondava sul criterio del valore normale del bene.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3
La questione sull'efficacia temporale della disciplina del valore normale non è stata esaminata nel merito, poiché tale disciplina non costituiva la base giuridica della decisione impugnata.
Massime di principio
- In materia di accertamento fiscale, la differenza significativa tra il prezzo dichiarato in una compravendita e l'importo del mutuo ottenuto dall'acquirente può costituire un elemento presuntivo dei maggiori ricavi, senza necessità di una prova diretta del pagamento occulto.
- Per superare una presunzione dell'Amministrazione finanziaria non basta produrre documenti genericamente compatibili con la propria versione: occorre dimostrare che tali documenti siano decisivi e idonei a escludere con certezza l'ipotesi dei ricavi non dichiarati.
- Non sussiste una doppia presunzione quando il giudice trae direttamente dal fatto noto dell'importo del mutuo superiore al prezzo dichiarato la conclusione dell'esistenza di un corrispettivo non contabilizzato.
- Il giudice di merito può valorizzare elementi acquisiti al processo, inclusi margini di ricarico riscontrati in imprese comparabili, purché tali elementi siano pertinenti e utilizzati come supporto alla valutazione complessiva.
- Una censura in cassazione deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza: è inammissibile contestare una normativa o un criterio, come il valore normale, se il giudice non li ha utilizzati come fondamento della decisione.
- La contestazione del vizio di motivazione richiede di indicare concretamente perché la prova trascurata avrebbe certamente condotto a un esito diverso; la semplice richiesta di una nuova valutazione delle prove non è sufficiente.
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