Sentenza del 17/04/2015 n. 7851 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento induttivo dei ricavi della società per l’anno 2002, ricostruiti dall’ufficio applicando la percentuale media di ricarico. La C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 102/10/08 del 22 ottobre 2008, aveva dichiarato inammissibile l’appello perché non conteneva censure specifiche alla decisione di primo grado e aveva confermato la legittimità dell’accertamento; aveva inoltre ritenuto inammissibili le produzioni documentali effettuate in appello. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che riproporre in appello l’unico motivo già formulato in primo grado, rimasto senza risposta nella sentenza, costituiva una censura specifica; 2) violazione dell’art. 58, comma 2, del medesimo decreto, sostenendo che in appello fosse consentita la produzione di nuovi documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, senza esaminare nel merito le due censure, perché entrambe erano prive di quesiti di diritto formulati secondo l’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis: i quesiti erano astratti e non indicavano i fatti rilevanti, la regola applicata dalla C.T.R. e quella che si sarebbe dovuta applicare. Ha inoltre dichiarato d’ufficio inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non essendo quest’ultimo parte del giudizio d’appello e risultando legittimata a resistere l’Agenzia delle Entrate. È quindi rimasta ferma la sentenza della C.T.R. e, in definitiva, la decisione di primo grado che aveva riconosciuto legittima la ricostruzione induttiva. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 7.500 euro.
Norme richiamate
Fermo invero che alla specie si applica ratione temporis l'art. 366- bis c.p.c., a mente del quale l'illustrazione di ciascun motivo si deve a pena di inammissibilità del ricorso concludere "con la formulazione di un quesito di diritto".
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, ciascun motivo di diritto doveva concludersi con un quesito idoneo; l’omissione o l’inadeguatezza del quesito comportava l’inammissibilità del motivo e, nel caso, dell’intero ricorso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
La norma era invocata dalla contribuente in relazione alla specificità dei motivi d’appello, ma la Corte non ne ha esaminato l’interpretazione sostanziale, dichiarando inammissibile la censura per carenza del quesito di diritto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
La norma era invocata per sostenere l’ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello; la Corte non ha deciso la questione nel merito, poiché il motivo era inammissibile per l’inadeguatezza del quesito di diritto.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
Invero in tutti i casi in cui l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia stato proposto soltanto da o - come nel caso di specie - contro l'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate (succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze, nel corso del giudizio di secondo grado ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 con effetto dal 1 gennaio 2001 ai sensi del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l'estromissione del dante causa Ministero dell'Economia e delle Finanze con la conseguenza che l'unico soggetto legittimato a resistere al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l'Agenzia delle Entrate.
Quando l’appello è svolto nei confronti dell’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate, la successione dell’Agenzia al Ministero comporta l’estromissione, anche implicita, del Ministero; a resistere in cassazione è quindi legittimata l’Agenzia.
Massime di principio
- Nel regime processuale in cui è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto non può limitarsi a una domanda astratta: deve collegare i fatti della controversia alla regola applicata dal giudice e indicare quella alternativa proposta dal ricorrente. La sua inadeguatezza può rendere inammissibile il motivo e l’intero ricorso.
- La riproposizione in appello di una censura di primo grado e la possibilità di produrre nuovi documenti non sono state risolte nel merito in questa decisione: non se ne può ricavare un principio sostanziale, poiché i relativi motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto dei quesiti.
- Se nel giudizio d’appello ha partecipato l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e il Ministero è stato sostituito dall’Agenzia, il ricorso per cassazione proposto contro il Ministero è inammissibile per difetto di legittimazione passiva; il legittimato a resistere è l’Agenzia.
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