Sentenza del 17/04/2015 n. 7842 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava una cartella di pagamento relativa a un avviso di rettifica IVA per gli anni 1991-1994. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della Curatela, ma compensato le spese e non liquidato il compenso del difensore secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato. La Curatela aveva impugnato soltanto tali statuizioni: contestava la compensazione delle spese nonostante la totale soccombenza dell'Ufficio e il mancato riconoscimento del compenso al difensore. Dopo il rigetto dell'appello da parte della CTR del Lazio, la Curatela ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 138 e seguenti e 144 del D.P.R. n. 115 del 2002. La questione decisiva era se, quando nel processo tributario è parte un fallimento, l'ammissione al patrocinio segua la procedura speciale dell'art. 144, con attestazione del giudice delegato, oppure quella ordinaria degli artt. 138 e 139, affidata alla Commissione per il patrocinio presso la commissione tributaria.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché dal 1° gennaio 2001, in seguito al trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle agenzie fiscali, la legittimazione passiva spettava all'Agenzia delle Entrate. Nel merito ha accolto il ricorso: l'art. 144 del D.P.R. n. 115 del 2002 è la norma speciale applicabile anche al processo tributario quando vi è parte un fallimento e prevale sulla procedura degli artt. 138 e 139. La decisione della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, in diversa composizione, perché decida attenendosi a tale principio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha liquidato direttamente il compenso del difensore né deciso nuovamente la compensazione delle spese di merito: tali questioni restano affidate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 144
Pare dunque evidente che tale norma debba essere applicata a qualsiasi processo - anche tributario - in cui sia parte un fallimento, poichè essa configura, espressamente, una particolarissima ipotesi di "ammissione di ufficio", giustificata dalle funzioni di vigilanza e controllo rimesse al giudice delegato al fallimento.
Quando una procedura fallimentare è parte di un processo, anche tributario, si applica la disciplina speciale dell'art. 144: se il giudice delegato attesta l'indisponibilità di denaro per le spese, il fallimento è considerato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La procedura speciale prevale su quella ordinaria prevista per il processo tributario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 138 e 139
laddove sia parte del processo tributario un fallimento, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato segue la procedura prevista dalla norma speciale di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 piuttosto che quella dettata dagli artt. 138 e 139 dello stesso D.P.R., prevalendo le funzioni del Giudice delegato rispetto a quelle delle "Commissioni del patrocino a spese dello Stato" costituite presso ogni commissione tributaria.
La Commissione per il patrocinio presso la commissione tributaria non è competente a seguire la procedura ordinaria quando nel processo è parte un fallimento: per questa ipotesi la disciplina speciale attribuisce rilievo alle funzioni del giudice delegato.
Legge fallimentare, art. 25, comma 1, n. 6
Invero, come questa Corte ha avuto di recente occasione di precisare, l'attestazione del giudice delegato prevista dall'art. 144 T.U.S.G. comporta anche "la previa, doverosa delibazione dell'opportunità della costituzione, posto che in caso contrario - ovvero limitandosi ad attestare che la procedura è priva di fondi e, dunque, a prendere atto dell'iniziativa giudiziaria che il fallimento sta per assumere - il giudice delegato finirebbe col venir meno ai suoi doveri di vigilanza, di fatto consentendo al curatore di agire o di resistere in giudizio ancorchè privo della necessaria autorizzazione".
La valutazione del giudice delegato sull'attestazione di mancanza di fondi si collega ai suoi poteri di vigilanza e alla verifica dell'opportunità della costituzione in giudizio del curatore. La mera attestazione della carenza di liquidità, resa dopo la richiesta del curatore, può valere anche come autorizzazione implicita alla costituzione.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali (da parte del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1) di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze - a far tempo dall'1.1.2001, data di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate.
Dal trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti, poteri e competenze del Ministero, la legittimazione processuale relativa alla materia tributaria spetta all'Agenzia delle Entrate; il ricorso notificato al Ministero è quindi inammissibile per difetto di legittimazione passiva.
D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
a far tempo dall'1.1.2001, data di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate.
La disposizione individua il 1° gennaio 2001 come data di operatività delle agenzie fiscali; da tale momento, secondo la sentenza, la legittimazione processuale tributaria spetta all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Se una procedura fallimentare è parte di un processo tributario e non dispone di denaro per le spese, l'ammissione al patrocinio segue la disciplina speciale dell'art. 144 del D.P.R. n. 115 del 2002, non la procedura ordinaria davanti alla Commissione per il patrocinio.
- L'attestazione del giudice delegato sulla mancanza di fondi va letta nel contesto dei suoi poteri di vigilanza: quando segue la richiesta del curatore, può implicare anche l'autorizzazione a costituirsi in giudizio, senza che siano necessarie formule sacramentali.
- Per controversie tributarie relative a periodi successivi al trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali, il ricorso deve essere indirizzato all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, pena l'inammissibilità nei confronti del Ministero.
- La cassazione con rinvio per un errore nella disciplina del patrocinio non comporta automaticamente il riconoscimento delle singole spese o del compenso richiesto: il giudice di rinvio deve riesaminare le statuizioni ancora controverse applicando il principio di diritto enunciato.
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