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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 7840 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata da C.V. per gli anni 1998-2000. La CTR Lazio aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, ritenendo sufficiente, per assoggettare a IRAP l’attività di agente di commercio, che questa producesse reddito d’impresa ai sensi dell’art. 2195 c.c. In cassazione C.V. ha sollevato tre motivi: 1) violazione degli artt. 31 e 34 del D.Lgs. n. 546/1992, perché, pur avendo chiesto la pubblica udienza, non avrebbe ricevuto comunicazione della data e non avrebbe potuto parteciparvi; 2) violazione di legge, perché i giudici d’appello avevano omesso di accertare la sussistenza dell’autonoma organizzazione; 3) vizio di motivazione, per non avere considerato la documentazione che, secondo il contribuente, dimostrava l’assenza di autonoma organizzazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: dal fascicolo della CTR risultava l’avviso di trattazione al contribuente, con indicazione delle date di produzione e consegna. Ha accolto il secondo motivo, chiarendo che l’attività di agente di commercio non è assoggettata automaticamente a IRAP per il solo fatto di produrre reddito d’impresa: occorre verificare in concreto l’autonoma organizzazione. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, poiché la mancata valutazione degli elementi sull’organizzazione era conseguenza dell’errore di diritto già rilevato. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a una diversa sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha disposto direttamente il rimborso: la verifica dei presupposti e la decisione sulla controversia sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c)

    Le Sezioni Unite di questa Corte, proprio pronunciando con riguardo alla figura dell'agente di commercio, con sentenza n. 12108 del 2009, hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio dell'attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

    L’IRAP non si applica all’attività di agente di commercio in assenza di autonoma organizzazione. La qualificazione del reddito come reddito d’impresa non basta, da sola, a determinare l’assoggettamento all’imposta.

  • L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1

    Le Sezioni Unite di questa Corte, proprio pronunciando con riguardo alla figura dell'agente di commercio, con sentenza n. 12108 del 2009, hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio dell'attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

    Per l’attività di agente di commercio disciplinata dalla legge, la soggezione a IRAP dipende dalla presenza concreta di autonoma organizzazione, non dalla sola natura dell’attività.

  • Codice civile, art. 2195

    In particolare le sezioni unite hanno precisato che se lo svolgimento delle attività ausiliari e di cui all'art. 2195 c.c. - le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d'impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza "organizzazione di capitali o lavoro altrui" - si considerassero ai fini IRAP tout-court "attività di impresa", l'imposta finirebbe per colpire una base fittizia, in contraddizione con una interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto impositivo, non essendo infatti l'oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta, ma il modo - autonoma organizzazione - in cui la stessa è svolta, a costituire la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente implicando appunto l'organizzazione di capitali o lavoro altrui.

    La classificazione di un’attività come produttiva di reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi non comporta automaticamente l’IRAP. Il presupposto rilevante è un’organizzazione che produca valore aggiunto eccedente il lavoro personale del contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 31 e 34

    Dal fascicolo d'ufficio acquisito agli atti, ed in particolare dall'indice degli atti e documenti prodotti, predisposto e firmato dalla segretaria della CTR Lazio B. P.M., risulta "Avviso di trattazione al contribuente con Rif. meccanico (XXXXX)" con indicazione della data di "produzione" (23.06.2008) e della data di "consegna" (04.07.2008).

    Nel caso concreto la censura relativa alla mancata comunicazione della trattazione è stata respinta perché gli atti del fascicolo documentavano l’avviso e la sua consegna. La decisione non enuncia una diversa interpretazione generale degli artt. 31 e 34.

Massime di principio

  • Per stabilire se un agente di commercio sia soggetto a IRAP non è sufficiente che dichiari reddito d’impresa: il giudice deve accertare se l’attività sia autonomamente organizzata.
  • L’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e non è inserito in una struttura riferibile ad altri, e quando impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
  • Chi chiede il rimborso dell’IRAP deve provare l’assenza delle condizioni che integrano l’autonoma organizzazione.
  • La valutazione dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile se la motivazione è incongrua o se la decisione omette l’accertamento richiesto.
  • Se dagli atti processuali risulta documentata la comunicazione dell’avviso di trattazione, la contestazione di mancata comunicazione può essere respinta sulla base di tale evidenza.

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