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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 7859 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la revisione delle dichiarazioni doganali IM4 presentate da CO.MA.CO. per importazioni di banane dal Sud America, effettuate presso la Dogana di Ravenna dal 12 ottobre 1998 al 7 aprile 2000. A seguito del rapporto OLAF n. 2269 del 9 marzo 2001, che aveva attestato la falsità dei certificati AGRIM allegati alle dichiarazioni, l’Agenzia aveva notificato il 3 settembre 2001 un avviso suppletivo e di rettifica e, il 19 novembre 2002, la decisione di rigetto della controversia doganale. La contribuente aveva contestato gli atti, sostenendo in particolare che l’errore relativo alla falsità dei certificati fosse scusabile ai sensi dell’art. 220, comma 2, lett. b), del Regolamento CE n. 2913/1992. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Ravenna e dell’appello da parte della CTR dell’Emilia-Romagna, CO.MA.CO. aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La Corte non ha deciso nel merito tali motivi: la Commissione europea aveva parzialmente accolto la domanda di sgravio dei dazi, limitatamente alle importazioni effettuate presso la Dogana di Ravenna, e le parti avevano quindi stipulato una transazione il 25 novembre 2014.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, dato che la transazione aveva composto la controversia e le parti, d’accordo, non avevano più nulla a pretendere l’una dall’altra per i fatti di causa. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 124/1/2011, depositata il 28 settembre 2011: la decisione impugnata e le precedenti pronunce non passate in giudicato sono così caducate e non regolano più il rapporto controverso. La Corte non ha stabilito nel merito se l’errore della contribuente fosse scusabile né ha deciso separatamente i tre motivi di ricorso, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di tutti i gradi sono state interamente compensate, conformemente alla richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • Art. 220, comma 2, lett. b), Regolamento CE n. 2913/1992

    La norma era stata invocata dalla contribuente per sostenere la scusabilità dell’errore nel non rilevare la falsità dei certificati AGRIM; la CTR aveva respinto tale tesi. La Cassazione non si è pronunciata sull’interpretazione o sull’applicazione della norma, perché la transazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, va disposta - nel caso concreto - la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 382 c.p.c. , comma 3, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, poichè inidonee a regolare il rapporto controverso fra le parti in causa.

    Quando, durante il giudizio, la controversia viene composta e vengono meno le ragioni di contrasto, la Cassazione può cassare senza rinvio la decisione impugnata, ormai non più idonea a regolare il rapporto tra le parti.

Massime di principio

  • Se le parti compongono la controversia con un accordo che elimina il loro interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedono concordemente la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiararla senza decidere nel merito le questioni ancora pendenti.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce non passate in giudicato nei precedenti gradi e non produce giudicato sostanziale sulla pretesa originaria; la sua efficacia riguarda il venir meno dell’interesse a proseguire il processo.
  • Quando la composizione sopravvenuta rende non più attuale la sentenza impugnata, la Cassazione può cassarla senza rinvio.
  • In caso di accordo delle parti, le spese possono essere interamente compensate, come avvenuto in questa decisione; la compensazione non costituisce però un esito automatico in ogni controversia transatta.

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