Cassazione Civile, Ordinanza n. 40878/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le parti attrici avevano convenuto il comune deducendo che, per la realizzazione di un'opera stradale, era stato approvato un progetto con dichiarazione di pubblica utilità, era stata disposta l'occupazione temporanea di una porzione del loro fondo e, successivamente, era intervenuto il decreto di esproprio. Sostenevano però che il decreto di esproprio fosse tardivo e quindi inutiliter datum, perché la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe decaduta per decorso dei termini di legge e per il mancato tempestivo inizio dei lavori; chiedevano quindi il risarcimento per la perdita del bene e il pagamento dell'indennità di occupazione legittima. In cassazione articolavano tre motivi: 1) erronea individuazione dell'atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità e del dies a quo dei termini, con conseguente violazione della disciplina sulla durata dell'efficacia della p.u. e del giudicato interno; 2) contestazione della validità delle delibere successive di riapprovazione/reiterazione del progetto e della p.u., deducendone inesistenza, nullità o inefficacia e la carenza di potere; 3) violazione delle regole sul giudicato e sull'omessa pronuncia, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe esaminato la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima nei confronti del comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, ai fini dell'art. 1, comma 3, l. n. 1/1978, il termine triennale per l'inizio delle opere decorre dal momento in cui il provvedimento di approvazione del progetto con effetto di dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace, cioè dal visto o dalla registrazione dell'organo di controllo, e non dalla sola adozione dell'atto. Ha quindi escluso che vi fosse decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, poiché i lavori erano iniziati entro il termine. Ha inoltre escluso la dedotta violazione del giudicato interno, osservando che l'impugnazione di una parte della statuizione riapre la cognizione sull'intera sequenza fatto-norma-effetto. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la doglianza nella parte in cui mirava a sovvertire l'accertamento di fatto dei giudici di merito sulla riferibilità delle delibere successive al medesimo procedimento, e comunque infondato il resto, richiamando il principio per cui la proroga tempestiva dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità conserva il potere espropriativo; solo la scadenza senza proroga imporrebbe la rinnovazione del procedimento e renderebbe nullo il decreto successivo. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e mancato confronto con la motivazione impugnata, rilevando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la domanda sull'indennità di occupazione legittima e che non erano stati adeguatamente riportati gli atti del diverso giudizio richiamato dalle ricorrenti. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13 l. n. 2359/1865
disciplina i termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori; la loro scadenza, se non tempestivamente prorogata, determina la perdita del potere espropriativo e l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto
il termine triennale per l'inizio delle opere decorre dall'efficacia del provvedimento di approvazione del progetto, non dalla mera adozione, perché prima del visto o della registrazione l'atto non è eseguibile.
Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi
l'immediata esecutività riguarda gli atti concernenti l'esecuzione delle opere, non gli atti di approvazione del progetto cui è correlata la dichiarazione di pubblica utilità, che restano soggetti al controllo di legittimità.
art. 97 r.d. n. 383/1934
richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'immediata esecutività della delibera di giunta; la Corte non ne accoglie l'assunto perché, per gli atti di approvazione del progetto, rileva il visto/controllo dell'organo tutorio.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'efficacia degli atti sottoposti a controllo.
il giudicato interno si forma solo sulla sequenza logico-giuridica completa fatto-norma-effetto; l'impugnazione di uno solo dei suoi elementi riapre l'intera statuizione.
i criteri ermeneutici sono invocati per interpretare gli atti amministrativi; tuttavia, nel caso concreto la Corte ritiene dirimente il dato dell'efficacia dell'atto e non l'interpretazione meramente letterale proposta dalle ricorrenti.
in caso di doppia conforme, la censura che mira a rimettere in discussione accertamenti fattuali è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012
ha reso applicabile la disciplina sulla doppia conforme al giudizio d'appello considerato.
nel regime previgente alla l. n. 69/2009, la mancata riassunzione nel termine assegnato comporta improcedibilità/estinzione, secondo la qualificazione operata dalla Corte territoriale.
richiamato per la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro processo pregiudicante o connesso.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di giudicato formale.
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la domanda era stata esaminata.
richiamato nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, il termine per iniziare le opere decorre dal momento in cui l'atto di approvazione del progetto acquista efficacia a seguito del visto o della registrazione dell'organo di controllo, non dalla sola adozione formale dell'atto.
- L'immediata esecutività prevista per taluni atti degli enti locali non si estende automaticamente agli atti di approvazione del progetto collegati alla dichiarazione di pubblica utilità, se per essi la legge richiede il previo superamento del controllo di legittimità.
- Se la dichiarazione di pubblica utilità è tempestivamente prorogata prima della scadenza, il potere espropriativo permane e il decreto di esproprio emesso nel periodo di efficacia resta valido.
- Solo la scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, senza proroga tempestiva, determina l'esaurimento del potere espropriativo e impone, per riattivarlo, una nuova dichiarazione di pubblica utilità con nuova istruttoria e nuove formalità.
- Ai fini del giudicato interno, la minima unità suscettibile di stabilizzazione è la sequenza fatto-norma-effetto: l'impugnazione di uno degli elementi della sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione.
- In sede di ricorso per cassazione, le censure che mirano a sovvertire accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito sono inammissibili se non superano i limiti del controllo di legittimità e, nei casi di doppia conforme, quelli specifici previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che il ricorrente si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e riproduca gli atti processuali necessari a verificare il vizio; in difetto, il motivo è inammissibile.
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