Cassazione Civile, Ordinanza n. 12406/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 emesso anche nei confronti di un soggetto che in passato aveva rivestito la carica di amministratore di diritto di una società. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la notifica dell'atto fosse stata validamente eseguita nei confronti del contribuente quale responsabile solidale, valorizzando il fatto che l'atto e le operazioni contestate si riferivano a un periodo in cui egli era in carica e che il sistema fraudolento e la creazione di costi fittizi si collocavano in quel periodo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 145 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la notifica di un atto riferito alla società doveva essere fatta al rappresentante legale in carica al momento della notificazione e che chi aveva cessato la carica non aveva legittimazione passiva; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 per difetto di motivazione e per errata sussunzione, assumendo che la CTR avesse richiamato principi sul rappresentante fiscale mentre la questione riguardava il rappresentante legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR non aveva infatti fondato la decisione sulla coincidenza tra il rappresentante legale in carica al momento della notifica e quello in carica nel periodo d'imposta, ma aveva affermato che l'atto era stato notificato al ricorrente quale responsabile solidale, sulla base di un accertamento di fatto relativo al sistema fraudolento e alle operazioni contestate nel periodo in cui il contribuente era in carica. Poiché tale accertamento di fatto non era sindacabile in cassazione e non era efficacemente attaccato dai motivi, il ricorso è stato rigettato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma solo come parametro della censura del ricorrente; non ne ricava una regola diversa da quella secondo cui il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È evocato dal ricorrente in tema di notificazione degli atti impositivi; la Corte non accoglie la tesi difensiva perché la decisione di merito si fondava sulla notifica al soggetto ritenuto responsabile solidale.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come norma sul contenuto della motivazione della sentenza tributaria; la censura è ritenuta inammissibile poiché non investe la reale base decisoria della pronuncia d'appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale delle doglianze per violazione di legge proposte nel ricorso per cassazione.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo cita nel ricorso come esempio di responsabilità ex lege di natura civilistica e non tributaria, ma tale richiamo resta sul piano difensivo e non costituisce la base della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della declaratoria sull'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'atto impositivo è stato notificato al soggetto ritenuto responsabile solidale per fatti riferibili al periodo in cui egli era in carica, tale accertamento è insindacabile in cassazione se non specificamente aggredito nei suoi presupposti fattuali e logico-giuridici.
- La deduzione di violazione delle norme sulla notificazione è inidonea se muove dall'erroneo presupposto che la decisione abbia fondato la validità della notifica sulla coincidenza tra amministratore in carica al momento dell'avviso e amministratore del periodo d'imposta, quando invece la pronuncia si basa sulla diversa qualificazione del destinatario come responsabile solidale.
- La censura relativa al difetto di motivazione della sentenza tributaria non può essere accolta se non coglie il punto decisivo della motivazione effettiva e si risolve in una critica astratta o meramente sovrapposta alla tesi difensiva del ricorrente.
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