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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03707/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Amministrazione aveva revocato la quota del 50% dell'agevolazione "prima casa" fruita nell'acquisto di un immobile in regime di comunione legale, ritenendo mancante, al momento del rogito, la presenza del coniuge dell'acquirente necessaria per rendere le dichiarazioni prescritte. Il notaio rogante, destinatario dell'avviso come responsabile d'imposta, aveva pagato quanto richiesto. Successivamente, il coniuge dell'acquirente aveva sottoscritto un atto integrativo rendendo le dichiarazioni necessarie per il beneficio fiscale. La contribuente, sostenendo che tale atto avesse sanato retroattivamente il requisito mancante e reso indebito il pagamento, aveva chiesto il rimborso di quanto versato; formato il silenzio-rigetto, aveva impugnato il diniego. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973, 57 d.P.R. n. 131/1986 e falsa applicazione dell'art. 1292 c.c., assumendo che la solidarietà tributaria dovesse riguardare solo le parti sostanziali e non il notaio, che opererebbe come sostituto d'imposta; 2) violazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986, errore di fatto decisivo e violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'atto integrativo successivo costituisse un nuovo titolo causale legittimante il rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, in materia di imposta di registro, il notaio rogante è responsabile d'imposta solidalmente obbligato con le parti sostanziali ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986; l'Amministrazione può scegliere a chi notificare l'avviso e il pagamento effettuato da uno dei coobbligati definisce il rapporto tributario anche nei confronti degli altri, i quali non possono successivamente chiedere il rimborso dell'imposta, potendo al più opporsi all'azione di regresso o rivalsa del coobbligato che abbia pagato. La Corte ha anche osservato che, nel caso concreto, l'atto integrativo postumo aveva effettivamente sanato il requisito mancante con efficacia retroattiva, sicché il versamento della maggiore imposta risultava indebito sotto il profilo sostanziale; tuttavia ciò non superava la preclusione derivante dalla definitività dell'avviso di liquidazione, divenuto tale per mancata impugnazione dopo il pagamento eseguito dal notaio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale base della domanda di rimborso, ma ritenuto non idoneo a superare la preclusione derivante dalla definitività dell'avviso di liquidazione non impugnato

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    individua la solidarietà passiva tra pubblici ufficiali roganti e parti contraenti; l'Amministrazione può scegliere il coobbligato cui rivolgersi e il pagamento da parte di uno definisce il rapporto anche per gli altri, impedendo loro di chiedere il rimborso

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per la disciplina della solidarietà passiva, coerente con la facoltà del creditore di esigere l'intero da uno qualsiasi dei condebitori

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini del rimborso richiesto

  • d.lgs. n. 463 del 1997

    richiamato per la procedura di registrazione telematica e autoliquidazione dell'imposta da parte del notaio

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 13

    richiamato per qualificare il notaio come responsabile d'imposta tenuto all'integrazione del versamento

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata nei motivi per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per omesso esame/errore su fatto decisivo

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, il notaio rogante che abbia richiesto la registrazione dell'atto è responsabile d'imposta solidalmente obbligato con le parti sostanziali, e l'Amministrazione può legittimamente notificare l'avviso anche soltanto a lui, senza doverlo notificare a tutti i coobbligati.
  • Il pagamento dell'avviso di liquidazione eseguito da uno dei coobbligati solidali definisce il rapporto tributario anche nei confronti degli altri soggetti obbligati, i quali non possono poi ottenere il rimborso dell'imposta dall'Amministrazione se non hanno impugnato l'atto nei termini.
  • Quando il pagamento è stato effettuato da un coobbligato, il soggetto che ritenga ingiusta la pretesa può far valere le proprie ragioni, al più, nei confronti dell'azione di regresso o di rivalsa del soggetto che ha pagato, non mediante autonoma istanza di rimborso verso il Fisco.
  • L'eventuale sanatoria postuma del requisito sostanziale richiesto per l'agevolazione fiscale non elide la preclusione processuale determinata dalla definitività dell'avviso non impugnato, se l'imposta è stata già pagata da un coobbligato e il rapporto tributario si è chiuso nei confronti di tutti.
  • La qualificazione del notaio come responsabile d'imposta nella registrazione telematica non altera il principio per cui i soggetti obbligati al tributo restano le parti sostanziali dell'atto, ma conferma la coobbligazione solidale con il pubblico ufficiale rogante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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