Cassazione Civile, Ordinanza n. 12064/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due professionisti avevano ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi a un incarico conferito da un comune con determinazione dirigenziale del 2004, avente ad oggetto il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la costruzione di una piscina comunale. Il comune aveva opposto il decreto; il tribunale aveva revocato il decreto ma riconosciuto in parte i compensi, mentre la corte d'appello aveva accolto il gravame del comune ritenendo che, dopo il conferimento dell'incarico originario, il progetto fosse mutato in modo significativo, passando dalla sola piscina a un più ampio complesso sportivo, con conseguente necessità di una nuova convenzione e di una nuova copertura finanziaria; per tale ragione aveva ritenuto nullo il contratto e non dovuti i compensi. I professionisti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, sostenendo che l'attività svolta era quella prevista dalla convenzione originaria e che le modifiche richieste dall'amministrazione non richiedevano un nuovo incarico; 2) omesso esame del comportamento dell'ente e violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto; 3) falsa applicazione della disciplina sulla copertura finanziaria degli impegni di spesa degli enti locali, deducendo che la determinazione iniziale già recava attestazione di copertura. Il comune ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale lamentando l'omessa pronuncia sulla restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le doglianze dei professionisti mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché la corte d'appello aveva già accertato in fatto che alla convenzione originaria se ne fosse sovrapposta un'altra, in relazione a un progetto diverso e di maggiore importo, con necessità di un nuovo contratto e di una nuova copertura finanziaria. Quanto al ricorso incidentale del comune, la Cassazione ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la corte territoriale aveva comunque disposto, in motivazione, la restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado; la mancata riproduzione nel dispositivo è stata ritenuta emendabile con correzione di errore materiale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o per contestare la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è denunciabile in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente le regole violate e spieghi in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
La censura di violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione contrattuale, nel caso concreto, non è stata ritenuta idonea a superare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla diversità della prestazione eseguita rispetto a quella originariamente convenuta.
art. 35 del D.lgs. n. 77 del 1995
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla copertura finanziaria, ma la Corte non ha accolto la censura poiché fondata su una rivalutazione del merito.
art. 191 del D.lgs. n. 267/2000
È richiamato dai ricorrenti in tema di impegno e copertura della spesa degli enti locali; la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione rispetto a quella del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- L'interpretazione del contratto è giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione la violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. è deducibile solo con specifica individuazione delle regole ermeneutiche violate e delle ragioni dello scostamento, non mediante mera contrapposizione di una lettura alternativa.
- Quando il giudice di merito accerta che la prestazione eseguita è diversa da quella originariamente pattuita e che il progetto o l'oggetto dell'incarico è mutato in modo sostanziale, la pretesa al compenso va valutata in base a tale accertamento di fatto, non potendo essere rimessa in discussione con doglianze di merito.
- La statuizione sulla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione riformata può risultare anche dalla motivazione e, se mancante nel solo dispositivo, è emendabile tramite correzione di errore materiale.
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