Cassazione Civile, Ordinanza n. 25839/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi e sanzioni relativi all'anno 2011, per complessivi euro 2.436,73, asseritamente dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. La professionista aveva proposto opposizione, accolta in primo grado per intervenuta prescrizione quinquennale, ritenendo il Tribunale che il termine non fosse stato interrotto da atti utili e che né l'istanza di rateizzazione né la mancata compilazione del quadro RR integrassero rispettivamente riconoscimento del debito o occultamento doloso idonei a incidere sulla prescrizione. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione: aveva ravvisato un occultamento doloso del debito mediante omissione del quadro RR, con conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.; aveva inoltre ritenuto che l'istanza di rateizzazione contenesse una rinuncia a opporsi giudizialmente alla pretesa contributiva, dichiarando per questo inammissibile l'opposizione; infine, aveva confermato sia l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sia il regime sanzionatorio. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla Gestione separata e sull'obbligo di iscrizione, anche in relazione al diritto UE; 2) violazione della norma che esclude l'abitualità dell'esercizio professionale; 3) violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., per avere la Corte territoriale attribuito valore di riconoscimento del debito alla domanda di rateizzazione e ritenuto dolosa l'omessa compilazione del quadro RR; 4) violazione della disciplina sulle sanzioni civili, invocando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, per sostenere l'esonero dalle sanzioni per il periodo anteriore alla norma di interpretazione autentica del 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il terzo motivo, esaminato per priorità logico-giuridica, fosse inammissibile perché la ricorrente non aveva censurato in modo specifico una delle rationes decidendi autonome poste dalla Corte d'appello a base dell'inammissibilità dell'opposizione, cioè la rinuncia all'opposizione giudiziale avverso la pretesa contributiva. Poiché tale statuizione era da sola idonea a sorreggere il dispositivo, e risultava ormai consolidata per difetto di specifica impugnazione, l'esame degli altri motivi è stato assorbito. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995
richiamato come base normativa dell'iscrizione e contribuzione alla Gestione separata
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sull'obbligo contributivo
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato in tema di disciplina della Gestione separata e norma di interpretazione autentica
richiamato dalla ricorrente per contestare l'obbligo di iscrizione
richiamato dalla ricorrente per contestare l'obbligo di iscrizione
art. 44, comma 2, sesto periodo, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2004
invocato per negare l'abitualità dell'esercizio professionale rilevante ai fini contributivi
richiamato nel motivo sulla decorrenza della prescrizione
art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.
richiamato per la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito
richiamato nel motivo sulle sanzioni civili
richiamato nel motivo sulle sanzioni civili
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Corte cost. n. 104/2022
richiamata dalla ricorrente per sostenere l'esonero dalle sanzioni civili in un determinato periodo
Cass. n. 16594/2023
richiamata dalla Corte per affermare la non rinunciabilità della prescrizione in materia previdenziale
Massime di principio
- In sede di legittimità, quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se la censura non investe specificamente tutte le ragioni idonee, ciascuna da sola, a fondare il dispositivo.
- La censura relativa a prescrizione, occultamento doloso o sospensione del termine non è sufficiente se resta intatta un'autonoma ratio basata sulla rinuncia all'opposizione giudiziale o su altra preclusione processuale idonea a sorreggere da sola la decisione.
- L'omessa compilazione di un quadro dichiarativo non può essere automaticamente valorizzata come occultamento doloso senza un accertamento fattuale puntuale della volontà di celare il debito; tuttavia tale profilo diventa irrilevante se la decisione resta fondata su una diversa ratio non specificamente impugnata.
- La richiesta di rateizzazione e le dichiarazioni rese dal debitore possono essere valutate dal giudice di merito come atti rilevanti sul piano dell'azionabilità della pretesa, ma la loro efficacia va scrutinata in modo distinto rispetto alla disciplina della prescrizione, specie nei rapporti previdenziali.
- Le questioni sostanziali sull'obbligo contributivo e sulle sanzioni restano assorbite quando l'impugnazione non supera una preliminare causa processuale di inammissibilità dell'opposizione o del ricorso.
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