Cassazione Civile, Ordinanza n. 08573/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare stipulato il 7 marzo 2011 avente ad oggetto, secondo la ricostruzione della corte territoriale, la cessione di un'attività di palestra collegata a una associazione sportiva dilettantistica. In primo grado il tribunale aveva ritenuto operativa la clausola compromissoria sulla domanda di risoluzione, ma aveva rigettato le domande di nullità e/o annullamento. La corte d'appello, invece, ha riformato integralmente la decisione, dichiarando nullo il preliminare e condannando alla restituzione della somma versata, ritenendo che l'operazione fosse illecita perché l'attività sarebbe stata fittiziamente imputata all'associazione al solo fine di frodare il fisco, oppure comunque perché il contratto aveva oggetto o causa illeciti. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, deducendo contraddittorietà della motivazione; 2) violazione degli artt. 2555, 1418, 1343, 1345 e 1346 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse confuso azienda e impresa e avesse errato nel ravvisare un motivo illecito senza la necessaria comunanza del motivo tra i contraenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato l'interpretazione del contratto, la sua presunta natura preliminare o definitiva e il fatto che l'attività di palestra era proseguita per anni dopo la sottoscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per il primo motivo, che la motivazione della sentenza di appello fosse astrattamente plausibile e non rientrasse nei casi di nullità della motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; per il secondo, che la censura fosse solo una richiesta di rivalutazione del merito sotto l'apparente deduzione di violazione di legge; per il terzo, che l'interpretazione del contratto non integra un fatto decisivo omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e che, in ogni caso, per contestare l'interpretazione negoziale occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento sommario in primo grado
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per vizi motivazionali formali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 che ha ristretto il sindacato sulla motivazione
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione dell'oggetto come azienda/impresa
richiamato per sostenere l'erroneità della declaratoria di nullità
richiamato in relazione alla causa illecita
richiamato in tema di motivo illecito comune alle parti
richiamato in relazione all'oggetto del contratto
richiamati come canoni ermeneutici che il ricorrente avrebbe dovuto specificare e indicare come violati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non sono più deducibili insufficienza o semplice contraddittorietà della motivazione.
- L'omesso esame di una questione interpretativa del contratto non integra, di regola, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché tale norma riguarda fatti storici decisivi e non le sole operazioni ermeneutiche compiute dal giudice di merito.
- Chi contesta in cassazione l'interpretazione di un contratto deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice se ne sia discostato; non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- La deduzione formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti già apprezzati dal giudice di appello.
- Il controllo di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito per rivalutare la ricostruzione fattuale o l'apprezzamento delle risultanze contrattuali compiuto dai giudici di merito.
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