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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15159/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico relativo alla gestione di impianti di depurazione e sollevamento fognario in Calabria, poi oggetto di accordo bonario e transazione nel 2003 tra la società appaltatrice, l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale e l'ATO. La società chiedeva la risoluzione della transazione e, in via subordinata, del contratto d'appalto, oltre al pagamento di importi per produzione eseguita, riserve contabili e danni. Il Tribunale aveva riconosciuto parte del credito; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo, tra l'altro, che la transazione fosse novativa, che il Commissario fosse privo di legittimazione passiva e che l'ATO avesse capacità di subentrare e stipulare. La Regione ricorreva per cassazione contestando soprattutto: la mancata pronuncia sul difetto di successione della Regione agli ATO; l'erronea interpretazione della normativa sul subentro regionale; la ritenuta personalità giuridica e capacità negoziale dell'ATO; l'efficacia retroattiva attribuita all'art. 148 d.lgs. 152/2006. La società proponeva ricorso incidentale sostenendo, in sintesi, che il Commissario non era stato liberato, che la transazione non era novativa ma mera ridefinizione contabile, che doveva essere ammessa la produzione di un documento di riconoscimento del debito del 2009, e che alcuni documenti e prove erano stati erroneamente svalutati o non considerati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della Regione. Ha rigettato anche il primo motivo del ricorso incidentale della società. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente qualificato come novativa la transazione del 2003, poiché dagli atti emergevano elementi compatibili con una mera modificazione quantitativa e con la proroga del rapporto originario, non con l'estinzione e sostituzione dell'obbligazione precedente. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'omessa pronuncia quando il giudice d'appello abbia in realtà affrontato la questione del subentro della Regione e della successione agli ATO.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dalla Regione per contestare la successione processuale; la Corte rileva che la successione sostanziale e processuale è stata regolata dalla normativa speciale sul subentro regionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro dei vizi denunciati nei motivi di ricorso, sia per violazione di legge sia per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 2, comma 186-bis, L. 191/2009

    È interpretato come norma che sopprime gli ATO e prevede il subentro della Regione nelle funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito.

  • art. 47, L.R. Calabria 34/2010

    È letta come disposizione attuativa che attribuisce alla Regione Calabria, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, le funzioni di autorità d'ambito e i rapporti giuridici attivi e passivi individuati con delibera di Giunta.

  • art. 148 d.lgs. 152/2006

    Viene considerata norma definitoria e interpretativa dell'Autorità d'ambito, utile a confermare la soggettività e personalità giuridica dell'ATO, nonché la sua capacità di stipulare contratti.

  • art. 1976 c.c.

    La Corte d'appello lo aveva richiamato per escludere la risoluzione per inadempimento di una transazione ritenuta novativa; la Cassazione ne limita l'applicazione, osservando che se la transazione non è novativa resta possibile il riesame del rapporto originario.

  • art. 1230 c.c.

    Regola della novazione oggettiva: richiede volontà inequivoca di estinguere l'obbligazione pregressa e sostituirla con una nuova, con mutamento sostanziale del rapporto.

  • art. 1231 c.c.

    Esclude la novazione quando vi sia solo modificazione quantitativa dell'obbligazione o delle modalità di esecuzione della prestazione.

  • art. 1453 c.c.

    In caso di risoluzione del contratto originario, le pretese dell'appaltatore non vanno più trattate come riserve, ma come domande risarcitorie da inadempimento.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato per affermare che, una volta risolto il contratto, vengono meno le riserve e si procede alla liquidazione dei danni secondo la disciplina della risoluzione.

  • art. 1273 c.c.

    Invocato dalla società per sostenere la persistente obbligazione del Commissario, ma la Corte esclude che il subentro tra enti sia riconducibile a convenzione di accollo.

  • art. 1408 c.c.

    Invocato in via subordinata dalla società sulla cessione del contratto; la Corte ritiene il subentro tra enti una successione ex lege o ex actis, non una cessione contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla prova dei crediti e alla distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione; la Corte non ravvisa i vizi denunciati nei motivi rigettati.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione di documenti e atti; la Corte lo richiama implicitamente nel quadro del sindacato sulla prova documentale.

  • art. 345 c.p.c.

    nel testo anteriore alla riforma del 2012

    Viene in rilievo per la produzione di documenti nuovi in appello, poi ritenuta tardiva dalla Corte territoriale rispetto alle preclusioni istruttorie.

  • art. 184 c.p.c.

    Usato per individuare il momento di maturazione delle preclusioni istruttorie nel primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto.

Massime di principio

  • In caso di soppressione di un ente pubblico e trasferimento delle relative funzioni a un altro soggetto pubblico, il subentro può operare in universum ius sui rapporti pendenti, senza necessità di ulteriori atti di conferimento se la legge dispone espressamente il passaggio dei rapporti attivi e passivi.
  • La qualificazione di una transazione come novativa richiede un accertamento rigoroso: occorre una volontà inequivoca di estinguere il rapporto preesistente e di sostituirlo con obbligazioni nuove e incompatibili; la sola rideterminazione quantitativa del dovuto, la proroga del termine o la regolazione delle modalità di esecuzione non bastano a integrare novazione.
  • Se la transazione non è novativa, la sua eventuale caducazione o inadempimento non lascia convivere due regimi obbligatori paralleli, ma può comportare la riviviscenza del rapporto originario e l'esame delle pretese secondo la disciplina del contratto iniziale.
  • Nel contratto di appalto, quando si discute della risoluzione per inadempimento, le pretese dell'appaltatore non vanno più trattate come semplici riserve contabili, ma come domande di risarcimento danni conseguenti alla risoluzione.
  • La capacità di stipulare contratti può sussistere anche in capo a enti privi di personalità giuridica piena, ove dotati di soggettività giuridica e di una propria autonomia funzionale e patrimoniale nei limiti dell'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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