Cassazione Civile, Ordinanza n. 36218/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo alla rideterminazione della rendita catastale di un immobile sito in Roma, microzona n. 24 Esquilino. L'Ufficio sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto per il solo fatto che non conteneva riferimenti alle caratteristiche intrinseche del bene, senza considerare che il riclassamento era stato disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 nell'ambito di una revisione massiva delle microzone, finalizzata a riequilibrare lo scostamento tra valori commerciali e catastali. La ricorrente ha denunciato violazione di legge, invocando la disciplina sul classamento catastale e gli obblighi motivazionali degli atti tributari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, anche nei riclassamenti d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione non può limitarsi al richiamo astratto allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma deve indicare gli elementi concreti che, per l'immobile specifico, hanno inciso sul diverso classamento, incluse le ragioni riferibili alla qualità urbana e ambientale del contesto e alle caratteristiche edilizie del bene. Il giudizio si è quindi chiuso con il rigetto del ricorso, con conseguente prevalenza della parte resistente.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004 n. 311
consente il riclassamento d'ufficio in presenza di significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma richiede una motivazione concreta e specifica sul singolo immobile.
art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212
impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241
regola generale di motivazione del provvedimento amministrativo, richiamata per gli atti impositivi.
richiamato nel ricorso, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi esposta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge.
art. 61 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
indicato come base del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.
art. 8 D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138
definisce i criteri di categoria e classe, includendo qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'immobile e del fabbricato.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
richiamato solo per la trattazione camerale da remoto.
norma di conversione del decreto richiamato per la trattazione camerale.
determinazione direttoriale 16 febbraio 2005
atto amministrativo richiamato come fonte del procedimento di revisione delle microzone.
art. 1, comma 339, L. 30 dicembre 2004 n. 311
richiamato quale base procedimentale delle verifiche massive sulla microzona.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione è sufficiente solo se non si limita a formule generiche sullo scostamento microzonale, ma rende conoscibili le concrete ragioni del diverso classamento del singolo immobile.
- La revisione per microzone è legittima come strumento di correzione di sperequazioni impositive, ma la sua applicazione richiede un esame concreto del bene e del contesto, non una motivazione standardizzata e indistinta.
- L'amministrazione finanziaria non può integrare successivamente in giudizio la motivazione mancante o carente dell'atto impositivo.
- L'atto deve consentire al contribuente di comprendere ex ante i presupposti della pretesa, per valutare se impugnarla e per articolare difese effettive; la mera possibilità di difendersi in giudizio non sana il difetto motivazionale.
- Nel nuovo classamento vanno esplicitati gli elementi rilevanti ex art. 8 D.P.R. 138/1998, cioè qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato, quando tali elementi abbiano inciso sul diverso esito estimativo.
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