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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36218/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo alla rideterminazione della rendita catastale di un immobile sito in Roma, microzona n. 24 Esquilino. L'Ufficio sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto per il solo fatto che non conteneva riferimenti alle caratteristiche intrinseche del bene, senza considerare che il riclassamento era stato disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 nell'ambito di una revisione massiva delle microzone, finalizzata a riequilibrare lo scostamento tra valori commerciali e catastali. La ricorrente ha denunciato violazione di legge, invocando la disciplina sul classamento catastale e gli obblighi motivazionali degli atti tributari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, anche nei riclassamenti d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione non può limitarsi al richiamo astratto allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma deve indicare gli elementi concreti che, per l'immobile specifico, hanno inciso sul diverso classamento, incluse le ragioni riferibili alla qualità urbana e ambientale del contesto e alle caratteristiche edilizie del bene. Il giudizio si è quindi chiuso con il rigetto del ricorso, con conseguente prevalenza della parte resistente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione è sufficiente solo se non si limita a formule generiche sullo scostamento microzonale, ma rende conoscibili le concrete ragioni del diverso classamento del singolo immobile.
  • La revisione per microzone è legittima come strumento di correzione di sperequazioni impositive, ma la sua applicazione richiede un esame concreto del bene e del contesto, non una motivazione standardizzata e indistinta.
  • L'amministrazione finanziaria non può integrare successivamente in giudizio la motivazione mancante o carente dell'atto impositivo.
  • L'atto deve consentire al contribuente di comprendere ex ante i presupposti della pretesa, per valutare se impugnarla e per articolare difese effettive; la mera possibilità di difendersi in giudizio non sana il difetto motivazionale.
  • Nel nuovo classamento vanno esplicitati gli elementi rilevanti ex art. 8 D.P.R. 138/1998, cioè qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato, quando tali elementi abbiano inciso sul diverso esito estimativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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