Cassazione Civile, Ordinanza n. 32837/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato le comunicazioni preventive di fermo amministrativo e di iscrizione ipotecaria emesse per crediti tributari riferiti a una società in nome collettivo della quale era stato socio fino al 2006. Deduceva che le cartelle di pagamento presupposte non gli erano state notificate e che, al momento in cui tali notifiche erano avvenute, egli aveva già receduto dalla compagine sociale. In cassazione ha denunciato: motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione delle norme sulla cancellazione delle società e sulla notifica degli atti della riscossione; violazione delle norme sulla solidarietà dei debiti sociali e del diritto di difesa, sostenendo che le cartelle dovessero essergli comunque notificate quale socio; omesso esame della contestazione sulla difformità tra le cartelle notificate alla società e quelle richiamate nei preavvisi; violazione delle norme su fermo e ipoteca, assumendo che anche tali atti cautelari richiedessero previa notifica al socio; omessa pronuncia su ulteriori eccezioni di nullità, prescrizione e titolarità del veicolo; violazione delle norme processuali tributarie, perché il socio avrebbe potuto impugnare gli atti impositivi e i presupposti non notificati; violazione delle norme sulla notifica al debitore iscritto a ruolo, poiché nel caso concreto il ruolo indicava il socio come debitore ma la notifica era stata eseguita alla società.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ma ha accolto il terzo e il settimo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, per i debiti tributari di una società in nome collettivo, il socio illimitatamente responsabile risponde in via solidale anche in assenza di una deroga espressa; tuttavia, se il socio è receduto prima della notifica del primo atto impositivo alla società, l'Amministrazione deve notificare l'atto anche al socio oppure, in mancanza, la cartella successiva non può limitarsi a un mero rinvio all'atto notificato solo alla società, ma deve contenere gli elementi di fatto e di diritto della pretesa. Inoltre, al socio non destinatario della notifica deve essere riconosciuto il potere di impugnare, insieme alla cartella, anche gli atti presupposti non notificati, facendo valere i relativi vizi propri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
conferma la responsabilità solidale e illimitata del socio di società in nome collettivo per i debiti sociali, anche tributari, in assenza di espressa deroga
viene richiamato per evidenziare che, se il recesso è anteriore alla notifica del primo atto impositivo, il socio non ha il potere di consultare i documenti sociali e ciò impone una più ampia tutela del diritto di difesa
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente al socio di impugnare con la cartella anche gli atti presupposti non notificati, facendo valere vizi propri
richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica agli ex soci delle società estinte, ma ritenuto non pertinente al caso concreto
richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione/cancellazione della società, ma ritenuto non pertinente al caso concreto
artt. 12, 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973
invocati per contestare la disciplina della notifica delle cartelle di pagamento e il soggetto destinatario dell'atto
invocati per sostenere la solidarietà passiva e la possibilità di opporre le vicende dell'obbligazione sociale
artt. 6 e 10 Statuto del contribuente
richiamati a sostegno della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa del socio
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di iscrizione ipotecaria e necessità della previa notifica degli atti presupposti
art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di fermo amministrativo e necessità della previa notifica degli atti presupposti
artt. 2290, 2291, 2293, 2304 e 2808 c.c.
invocati per contestare i presupposti di responsabilità del socio e la legittimità degli atti cautelari
richiamato per dedurre omessa pronuncia su alcune eccezioni
art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente sulla notificazione degli atti della riscossione
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente sul termine e sul regime di impugnazione degli atti tributari
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente in tema di cartella di pagamento
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente in tema di notifica della cartella
Massime di principio
- Per i debiti tributari di una società in nome collettivo, la responsabilità del socio è solidale e illimitata e, in linea generale, non occorre una autonoma notifica dell'avviso di accertamento al socio se l'atto è stato validamente notificato alla società ancora operante.
- Se però il socio ha receduto prima della notifica del primo atto impositivo alla società, l'Amministrazione deve estendere la notifica anche al socio; in mancanza, la cartella successiva non può limitarsi a un rinvio all'atto notificato solo alla società, ma deve esporre compiutamente i fatti e le ragioni giuridiche della pretesa.
- Il socio non destinatario della notifica del primo atto può impugnare la cartella insieme agli atti presupposti non notificati, deducendo i vizi propri di questi ultimi, senza che ciò comprima il diritto di difesa.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi e le ragioni dell'esclusione delle doglianze proposte.
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