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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32837/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato le comunicazioni preventive di fermo amministrativo e di iscrizione ipotecaria emesse per crediti tributari riferiti a una società in nome collettivo della quale era stato socio fino al 2006. Deduceva che le cartelle di pagamento presupposte non gli erano state notificate e che, al momento in cui tali notifiche erano avvenute, egli aveva già receduto dalla compagine sociale. In cassazione ha denunciato: motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione delle norme sulla cancellazione delle società e sulla notifica degli atti della riscossione; violazione delle norme sulla solidarietà dei debiti sociali e del diritto di difesa, sostenendo che le cartelle dovessero essergli comunque notificate quale socio; omesso esame della contestazione sulla difformità tra le cartelle notificate alla società e quelle richiamate nei preavvisi; violazione delle norme su fermo e ipoteca, assumendo che anche tali atti cautelari richiedessero previa notifica al socio; omessa pronuncia su ulteriori eccezioni di nullità, prescrizione e titolarità del veicolo; violazione delle norme processuali tributarie, perché il socio avrebbe potuto impugnare gli atti impositivi e i presupposti non notificati; violazione delle norme sulla notifica al debitore iscritto a ruolo, poiché nel caso concreto il ruolo indicava il socio come debitore ma la notifica era stata eseguita alla società.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ma ha accolto il terzo e il settimo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, per i debiti tributari di una società in nome collettivo, il socio illimitatamente responsabile risponde in via solidale anche in assenza di una deroga espressa; tuttavia, se il socio è receduto prima della notifica del primo atto impositivo alla società, l'Amministrazione deve notificare l'atto anche al socio oppure, in mancanza, la cartella successiva non può limitarsi a un mero rinvio all'atto notificato solo alla società, ma deve contenere gli elementi di fatto e di diritto della pretesa. Inoltre, al socio non destinatario della notifica deve essere riconosciuto il potere di impugnare, insieme alla cartella, anche gli atti presupposti non notificati, facendo valere i relativi vizi propri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2291 c.c.

    conferma la responsabilità solidale e illimitata del socio di società in nome collettivo per i debiti sociali, anche tributari, in assenza di espressa deroga

  • art. 2261 c.c.

    viene richiamato per evidenziare che, se il recesso è anteriore alla notifica del primo atto impositivo, il socio non ha il potere di consultare i documenti sociali e ciò impone una più ampia tutela del diritto di difesa

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente al socio di impugnare con la cartella anche gli atti presupposti non notificati, facendo valere vizi propri

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica agli ex soci delle società estinte, ma ritenuto non pertinente al caso concreto

  • art. 2312 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione/cancellazione della società, ma ritenuto non pertinente al caso concreto

  • artt. 12, 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    invocati per contestare la disciplina della notifica delle cartelle di pagamento e il soggetto destinatario dell'atto

  • artt. 1292 e 1306 c.c.

    invocati per sostenere la solidarietà passiva e la possibilità di opporre le vicende dell'obbligazione sociale

  • artt. 6 e 10 Statuto del contribuente

    richiamati a sostegno della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa del socio

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in tema di iscrizione ipotecaria e necessità della previa notifica degli atti presupposti

  • art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in tema di fermo amministrativo e necessità della previa notifica degli atti presupposti

  • artt. 2290, 2291, 2293, 2304 e 2808 c.c.

    invocati per contestare i presupposti di responsabilità del socio e la legittimità degli atti cautelari

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia su alcune eccezioni

  • art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente sulla notificazione degli atti della riscossione

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente sul termine e sul regime di impugnazione degli atti tributari

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente in tema di cartella di pagamento

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente in tema di notifica della cartella

Massime di principio

  • Per i debiti tributari di una società in nome collettivo, la responsabilità del socio è solidale e illimitata e, in linea generale, non occorre una autonoma notifica dell'avviso di accertamento al socio se l'atto è stato validamente notificato alla società ancora operante.
  • Se però il socio ha receduto prima della notifica del primo atto impositivo alla società, l'Amministrazione deve estendere la notifica anche al socio; in mancanza, la cartella successiva non può limitarsi a un rinvio all'atto notificato solo alla società, ma deve esporre compiutamente i fatti e le ragioni giuridiche della pretesa.
  • Il socio non destinatario della notifica del primo atto può impugnare la cartella insieme agli atti presupposti non notificati, deducendo i vizi propri di questi ultimi, senza che ciò comprima il diritto di difesa.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi e le ragioni dell'esclusione delle doglianze proposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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