Cassazione Civile, Ordinanza n. 37698/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'ente previdenziale aveva chiesto il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2010 da parte di una avvocata iscritta all'albo, ma non alla cassa forense, in relazione all'attività libero-professionale svolta. La Corte d'appello aveva respinto la pretesa ritenendo che, pur essendo astrattamente configurabile l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per il professionista che versi alla propria cassa solo il contributo integrativo, nel caso concreto mancasse la prova dello svolgimento abituale dell'attività professionale nell'anno di riferimento; inoltre aveva valorizzato il dato che il reddito percepito nel 2010 era inferiore a euro 5.000. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, L. n. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003. Sosteneva che l'obbligo di iscrizione e contribuzione per gli avvocati sorge in base all'esercizio abituale della professione e non può essere escluso dal solo superamento o mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000, soglia che rileva invece per il lavoro autonomo occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché conforme al principio secondo cui, per i professionisti iscritti ad albo, il dato decisivo ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è l'abitualità dell'attività libero-professionale, mentre la soglia di euro 5.000 assume rilievo per le attività occasionali e non può operare in via automatica come criterio esclusivo. La Corte ha inoltre confermato che, nel caso concreto, la Corte territoriale non aveva fondato la decisione solo sull'ammontare del reddito, ma aveva rilevato la mancanza di allegazioni e prova, da parte dell'INPS, dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, in particolare dello svolgimento abituale dell'attività nell'anno considerato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna dell'INPS alle spese e con obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata dall'INPS come parametro del motivo di ricorso.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per determinate categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dall'INPS come interpretazione autentica della disciplina sull'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti non coperti da altra contribuzione obbligatoria di categoria.
norma richiamata nel ricorso in relazione alla disciplina previdenziale degli avvocati.
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003
ricordato come disposizione riguardante il lavoro autonomo occasionale e la soglia reddituale di euro 5.000, ritenuta non decisiva per l'attività abituale.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
norma richiamata per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia reddituale di euro 5.000 è rilevante per qualificare il lavoro autonomo occasionale, ma non costituisce un criterio automatico ed esclusivo per escludere o affermare l'obbligo contributivo quando l'attività presenti i caratteri dell'abitualità.
- Ai fini della pretesa contributiva, l'ente che agisce deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito, incluso il presupposto dell'abitualità dell'attività professionale nel periodo considerato.
- La prova dell'abitualità può essere desunta da indizi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività, ma nessun elemento, preso isolatamente, è decisivo in modo univoco.
- Il giudice di merito non incorre in violazione di legge se valuta complessivamente gli indizi disponibili e ritiene non dimostrato l'obbligo contributivo per difetto di prova del requisito dell'abitualità.
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