Cassazione Civile, Ordinanza n. 18378/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata, con conseguente obbligo contributivo, nei confronti di un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa forense, per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. I giudici di merito avevano escluso tale obbligo perché i redditi percepiti negli anni in contestazione erano inferiori a 5.000 euro e ciò era stato ritenuto indice di attività occasionale e non abituale, senza che l'INPS avesse fornito prova concreta della abitualità. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l'iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa l'obbligo sorge quando l'attività sia svolta in modo abituale, mentre la soglia dei 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale; ha inoltre dedotto che, essendo pacifico l'esercizio della professione e non essendo stato contestato il requisito di abitualità, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, il dato decisivo è l'abitualità dell'attività libero-professionale, mentre il superamento della soglia reddituale di 5.000 euro è rilevante solo per l'attività occasionale. Tuttavia, il motivo dell'INPS è stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente, non essendo stati trascritti gli atti da cui desumere il preteso effetto della non contestazione; inoltre il principio di non contestazione è stato ritenuto invocato impropriamente, poiché l'abitualità è un elemento che implica valutazione giuridica e non un mero fatto, e quindi non è suscettibile di operare nei termini prospettati dall'Istituto. La Corte ha anche osservato che la censura, nella sostanza, mirava a rivalutare un accertamento di fatto non deducibile nei limiti del vizio denunciato. Nulla è stato disposto per le spese; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per il professionista è collegata all'esercizio abituale della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
È richiamato come norma interpretativa in materia di iscrizione alla Gestione separata, ma non consente di sovrapporre la soglia dei 5.000 euro al requisito dell'abitualità.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Norma invocata dall'INPS nel quadro della disciplina dell'esercizio della professione forense e dei relativi obblighi previdenziali.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
Riguarda la diversa ipotesi del lavoro autonomo occasionale e non governa l'ipotesi dell'attività professionale abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge non è idonea a veicolare una contestazione che, in realtà, investe un accertamento di fatto sull'abitualità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento dell'abitualità integra una questione di fatto deducibile solo nei limiti del vizio motivazionale previsti dalla norma.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo, il criterio decisivo è l'esercizio abituale dell'attività libero-professionale; il dato reddituale inferiore o superiore a 5.000 euro non è di per sé decisivo, ma può costituire solo un indizio da valutare insieme ad altri elementi.
- La soglia dei 5.000 euro è rilevante per il lavoro autonomo occasionale, non per l'attività professionale abituale: quando l'attività è abituale, quella soglia non esclude né fonda automaticamente l'obbligo contributivo.
- Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatto e non si estende agli elementi che richiedono una valutazione giuridica, come il requisito dell'abitualità dell'attività professionale.
- Il motivo di ricorso che contesti l'accertamento dell'abitualità dell'attività, ma sia formulato come violazione di legge, è inammissibile se in realtà mira a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto.
- Per dedurre utilmente in cassazione l'operatività della non contestazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo gli atti processuali rilevanti da cui il fatto asseritamente non contestato dovrebbe risultare pacifico.
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