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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22248/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia riguardava ventinove avvisi di accertamento catastale emessi a seguito della rettifica di una proposta Docfa presentata per un’area su cui insisteva un parco eolico. La società aveva escluso dalla rendita catastale le componenti impiantistiche, compresa la torre-traliccio, assumendo che si trattasse di elementi funzionali dell’aerogeneratore e quindi non imponibili ai fini della rendita. La CTP aveva annullato gli avvisi; la CTR, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che la torre dovesse essere inclusa nel calcolo della rendita come costruzione e non come impianto. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della L. n. 208/2015, art. 1, commi 21 e 22, per avere la CTR qualificato la torre come costruzione anziché come componente impiantistica essenziale e strumentale al processo produttivo; 2) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000, per insufficiente motivazione degli avvisi di accertamento, fondati solo su prassi amministrativa e privi di adeguata esplicitazione dell’iter logico-giuridico; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per omessa valutazione dei pareri pro veritate prodotti in giudizio; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata considerazione di tali pareri e errata valutazione del materiale istruttorio; 5) violazione degli artt. 23 e 97 Cost., per adesione alla prassi amministrativa in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con il carattere non vincolante delle circolari fiscali. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con adesione dell’Agenzia delle Entrate; inoltre risulta che l’ufficio abbia annullato in autotutela gli avvisi catastali e ripristinato le rendite indicate dalla contribuente.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché è intervenuta rinuncia al ricorso da parte della società, con accettazione dell’Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese, rilevando che l’accettazione della rinuncia da parte dell’ente impositore esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015

    Richiamati come base normativa della disciplina catastale delle componenti degli impianti eolici e della esclusione dalla rendita delle componenti impiantistiche.

  • art. 7, L. 212/2000

    Invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione degli avvisi di accertamento catastale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come parametro sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulla valutazione dei pareri tecnici prodotti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare la valutazione delle prove e dei documenti tecnici da parte del giudice di merito.

  • artt. 23 e 97 Cost.

    Invocati per contestare l’adesione del giudice alla prassi amministrativa e il suo preteso contrasto con i principi costituzionali di legalità e buon andamento.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia valida comporta l’estinzione del giudizio; l’accettazione della controparte rileva ai fini delle spese e, in presenza di essa, esclude la condanna del rinunciante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Usato come parametro formale per la deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta nel rispetto dei requisiti di legge, determina l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte ai fini dell’effetto estintivo; l’accettazione incide principalmente sul regime delle spese.
  • Se la controparte aderisce alla rinuncia e l’amministrazione competente annulla in autotutela gli atti impugnati, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia processuale derivante dalla rinuncia, senza esame dei motivi di ricorso.
  • In presenza di rinuncia accettata, la Corte può compensare le spese e non dispone il raddoppio del contributo unificato quando non ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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