Cassazione Civile, Ordinanza n. 14333/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino del Gambia, ritenendolo socialmente pericoloso per una condanna penale per produzione e traffico di stupefacenti, qualificandolo come soggetto dedito abitualmente a fatti delittuosi e valorizzando anche la sua condizione di soggiorno irregolare e l'asserita insussistenza di legami familiari impeditivi dell'espulsione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della decisione per motivazione apparente sulla pericolosità sociale; 2) violazione delle norme sulla protezione internazionale e sulla protezione speciale, sostenendo che la Commissione territoriale aveva già ravvisato i presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale e che la successiva archiviazione/inerzia della Questura non equivaleva a diniego; 3) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla traduzione del decreto di espulsione in lingua conosciuta, per mancata traduzione nel mandingo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la valutazione di pericolosità sociale fosse meramente apparente, generica e fondata solo sui precedenti penali, senza un accertamento concreto e attuale della situazione personale del ricorrente; ha inoltre ritenuto decisivo il fatto che la Commissione territoriale avesse già riconosciuto i presupposti per la protezione speciale e che la successiva "archiviazione" del procedimento da parte della Questura non potesse essere letta come diniego, ma al più come sospensione temporanea poi seguita da riattivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. L'ordinanza del giudice di pace è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come norma di deduzione dei vizi di legittimità, ma il terzo motivo è ritenuto inammissibile per difetto di specificità nella prospettazione dell'omessa pronuncia e della mancata traduzione.
la motivazione è nulla quando è soltanto apparente e non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare la motivazione apparente.
richiamato ai fini della nullità processuale derivante dal difetto di motivazione.
art. 111 Cost.
la decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva, non meramente apparente.
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998
in tema di espulsione, il giudice deve verificare in concreto e all'attualità la pericolosità sociale dello straniero, con accertamento autonomo e non limitato ai precedenti penali.
le categorie di pericolosità non possono essere applicate automaticamente sulla sola base di precedenti penali, ma richiedono una verifica concreta della personalità e della condotta attuale.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008
il provvedimento della Commissione territoriale che ravvisi i presupposti per la protezione speciale impone di considerare il conseguente diritto al soggiorno e la rilevanza della successiva attività amministrativa della Questura.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998
è richiamato dal ricorrente quale parametro del divieto di espulsione, ma la Corte accoglie il motivo decisivo sulla protezione speciale e non si sofferma autonomamente su tale norma.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato nel terzo motivo in tema di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero.
art. 2, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999
richiamato nel terzo motivo come base normativa per la traduzione degli atti al cittadino straniero.
art. 3, comma 3, D.P.R. n. 394 del 1999
richiamato nel terzo motivo in relazione alla comunicazione in lingua comprensibile al destinatario.
artt. 24 e 3 Cost.
richiamati nel terzo motivo a sostegno della doglianza sulla mancata traduzione e sulla lesione del diritto di difesa e uguaglianza.
richiamato nel terzo motivo per dedurre omessa pronuncia, ma la censura è ritenuta inammissibile.
Massime di principio
- In materia di opposizione al decreto di espulsione per pericolosità sociale, il giudice deve compiere un accertamento autonomo, concreto e attuale della pericolosità dello straniero, non potendo fondare la decisione sui soli precedenti penali o su formule standardizzate.
- La motivazione sulla pericolosità sociale è apparente quando si limita a richiamare la condanna penale senza esaminare la personalità complessiva, la condotta di vita e gli elementi attuali del caso concreto.
- La presenza di un procedimento amministrativo avviato per il rilascio del permesso per protezione speciale, se già sorretto da una decisione favorevole della Commissione territoriale, può incidere in modo decisivo sulla legittimità dell'espulsione, poiché non equivale automaticamente a un diniego della protezione.
- L'eventuale archiviazione o sospensione del procedimento da parte della Questura, se collegata allo stato di detenzione del richiedente, non può essere letta come definitivo rigetto quando dagli atti risulti poi la riattivazione del procedimento stesso.
- Le censure processuali sulla mancata traduzione del provvedimento devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, indicando in quale fase e con quali modalità la lingua conosciuta sia stata rappresentata all'amministrazione; in difetto, la doglianza può essere dichiarata inammissibile.
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