Sentenza del 23/12/2015 n. 2327 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento annullato in autotutela - Emissione di un nuovo avviso di accertamento - Ammissibilità - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'avviso di accertamento, sostenendo principalmente che fosse nullo perché riproduceva un precedente avviso annullato in autotutela durante un giudizio già definito per cessazione della materia del contendere. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per omessa valutazione delle proprie osservazioni, l'illegittimità della consulenza tecnica disposta in primo grado, l'errata determinazione del reddito fallimentare ai sensi dell'art. 183 TUIR e l'errata individuazione del periodo d'imposta, che avrebbe dovuto chiudersi nel 2011 anziché nel 2008.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato l'avviso di accertamento e la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'annullamento in autotutela del precedente avviso non consumava il potere impositivo dell'Amministrazione, poiché non si era formato un giudicato e il nuovo atto era stato emesso entro il termine decadenziale. La cessazione della materia del contendere non produceva giudicato sul merito. È stata ritenuta sufficiente la valutazione delle osservazioni del contribuente espressa nella motivazione del nuovo avviso. Nel merito, il credito vantato verso lo Stato iracheno è stato escluso dal patrimonio netto iniziale della società fallita perché incerto, non contabilizzato e privo dei requisiti di certezza necessari; il risarcimento ottenuto dalla curatela è stato considerato un cespite distinto. La censura relativa al diverso periodo d'imposta è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile in appello. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 30.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale ... è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento determinato in base a valori fiscalmente riconosciuti.
Il reddito della procedura concorsuale si determina sottraendo dal residuo attivo il patrimonio netto iniziale, calcolato sulla base di valori fiscalmente riconosciuti. Un credito incerto, non contabilizzato e non adeguatamente provato non può essere incluso nel patrimonio netto iniziale.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Le osservazioni del contribuente devono essere valutate dall'Ufficio; ai fini della validità dell'avviso è sufficiente che tale valutazione risulti dalla motivazione dell'atto.
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
In appello non possono essere introdotte domande o motivi nuovi fondati su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado. La contestazione relativa all'errata individuazione del periodo d'imposta, proposta solo in appello, è stata quindi dichiarata inammissibile.
Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato civile vincola solo nei limiti soggettivi e oggettivi propri della decisione. Nel caso concreto non vi era un giudicato sul merito della pretesa tributaria.
La sentenza penale di assoluzione con formula dubitativa costituisce nel processo tributario un elemento di prova liberamente valutabile, ma non vincola il giudice tributario.
Art. 186-ter e art. 186-quater c.p.c.
Le ordinanze civili emesse nell'ambito delle azioni della curatela sono state considerate nel quadro probatorio, senza determinare automaticamente l'inclusione del credito nel patrimonio netto fiscale iniziale.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela di un avviso di accertamento non impedisce all'Amministrazione di emettere un nuovo avviso sulla stessa pretesa, purché non sia intervenuto un giudicato sul merito e il nuovo atto sia notificato entro il termine decadenziale.
- La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione di merito e, di regola, non impedisce la riproposizione della pretesa in un nuovo atto o giudizio.
- Quando un nuovo avviso viene emesso dopo l'autotutela, il contribuente deve verificare se l'Ufficio abbia eliminato il vizio precedente e abbia valutato le osservazioni presentate; non è sufficiente lamentare la mera reiterazione dell'accertamento.
- Nel calcolo del reddito d'impresa relativo a una procedura fallimentare, devono essere inclusi nel patrimonio netto iniziale solo valori fiscalmente riconosciuti e adeguatamente certi, documentati e contabilizzati.
- Una sentenza penale di assoluzione o una consulenza tecnica svolta in sede penale non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve valutare autonomamente tali elementi insieme alle altre prove.
- In appello tributario non è possibile introdurre per la prima volta una contestazione che ampli l'oggetto della controversia o si fondi su fatti nuovi; i motivi devono essere dedotti tempestivamente nel ricorso di primo grado.
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