Sentenza del 23/12/2015 n. 25882 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 456/17/09, che aveva riformato la decisione della CTP di Catania n. 302/02/2005 e confermato l’avviso di liquidazione per la perdita delle agevolazioni prima casa. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., hanno denunciato la violazione dell’art. 1, nota II-bis, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 3, comma 131, della L. n. 549/1995. Hanno sostenuto che la dimora abituale dei coniugi nel Comune fosse equivalente alla residenza anagrafica e che i lavori di ristrutturazione, rendendo l’immobile non abitabile, costituissero forza maggiore impeditiva del trasferimento della residenza entro il termine annuale applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ha stabilito che il requisito della residenza nel Comune deve risultare dalle risultanze anagrafiche e non può essere provato mediante la sola residenza di fatto. La CTR aveva inoltre accertato che i contribuenti avevano chiesto l’autorizzazione ai lavori solo circa otto mesi dopo l’acquisto e aveva escluso ritardi imputabili all’amministrazione: il ritardo nel trasferimento era quindi imputabile agli acquirenti. La non abitabilità dovuta ai lavori, in quelle circostanze, non era un evento imprevedibile e inevitabile idoneo a integrare forza maggiore e impedire la decadenza. Resta confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione e della perdita del beneficio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 1, nota II-bis, parte prima, della tariffa allegata
La previa residenza anagrafica (ovvero il previo svolgimento di attività lavorativa) nel comune dove si intende acquistare un immobile, sono, quindi, presupposti necessari per il godimento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa e il suddetto requisito può essere dimostrato solo attraverso le risultanze anagrafiche, a nulla rilevando una residenza di fatto.
Ai fini del beneficio, il requisito territoriale va soddisfatto nei modi previsti dalla legge e, quando si invoca la residenza nel Comune, deve risultare dalle registrazioni anagrafiche; la mera dimora o residenza di fatto non è sufficiente.
L. n. 549/1995, art. 3, comma 131
La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pure, da parte dell'acquirente di un immobile in corso di costruzione, non essendo ravvisabili, in assenza di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione dell'agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato, tenuto conto del congruo margine di tempo concesso dal legislatore ai fini dell'attuazione della destinazione dichiarata in seno all'atto.
L’impegno assunto nell’atto di trasferire la residenza entro il termine previsto è un obbligo verso il fisco e un elemento costitutivo del beneficio, non una formalità. Nel caso esaminato il termine applicabile era di un anno dall’acquisto.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale base processuale del motivo di ricorso per cassazione relativo alla denunciata violazione di legge; il ricorso è stato esaminato nel merito e rigettato.
Massime di principio
- Per fruire dell’agevolazione prima casa, l’acquirente deve rispettare il requisito della residenza nel Comune secondo le modalità e i termini previsti dalla disciplina applicabile al momento dell’acquisto; la sola dimora abituale non sostituisce la residenza anagrafica.
- L’impegno a trasferire la residenza entro il termine di legge è un obbligo sostanziale. Il fatto che l’immobile sia in costruzione o non ancora abitabile non esonera automaticamente dal rispetto del termine.
- La forza maggiore può evitare la decadenza solo se l’impedimento è sopravvenuto, non imputabile al contribuente, inevitabile e imprevedibile. Ostacoli connessi a lavori programmabili o a una situazione di non abitabilità prevedibile non bastano, soprattutto se il ritardo è riconducibile alla condotta degli acquirenti.
- La valutazione concreta della causa del ritardo e dell’eventuale forza maggiore spetta al giudice di merito; in questo caso la Cassazione ha confermato l’accertamento secondo cui l’inerzia iniziale degli acquirenti, che avevano richiesto l’autorizzazione ai lavori solo dopo circa otto mesi, escludeva l’impedimento invocato.
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