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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25881 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 102/50/09, depositata l’11 settembre 2009, che aveva confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 404/08/2007 e la legittimità dell’avviso di liquidazione per l’imposta di registro relativa al 2003, emesso a seguito della perdita dei benefici prima casa. Ha dedotto, da un lato, violazione della disciplina dell’agevolazione, sostenendo che il trasferimento della residenza nel Comune non potesse prescindere dall’abitare proprio nell’immobile acquistato; dall’altro, vizio di motivazione, perché la CTR non avrebbe considerato i tempi e le modalità anomali di esecuzione dello sfratto della conduttrice. La contribuente invocava così una causa di forza maggiore che avrebbe impedito il trasferimento della residenza entro il termine previsto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato e assorbente il motivo relativo al vizio di motivazione: la procedura di sfratto e il relativo titolo esecutivo erano già noti alla contribuente al momento dell’acquisto, perciò i tempi e le modalità di esecuzione dello sfratto non costituiscono causa di forza maggiore. L’obbligo di trasferire la residenza nel Comune entro diciotto mesi è elemento costitutivo dell’agevolazione e deve essere rispettato anche in tale situazione. Il primo motivo è stato conseguentemente rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la particolarità della questione. Il dispositivo menziona inoltre un ricorso incidentale dichiarato assorbito, senza che il testo ne indichi contenuto o parte proponente.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 1 e nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pure, da parte dell'acquirente di un immobile sottoposto a procedura di sfratto il cui titolo esecutivo era già formato al momento dell'acquisto dell'immobile, trattandosi di circostanza già nota all'acquirente al momento del rogito, non rilevando, quale cause di forza maggiore i tempi e le modalità di esecuzione dello sfratto.

    Il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro il termine prescritto, è un obbligo essenziale per conservare l’agevolazione. Non integra causa di forza maggiore la difficoltà connessa a uno sfratto già noto all’acquirente al momento del rogito.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 12

    La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pure, da parte dell'acquirente di un immobile sottoposto a procedura di sfratto il cui titolo esecutivo era già formato al momento dell'acquisto dell'immobile, trattandosi di circostanza già nota all'acquirente al momento del rogito, non rilevando, quale cause di forza maggiore i tempi e le modalità di esecuzione dello sfratto.

    La disposizione prevede l’impegno a stabilire la residenza nel Comune entro diciotto mesi; la Corte qualifica la sua attuazione come obbligo del contribuente e ne esclude la deroga per una procedura di sfratto già conosciuta al momento dell’acquisto.

Massime di principio

  • Per conservare l’agevolazione prima casa, l’acquirente che si è impegnato a trasferire la residenza deve adempiere entro il termine previsto; non è necessario che la residenza sia stabilita proprio nell’immobile acquistato, ma nel Comune in cui esso è situato.
  • Un impedimento prevedibile e conosciuto al momento del rogito, come una procedura di sfratto già in corso, non costituisce causa di forza maggiore per giustificare il mancato trasferimento della residenza entro il termine.
  • La sola anomalia o durata delle modalità di esecuzione dello sfratto non esonera dall’obbligo fiscale quando la situazione era già nota all’acquirente al momento dell’acquisto.

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