Sentenza del 23/12/2015 n. 25866 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso di 239.619 euro di IRPEG e ILOR versate cautelativamente per gli anni 1993-1996, nonostante l’esenzione decennale riconosciutale dalla CTR Campania con sentenza n. 283/47/2001, divenuta definitiva il 4 gennaio 2003. L’Agenzia aveva negato il rimborso e la CTR, riformando la decisione favorevole di primo grado, aveva ritenuto tardiva l’istanza del 22 ottobre 2007 ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, escludendo inoltre che il termine decennale decorresse dal giudicato. Con l’unico motivo, la società ha denunciato violazione di tale norma e degli artt. 101 e 105 del D.P.R. n. 218/1978: sosteneva che la domanda di esenzione, tempestivamente proposta, vale anche come domanda di rimborso e che, una volta formatosi il giudicato sul diritto all’esenzione, il rimborso può essere fatto valere entro la prescrizione decennale, senza una distinta istanza nel termine previsto per i rimborsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto erroneo il ragionamento della CTR, poiché la domanda di esenzione tempestiva implica anche la richiesta di restituzione delle somme versate cautelativamente, comprese quelle pagate durante il giudizio. Se il giudicato riconosce sia l’esenzione sia il diritto al rimborso delle somme versate, non occorre presentare una distinta istanza entro il termine dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973; il giudicato può essere fatto valere nell’ordinario termine di prescrizione decennale. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR Campania, anche per la decisione sulle spese; la Cassazione non ha disposto direttamente il rimborso, demandando al giudice di rinvio un nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105
l'esenzione decennale dall'ILOR - per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno e la riduzione (ora esenzione) decennale dall'IRPBG per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi, previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono, quindi, indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa, e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria.
Le agevolazioni sono attribuite direttamente dalla legge e non dipendono da un provvedimento concessorio dell’Amministrazione né, secondo il principio riportato, da una specifica istanza amministrativa. La loro fruizione può essere fatta valere davanti al giudice tributario contro l’atto che nega il beneficio o il rimborso delle imposte pagate senza titolo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Il diritto alle agevolazioni stesse - che spetta per dieci anni, decorrenti dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti - può, pertanto, essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, (e, prima, del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16), con domanda al giudice tributario di annullamento dell'atto che, esplicitamente o implicitamente, escluda il beneficio, ovvero dell'atto che neghi il rimborso di quanto risulterebbe pagato senza titolo in caso di applicazione del beneficio stesso.
Il contribuente può tutelare in giudizio il diritto all’agevolazione impugnando sia l’atto che lo esclude sia il diniego di rimborso delle imposte che, applicando l’esenzione, risultano non dovute.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
qualora si formi il giudicato su entrambi i diritti, all'esenzione e al rimborso del tributo oggetto della relativa domanda, cautelativamente versato, il contribuente non è soggetto all'onere di formulare distinta istanza di rimborso del tributo nel termine fissato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma può far valere il giudicato stesso nell'ordinario termine di prescrizione decennale
Quando il giudicato copre il diritto all’esenzione e quello al rimborso delle somme cautelativamente versate, non è necessaria una distinta istanza di rimborso entro il termine dell’art. 38: il rimborso può essere richiesto facendo valere il giudicato nel termine di prescrizione decennale.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie che la legge attribuisce direttamente possono essere fatte valere contro l’atto che nega il beneficio o contro il diniego di rimborso delle imposte pagate in sua violazione.
- Una domanda di esenzione ritualmente e tempestivamente presentata implica anche la richiesta di restituzione delle somme già versate cautelativamente e di quelle eventualmente pagate durante il giudizio.
- Se il giudicato riconosce sia l’esenzione sia il diritto al rimborso delle somme versate, non occorre una nuova e distinta istanza entro il termine dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973: il giudicato può essere fatto valere entro la prescrizione decennale.
- La pronuncia di cassazione con rinvio che accoglie il ricorso stabilisce il principio giuridico applicabile, ma non equivale da sola a una condanna definitiva dell’Amministrazione al pagamento: spetta al giudice di rinvio riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.
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