Sentenza del 23/12/2015 n. 25899 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio del 21 marzo 2014, che aveva respinto il suo appello e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2006. L’accertamento contestava detrazioni IVA su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello e rideterminava induttivamente il reddito d’impresa ai fini IRES e IRAP, ritenendo inattendibile il bilancio. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c. sulla contestazione della regolarità dei pagamenti; erronea applicazione dell’art. 2909 c.c. per il richiamo a decisioni relative ad altre annualità senza verificarne specificità e giudicato; violazione delle norme sull’IVA, sull’onere della prova e sulle presunzioni, perché la CTR avrebbe escluso la frode senza valutare correttamente gli indizi e avrebbe attribuito rilievo alla regolarità apparente delle operazioni; omesso esame di fatti decisivi addotti dall’Ufficio. La Cassazione ha esaminato e accolto il terzo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la CTR avesse eluso il problema della possibile frode e applicato erroneamente i principi sulla prova: la regolarità apparente delle operazioni e della documentazione non basta a riconoscere il diritto alla detrazione se vi sono indizi che il fornitore fosse una cartiera. L’Amministrazione deve provare la frode del cedente e la connivenza del cessionario, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare elementi contrari, compresa la propria ignoranza incolpevole. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR del Lazio per un nuovo esame, nonché per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle imposte.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 54
Il tema della frode carosello attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti impone all'amministrazione di provare la frode del cedente e la mera connivenza (non già la partecipazione) del cessionario.
Nel caso di fatture soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare la frode del fornitore e la connivenza del cessionario, senza dover provare che quest’ultimo abbia partecipato attivamente alla frode. La prova può fondarsi su presunzioni semplici qualificate; se esse sono fornite, il contribuente deve addurre elementi di segno contrario.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
E questa connivenza può essere desunta anche da presunzioni semplici (purchè gravi, precise e concordanti), le quali possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di "cartiera" del cedente, incombendo poi sul cessionario, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova di elementi di segno contrario.
Gli indizi relativi alla natura di cartiera del fornitore possono costituire presunzioni della connivenza del cessionario se sono gravi, precisi e concordanti. Una volta assolto dall’Ufficio l’onere probatorio mediante tali elementi, spetta al contribuente fornire prova contraria.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di frode carosello per operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità formale delle fatture o l’apparente normalità dei pagamenti e delle operazioni non dimostrano, da sole, il diritto alla detrazione IVA.
- L’Amministrazione deve provare la frode del fornitore e la consapevolezza o connivenza del cessionario; può utilizzare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche basate sulla mancanza di personale o mezzi del fornitore e sul suo ruolo di cartiera.
- Quando gli indizi della frode e della connivenza sono stati dimostrati, il contribuente deve provare circostanze contrarie, in particolare di non sapere né poter sapere, con l’ordinaria diligenza, che il fornitore fatturante non era quello effettivo o non era legittimato a riscuotere l’IVA.
- Decisioni relative ad altre annualità non risolvono automaticamente la controversia: occorre verificare la loro portata e, quando si invoca l’efficacia vincolante del giudicato, che si tratti di decisioni passate in giudicato e rilevanti per la questione in esame.
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