Sentenza del 23/12/2015 n. 25887 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione notificato il 14 settembre 2006, con cui erano state richieste maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per la revoca dell’agevolazione prima casa relativa a un immobile acquistato con atto registrato l’11 ottobre 2001 e ritenuto di lusso. La CTR del Veneto aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di recupero, perché la proroga biennale prevista dall’art. 11, comma 1, della legge n. 289/2002 non si applicava alla revoca delle agevolazioni. L’Agenzia ha contestato questa interpretazione, sostenendo che la proroga operasse anche per la liquidazione delle imposte conseguente alla revoca, in forza del comma 1-bis. Il contribuente ha proposto due motivi incidentali condizionati su questioni rimaste assorbite in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia: la proroga biennale si applica anche agli accertamenti relativi alla revoca di agevolazioni, poiché il recupero d’imposta conseguente a tale revoca era condonabile ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, e la proroga è necessaria per consentire la verifica delle eventuali domande di condono. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato: le questioni assorbite devono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Veneto e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la regolazione delle spese di ogni fase e grado.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis
in ragione della circostanza che anche il recupero d'imposta conseguente a revoca di agevolazioni era condonabile ai sensi L. n. 289 cit., art. 11, comma 1 bis, l'interpretazione deve essere necessariamente nel senso dell'applicazione della medesima sospensione biennale anche all'accertamento della revoca delle agevolazioni ed essendo ciò indispensabile al fine di consentire la verifica delle eventuali istanze di condono
La proroga biennale dei termini va applicata anche al recupero delle imposte derivante dalla revoca di agevolazioni, perché tale recupero poteva essere oggetto di condono e la proroga consente all’Amministrazione di verificare le eventuali domande presentate.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È indicato come riferimento processuale per la censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta nel ricorso principale.
Massime di principio
- Quando una disciplina di condono rende definibile anche il recupero d’imposta conseguente alla revoca di un’agevolazione, la proroga dei termini prevista per verificare le domande di condono può estendersi anche all’accertamento di quel recupero.
- Le questioni assorbite dal giudice di merito e non esaminate devono essere riproposte davanti al giudice del rinvio; se vengono sollevate direttamente con ricorso incidentale condizionato in Cassazione, possono essere dichiarate inammissibili.
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