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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31166/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata INPS da un avvocato non iscritto alla Cassa Forense per gli anni 2009, 2010 e 2011. La corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito per il 2009, escludendo che il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 potesse operare nei confronti del professionista, mentre aveva escluso la prescrizione per il 2010 e per il 2011 sulla base di ulteriori differimenti dei termini e della tempestività degli atti interruttivi. L'INPS ha proposto ricorso principale denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, dei D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente fatto decorrere la prescrizione senza considerare il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010, applicabile a tutti i contribuenti interessati dagli studi di settore. Il professionista ha proposto ricorso incidentale deducendo che il D.P.C.M. non costituirebbe fonte del diritto e non sarebbe stato prodotto in giudizio, con conseguente erroneità nel ritenere validamente interrotta la prescrizione per l'anno 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'INPS e rigettato il ricorso incidentale del professionista. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi alla gestione separata, rileva lo slittamento del termine di pagamento previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, che si applica a tutti i contribuenti nelle condizioni indicate dalla norma e costituisce fonte regolamentare attuativa della legge. Ha quindi ritenuto fondato il motivo dell'INPS e infondato quello incidentale, rimettendo al giudice di rinvio la nuova valutazione della vicenda alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il credito è azionabile, tenendo conto del termine di pagamento effettivamente previsto, anche se differito da disposizione normativa.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato dall'INPS nel quadro della disciplina della prescrizione, senza che la Corte si soffermi su una specifica ipotesi di sospensione.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2

    Norma richiamata per la disciplina della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18

    Richiamato nel complesso della disciplina dei versamenti e dei termini contributivi.

  • D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17

    Richiamato quale disposizione concernente i termini di versamento rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    Ritenuto fonte regolamentare valida e applicabile; il differimento del termine di versamento disposto da tale atto incide sulla decorrenza della prescrizione e si applica a tutti i contribuenti indicati dalla norma, non solo a quelli concretamente assoggettati agli studi di settore.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis

    Richiamato per definire gli studi di settore a cui la disciplina del differimento dei termini fa riferimento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi, richiamandone i principi.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge invocata nel ricorso principale.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento, tale differimento incide anche sul dies a quo della prescrizione contributiva.
  • Il differimento del termine di pagamento previsto da un D.P.C.M. emanato in attuazione di legge si applica a tutti i contribuenti rientranti nel suo ambito oggettivo, non solo a coloro che, in concreto, abbiano optato per un particolare regime fiscale.
  • I D.P.C.M. aventi funzione attuativa o integrativa della legge hanno natura regolamentare e costituiscono fonte normativa che il giudice deve conoscere e applicare.
  • Nel giudizio sulla prescrizione di crediti contributivi, la corretta individuazione del termine di pagamento effettivo è decisiva per stabilire se l'atto interruttivo sia tempestivo o meno.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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