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Sentenza

Sentenza del 25/03/2024 n. 8035 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato due provvedimenti di accoglimento delle proprie richieste di rateizzazione di debiti tributari e i relativi titoli, contestando la notifica delle cartelle, gli interessi di mora e i compensi di riscossione, il calcolo degli interessi e del piano di ammortamento «alla francese», la motivazione delle dilazioni, l’applicabilità dell’art. 2, comma 20, del d.l. 225/2010 e la validità dei ruoli, in particolare per la mancata sottoscrizione. La CTR del Lazio aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Roma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili, tra gli altri, i vizi motivazionali preclusi dalla doppia conforme e le censure generiche o non autosufficienti; ha ritenuto infondate le contestazioni sulla notifica, sulla motivazione della sentenza, sul calcolo degli interessi e sull’ammortamento alla francese. La richiesta di rateizzazione dimostrava la conoscenza delle cartelle; il metodo alla francese è legittimo e la contestazione sulla sottoscrizione del ruolo non comporta, da sola, invalidità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: €10.500 per onorari, €200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.P.R. 602/1973

    In tema di rateizzazione dei debiti fiscali, è legittima l'applicazione del cd. "metodo di ammortamento alla francese" - con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce - non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, giacché tale criterio è predeterminato attraverso la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova supporto normativo nell'art. 19, comma I ter, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in via estensiva, per "eadem ratio", a tutte le forme di rateizzazione fiscale.

    La Corte richiama l’art. 19, comma 1-ter, quale supporto normativo all’applicazione del metodo di ammortamento alla francese nelle rateizzazioni fiscali; il metodo è compatibile con il principio di trasparenza quando è predeterminato.

  • Art. 348-ter c.p.c.

    La censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto non proponibile ex art. 348 ter, cod. proc. civ. ("doppia conforme").

    In presenza di una doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è proponibile nei limiti applicati dalla norma.

  • Art. 7, comma 2, della legge 212/2000

    La disposizione statutaria richiamata dalla Corte riguarda l’obbligo di motivazione degli atti dell’agente della riscossione. La relativa violazione non è stata accolta perché la società non aveva contestato specificamente l’adempimento dell’obbligo.

  • Art. 12 del d.P.R. 602/1973

    In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

    La mancata sottoscrizione del ruolo non ne determina automaticamente l’invalidità: l’atto si presume riferibile all’organo competente e il contribuente deve fornire elementi specifici e concreti per superare tale presunzione.

  • Art. 21-octies della legge 241/1990

    D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.

    Per il ruolo, atto vincolato privo di margini di discrezionalità nella formazione, i vizi di invalidità formale non comportano necessariamente l’annullamento, secondo il principio richiamato dall’art. 21-octies.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 115/2002

    La Corte ha rilevato i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente soccombente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La presentazione di una richiesta di rateizzazione può dimostrare la conoscenza delle cartelle a cui si riferisce e rendere infondata, in quella situazione, la contestazione della loro mancata notifica.
  • Il metodo di ammortamento alla francese è ammesso per le rateizzazioni fiscali: rate costanti possono includere quote capitale crescenti e quote interessi decrescenti, senza che ciò costituisca di per sé violazione della trasparenza.
  • La censura di omessa sottoscrizione del ruolo, se formulata genericamente, non basta a invalidarlo: occorrono elementi concreti per contestare la riferibilità dell’atto all’organo competente.
  • Nel ricorso per cassazione non basta denunciare una diversa valutazione delle prove o lamentare che non sia stata considerata una perizia di parte; occorre indicare una specifica violazione delle regole processuali o un vizio ammesso dalla legge.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. incontra la preclusione prevista per la doppia conforme.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: deduzioni generiche o la mancata trascrizione degli atti processuali necessari possono condurre all’inammissibilità.

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