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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03725/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2006 per l’anno d’imposta 2005. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della società per tardività, assumendo che la cartella fosse stata notificata l’11 giugno 2010 e che il ricorso fosse stato spedito solo il 1 ottobre 2010, oltre il termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. La società ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la notifica era nulla o inesistente perché, in presenza di temporanea assenza del destinatario, era necessario il procedimento ex art. 140 c.p.c. con invio e ricezione della raccomandata informativa, adempimenti che sarebbero mancati; (2) omessa pronuncia e omessa motivazione sulla validità della notifica e sulla documentazione prodotta dalla riscossione; (3) omesso esame del fatto decisivo relativo alle modalità di notifica e alla consegna dell’avviso ex art. 140 c.p.c. a soggetto asseritamente non riconducibile alla società; (4) violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la notifica della cartella sarebbe comunque avvenuta oltre il termine di decadenza dell’Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, esaminati congiuntamente, rilevando che dall’esame della documentazione allegata risultava che l’indirizzo di via Antonio Cimino n. 20 coincideva con il domicilio fiscale indicato dalla stessa contribuente e che la raccomandata informativa era stata ritualmente notificata a tale indirizzo. Poiché la raccomandata era stata ricevuta da persona qualificatasi come segretaria, spettava alla società dimostrare l’inesistenza del rapporto con il consegnatario; tale prova non era stata fornita, risultando insufficiente la mera produzione del modello 770, dal quale emergeva solo la presenza di due dipendenti diversi dalla firmataria. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando la consegna avviene a persona presente nei locali della sede, si presume che costei sia addetta alla ricezione degli atti, salvo prova contraria dell’ente. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, poiché una volta affermata l’inammissibilità del ricorso introduttivo restava precluso l’esame del merito, compresa la dedotta decadenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle controparti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notifica della cartella di pagamento.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la notificazione non poteva essere eseguita secondo la disciplina per irreperibilità assoluta se ricorreva solo una temporanea assenza.

  • art. 140 c.p.c.

    La ricorrente ha invocato questa norma per affermare che, in caso di temporanea assenza, erano necessari deposito, affissione e invio/ricezione della raccomandata informativa; la Corte ha ritenuto ritualmente eseguita la notifica alla luce della documentazione prodotta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro della doglianza sulla valutazione delle prove documentali.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    La CTR lo ha applicato per dichiarare tardivo il ricorso introduttivo; la Corte ha confermato la conseguenza processuale dell’inammissibilità per tardività.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per denunciare omessa pronuncia sul tema della validità della notifica.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di violazione di legge prospettati dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro della censura di omessa pronuncia e nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificare la cartella; il motivo è stato assorbito.

  • art. 145 c.p.c.

    La Corte ha applicato il principio della presunzione di regolarità della consegna dell’atto a persona presente nei locali della sede della persona giuridica, salvo prova contraria dell’ente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l’atto è notificato a una persona giuridica presso la sede o il domicilio fiscale e la relata indica la presenza di un soggetto che riceve l’atto qualificandosi come addetto o segretaria, opera una presunzione di regolarità della notificazione, superabile solo con prova specifica della mancanza di qualsiasi rapporto o incarico con la società.
  • In tema di notificazioni eseguite mediante raccomandata informativa o consegna a persona presente nei locali della sede, non è sufficiente allegare in modo generico l’assenza di dipendenti o la non corrispondenza del nominativo del ricevente: occorre dimostrare positivamente l’inesistenza di un incarico, anche solo occasionale, alla ricezione degli atti.
  • Se il giudice di merito accerta la ritualità della notifica e quindi la tardività del ricorso introduttivo, le censure relative al merito dell’atto impositivo o alla decadenza dell’amministrazione possono restare assorbite.
  • La contestazione della data di notifica della cartella richiede una prova idonea e specifica da parte del contribuente, non essendo sufficiente la mera allegazione di irregolarità non documentate in modo coerente con gli atti di notifica prodotti dall’ente riscossore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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