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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41887/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il diniego di differimento della pena e la mancata concessione della detenzione domiciliare per gravi condizioni di salute. Denuncia violazione di legge e vizi di motivazione perché il Tribunale avrebbe valutato la compatibilità della patologia con il regime detentivo in astratto, sulla base di pareri medici generici, senza verificare concretamente se in carcere possano essere assicurate terapie adeguate né indicare la struttura penitenziaria/centro clinico idoneo (SAI). Fa rilevare contraddizioni rispetto al riconoscimento INPS di invalidità al 100% e richiama i documenti specialistici e gli eventi di cadute e interventi chirurgici sopravvenuti, non considerati dal giudice. Contesta inoltre la valutazione della pericolosità sociale, sostenendo che le gravi limitazioni fisiche riducono la capacità di delinquere.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. La Corte rileva che il Tribunale aveva ritenuto la patologia compatibile con il regime detentivo basandosi sulle relazioni dell'ASP, ma non aveva dato risposta adeguata alle questioni critiche: non ha effettuato la valutazione concreta della possibilità di somministrare cure idonee nell'istituto o in struttura penitenziaria indicata, non ha disposto o motivato l'assenza di eventuali approfondimenti peritali richiesti e non si è pronunciato sull'incidenza delle condizioni di salute sulla pericolosità sociale. Per tali lacune motivazionali il provvedimento è annullato e il giudice di merito è rimandato a riesaminare il caso, libero nelle determinazioni ma rispettoso dei principi enunciati dalla Corte.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sostanziale in relazione al reato per cui il ricorrente sta scontando la pena (illecito in materia di stupefacenti); citata per qualificare il contesto penale della esecuzione.

  • codice penale, art. 147

    Richiamato dalla difesa: riguarda il differimento della pena per infermità. La Corte sottolinea che l'art. 147 va applicato valutando sia la gravità oggettiva della patologia sia la compatibilità concreta con il regime carcerario.

  • codice di procedura penale, art. 684

    Norma citata dalla difesa nel quadro delle impugnazioni/protezioni; dal testo non risulta una interpretazione estesa della norma, pertanto la sua funzione specifica non è pienamente evincibile.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 3

    Richiamato per il divieto di trattamenti inumani o degradanti: la Corte richiama il principio che condizioni di detenzione e cura non adeguate possono integrare violazione dell'art. 3 se la sofferenza supera i limiti della umana tollerabilità.

  • Costituzione, art. 32

    Invocato in relazione al diritto alla salute e alla necessità che l'esecuzione della pena rispetti il principio di umanità; la Corte osserva che il giudice deve valutare se le cure necessarie possono essere fornite in regime detentivo.

  • codice penale, art. 203

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della pericolosità sociale; la Corte richiama che la malattia può incidere sulla pericolosità e che il giudice deve esprimersi su tale nesso.

  • ordinamento penitenziario, art. 47-ter comma 1-ter

    Prevede la possibilità di bilanciare esigenze terapeutiche e di sicurezza mediante il differimento nella forma della detenzione domiciliare; la Corte ricorda che il giudice può valutare la forma domiciliare per bilanciare cure e prevenzione sociale.

  • ordinamento penitenziario, art. 11

    Citato come riferimento alla possibilità di ricovero in ospedali civili o luoghi di cura esterni; la giurisprudenza richiede che si valuti se le cure necessarie non possano essere praticate in regime di detenzione né mediante ricovero esterno.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare la esposizione dei motivi in cassazione (il ricorso riporta i motivi nei limiti strettamente necessari).

Massime di principio

  • Il giudice che decide sul differimento della pena per gravi infermità deve svolgere una valutazione in due fasi: (1) valutazione astratta della gravità della patologia e delle cure richieste; (2) valutazione concreta della compatibilità col regime carcerario, indicando se e dove in ambito penitenziario le cure possono essere fornite.
  • Se la valutazione medica penitenziaria ritiene la gestione possibile 'presso un centro clinico dell'amministrazione penitenziaria', il giudice deve confrontarsi con tale indicazione e, se ritiene compatibile la detenzione, indicare la struttura penitenziaria idonea o motivare l'impossibilità di farlo.
  • Quando le relazioni sanitarie suggeriscono approfondimenti (perizie o valutazioni specialistiche), il giudice deve disporli o motivare approfonditamente il rifiuto; l'omissione di tale approfondimento può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • La gravità della malattia deve essere valutata anche in relazione alla possibilità che il regime detentivo provochi una sofferenza aggiuntiva tale da violare il principio di umanità e, se sussistente, può giustificare il differimento della pena.
  • Nella valutazione del pericolo di recidiva il giudice deve considerare l'impatto concreto delle condizioni di salute sulla capacità di delinquere: precedenti penali non possono automaticamente escludere la rilevanza terapeutica e la necessità di misure alternative se la malattia ne diminuisce l'attualità.
  • Se il giudice di merito omette motivazioni su punti decisivi (cura concreta, struttura di riferimento, incidenza sulla pericolosità), la Corte di legittimità è propensa ad annullare con rinvio per nuovo esame piuttosto che a sostituirsi al giudice di merito.

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