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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41835/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la loro condanna per estorsione consumata (art. 629 cod. pen.), deducendo un unico motivo: inosservanza ed errata applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. sostenendo che il fatto doveva essere qualificato come tentata estorsione. In particolare la difesa osservava che le persone offese non avevano perduto la disponibilità del fondo, poiché lo ripresero nella stessa giornata e poterono proseguire le attività di coltivazione, sicché non si sarebbe realizzato l'evento dannoso né il conseguimento di un profitto ingiusto. Denunciavano inoltre mancanza o motivazione meramente apparente in relazione alla mancata motivazione della Corte d'Appello sulla prospettata riqualificazione ex art. 56 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente ricostruito i fatti sulla base delle dichiarazioni concordi delle persone offese, evidenziando che, a seguito dell'aggressione e delle gravi minacce, le vittime si erano allontanate dal fondo e avevano dovuto interrompere l'aratura: tale allontanamento costituisce l'evento dell'estorsione consumata contestata, sicché la richiesta di riqualificazione in tentativo era infondata. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.), al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e solidalmente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Pazienza Matteo e Chiumento Nunzio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Il reato di estorsione richiede che, mediante violenza o minaccia, si determini l'altrui allontanamento o la perdita della disponibilità di un bene o di una attività, con conseguente danno alla vittima e profitto ingiusto per l'agente. La Corte ha ritenuto che l'allontanamento dal fondo e l'impedimento all'aratura costituiscano l'evento tipico della estorsione consumata

  • art. 56 cod. pen.

    Disposizione relativa al tentativo di reato. I ricorrenti sostenevano che il reato fosse rimasto in forma tentata; la Corte ha ritenuto che, essendosi verificato l'evento (allontanamento e impedimento all'aratura), non fosse configurabile il tentativo

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sulla violenza privata menzionata come possibile riqualificazione alternativa; la Corte ha valutato le prove e ha escluso che la fattispecie dovesse essere riqualificata in tale ipotesi

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso come ulteriore possibile titolo di riqualificazione; dalla decisione non emerge alcuna riqualificazione in questa fattispecie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale disposizione

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in base a tale principio

Massime di principio

  • Perché un'estorsione sia considerata consumata non è necessario un trasferimento formale di titolarità: è sufficiente che, mediante violenza o minaccia, si realizzi l'evento consistente nell'allontanamento della vittima o nell'impedimento della sua attività, con conseguente danno e profitto per l'agente
  • La qualificazione del fatto come tentativo ex art. 56 cod. pen. è contrastata quando dagli elementi di fatto emerga che l'evento tipico si è effettivamente verificato; la semplice successiva ripresa dell'attività da parte della vittima non esclude necessariamente che si sia verificato un danno immediato o un profitto ingiusto
  • Nel giudizio di legittimità la Corte valuta se la motivazione della corte territoriale abbia fornito elementi idonei a sostenere la decisione; una motivazione che ricostruisca l'evento tipico e colleghi questo alle prove dichiarative in modo coerente è sufficiente a escludere la riqualificazione in tentativo
  • Le censure relative a 'motivazione meramente apparente' richiedono che sia dimostrata l'assenza di qualsiasi ragionamento o di apprezzamento delle prove sul punto contestato; osservazioni generiche non sono di per sé idonee a far accogliere il ricorso
  • Ricorsi che appaiono manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese, nonché sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) quando ne ricorrano i presupposti

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