Cassazione Penale, Sentenza n. 41837/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione pronunciata in favore di Fofana per i reati connessi alla richiesta del reddito di cittadinanza: il Procuratore Generale contestava che l'imputato avesse reso dichiarazioni mendaci nella domanda (aver dichiarato di essere titolare di protezione internazionale e di risiedere in Italia da almeno dieci anni, mentre era titolare di permesso di soggiorno transitorio e aveva fatto ingresso il 5/1/2017), chiedendo l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n.4/2019 e per configurabilità della truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1) e della indebita percezione (art. 640-bis). Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la pronuncia della Corte Costituzionale n.31/2025 non fosse applicabile al caso concreto e che non vi fosse giustificazione nell'ignoranza della legge o nell'assistenza del CAF.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, c.p.p., il pubblico ministero può impugnare in Cassazione la sentenza di appello che conferma il proscioglimento solo per specifici motivi di legge richiamati dall'art. 606, comma 1 (lettere a), b), c), ossia violazioni di diritto), escludendo i vizi di motivazione. Entrambi i motivi proposti dal Procuratore Generale sono stati qualificati come doglianze sulla motivazione della sentenza (valutazione delle prove e configurabilità dei reati) e pertanto inammissibili; perciò il ricorso è stato respinto senza esame del merito sostanziale delle contestazioni.
Norme richiamate
art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione esperibili dal pubblico ministero contro la sentenza d'appello che conferma il proscioglimento, richiamando solo le lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1 (principalmente questioni di diritto), escludendo i vizi di motivazione.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Individua i motivi di impugnazione ammessi in Cassazione; ai sensi di art. 608(1-bis) per il PM contro conferma di proscioglimento sono richiamate solo alcune lettere (a,b,c), quindi non sono consentite doglianze basate sulla motivazione (lettera e)).
art. 7, d.l. n. 4/2019, conv. nella legge n. 26/2019
Norma che disciplina i requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza (tra cui la residenza); il ricorrente sosteneva errata applicazione per le dichiarazioni ritenute false, ma la Cassazione non ha esaminato tale questione per via dell'inammissibilità del ricorso.
art. 640, comma 2, n. 1), cod. pen.
Prevede la truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione; il Procuratore Generale sosteneva che l'amministrazione fosse stata indotta in errore dalle dichiarazioni mendaci, ma la Cassazione non ha valutato il merito perché la relativa doglianza è stata qualificata come vizio di motivazione e dichiarata inammissibile.
Regola l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato/INPS; la Corte territoriale e di primo grado avevano assolto l'imputato perché il fatto non sussisteva, e la Cassazione non ha riesaminato la questione per inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte Costituzionale n. 31/2025
Ha dichiarato l'illegittimità della previsione della residenza minima di dieci anni (in luogo di cinque) per il reddito di cittadinanza; il Procuratore ha sostenuto che la pronuncia non si applicava al caso concreto (perché l'imputato era presente in Italia da meno di cinque anni e aveva permesso transitorio), ma la Cassazione non si è pronunciata su questa questione di merito.
art. 1, comma 9, d.l. n. 113/2018
Richiamato in relazione alla qualifica del permesso di soggiorno transitorio posseduto dall'imputato; la qualificazione del titolo di soggiorno ha rilievo nella verifica dei requisiti per il beneficio ma non è stata esaminata dalla Cassazione nel merito.
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero impugna in Cassazione una sentenza d'appello che conferma un proscioglimento, il suo ricorso deve essere limitato a motivi di diritto espressamente consentiti dall'art. 608, comma 1-bis c.p.p.; le doglianze che consistono nella rinnovata valutazione delle prove o nella critica della motivazione sono inammissibili.
- Per ottenere l'ammissione di un ricorso del PM in questa fattispecie è necessario formulare la censura come violazione di norme o di principio di diritto (errore sulla qualificazione giuridica, interpretazione normativa, violazione di norme processuali), evitando argomentazioni che si traducano in una richiesta di riconsiderazione dei fatti.
- Le pronunce di costituzionalità che modificano la portata di requisiti legislativi devono essere valutate caso per caso: la loro efficacia può dipendere dalla situazione soggettiva dell'interessato (tipo di permesso di soggiorno, durata della residenza), pertanto occorre verificare concretamente l'applicabilità al singolo caso.
- Questioni come l'eventuale concorso di reati o l'effetto dell'assistenza di un CAF sulla colpevolezza implicano valutazioni probatorie e ricadono sulla motivazione; se il ricorrente intende contestarle in Cassazione deve inquadrarle come errori di diritto (ad es. errata qualificazione giuridica) e non come semplice dissenso dai fatti accertati.
- In sede di impugnazione è strategico per il PM predisporre motivi che specifichino chiaramente l'errore di diritto compiuto dal giudice, con riferimento puntuale alla norma violata e alla ragione giuridica concretamente les a, onde evitare l'inammissibilità per vizio di motivazione.
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